Art. 29 Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20 e 25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l'anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell articolo 49. comma 2. lettera ai. del decreto-legge 24 aprile 2014. n. 66. convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014. n. 89. iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013. n. 43. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013. n. 71. rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014. n. 190:

d) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella Missione "Politiche economiche-finanziare e di bilancio e di tutela della finanza pubblica", Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nei medesimi anni.

1 -bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 4-sexies, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1. comma 1091. della legge 27 dicembre 2017. n. 205.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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