Art. 39 Semplificazioni della misura Nuova Sabatini

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione", sono sostituite dalle seguenti: "In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.".

2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo.".

2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriale agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019.
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