Art. 2 Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “ed anche assistiti” sono sostituite dalle seguenti: “anche se assistiti”;

b) al comma 6, le parole: “in misura non superiore a un quarto del suo importo” sono sostituite dalle seguenti: “in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7”.

2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.

3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole: “limiti indicati al terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “limiti indicati al secondo comma” .
Condividi questo contenuto: