Art. 18 Struttura dei Commissari straordinari

1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplinano l'articolazione interna delle strutture di cui al comma 2, con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.

2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari straordinari, é composta da un contingente di personale scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di cui una unità dirigenziale di livello non generale, e di 10 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due unità dirigenziali di livello non generale. Al personale della struttura é riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso é definito con provvedimento del Commissario e comunque non é superiore ad euro 48.000 annui.

3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, é anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;

c) ogni altro emolumento accessorio é corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.

4. Con uno o più provvedimenti dei Commissari, adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili può essere riconosciuta:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le strutture di cui al presente articolo, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 6, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 6, un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.

4- bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente non spetta alcun compenso.

5. La struttura commissariale cessa alla data di scadenza della gestione straordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 e per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

6- bis. Alle spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021:

a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro 60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania;

b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro 30.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso.

6- ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.
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