Art. 27 Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno

1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018. n. 109. convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018. n. 130. é inserito il seguente: "Art. 18-bis (Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno). - 1. Al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il contingente di personale militare di cui all’articolo 1. comma 688. della legge 27 dicembre 2017. n. 205. é incrementato di 15 unità dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al 31 dicembre 2019. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008. n. 92. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008. n. 125.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 19.".
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