Art. 4-bis Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e territorio

1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018 ai comuni, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e seguenti»;

b) dopo il comma 859 é inserito il seguente: «859-bis. Per i contributi assegnati per l'anno 2018, il recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma 857, le attività preliminari all'affidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019».
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