Art. 2-ter. (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane)

1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato:

a) fino al 30 giugno 2023 le società del gruppo Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo; lett. modificata dall’art. 51 del DL 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021 in vigore dal 1/7/2021

b) fino al 30 giugno 2023 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali. lett. modificata dall’art. 51 del DL 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021 in vigore dal 1/7/2021
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