Articolo 42. Verifica della progettazione.
1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l’appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L’attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.
3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
5. L’allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
Commento
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Questo Ente ha ricevuto a fine 2023 due manifestazioni d’interesse per la presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs.36/2023, riguardanti la gestione integrata del servizio di sosta a pagamento, con contestuale richiesta di informazioni e documentazione per la predisposizione delle proposte stesse. Nel corso del 2024 sono state quindi acquisite da parte delle due Società proponenti le relative proposte progettuali. Il Rup, che si è avvalso di un gruppo di lavoro formato da professionisti esterni, dopo esame comparativo delle due proposte, ha redatto ed inoltrato alla Giunta Comunale il documento contenente l’analisi comparata delle proposte pervenute. La Giunta Municipale, con apposito atto deliberativo, ha provveduto, sulla scorta del parere emesso dal gruppo di lavoro, ad individuare la proposta progettuale, tra quelle citate, ritenuta più confacente alle esigenze del Comune. Con lo stesso atto la Giunta ha dato mandato al gruppo di lavoro di intraprendere nuovamente il percorso istruttorio con la società individuata, al fine di provvedere a rendere ancor più aderente alle esigenze dell’Ente i contenuti della proposta. A conclusione di questa fase, il citato gruppo di lavoro ha redatto e consegnato alla Giunta una relazione conclusiva sulla proposta aggiornata della Società proponente, che è stata anch’essa approvata dall’organo esecutivo. Quindi il progetto di fattibilità è stato inserito nella programmazione triennale dei Lavori Pubblici e con successivo atto del Consiglio Comunale il progetto è stato approvato formalmente e ne è stato dichiarato il pubblico interesse. In questo percorso, che si è concluso con il succitato atto consiliare nel mese di marzo 2025, quindi già ad intervenuta entrata in vigore del Correttivo al Codice, non è stata effettuata la validazione del progetto ad opera del RUP, come prevista dall’art. 42 del Codice. Si chiede quindi quanto segue: - il verbale di validazione del RUP è richiesto per il progetto di fattibilità presentato tramite project financing (rif. art. 42 co. 1 del Codice)? - se sì, il predetto verbale può essere adottato in questa fase, ossia alle soglie dell’indizione della gara pubblica, sebbene il progetto risulti già approvato dall’organo consiliare comunale? (rif. comma 1 art. 42) - la determina a contrarre e quindi gli atti di gara devono citare il verbale di validazione? (rif. comma 4 art. 42) - il progetto deve essere riapprovato, successivamente all'adozione della validazione e, in tal caso, può farlo il dirigente con la determina a contrarre? Grazie
Pareri tratti da fonti ufficiali
A norma dell'art. 34, co. 2, lett. a), all. I.7, D.Lgs. 36/23, i progetti per lavori di importo pari o superiore a 20.000.000 di euro, devono essere verificati da soggetti accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; l'importo si abbassa ad € 5.538.000 nel caso di appalto integrato. Si chiede se nel caso di appalto integrato di importo pari o superiore ad € 5.538.000, debbano essere verificati dai soggetti accreditati di cui alla lett. a) dell'art. 34, co. 2, all. I.7, sia il PFTE mandato in gara con appalto integrato che il progetto esecutivo scaturente da detto appalto integrato. Nell'ipotesi in cui debba essere verificato da organismi accreditati di cui alla lett. a) dell'art. 34, co. 2, all. I.7, solo il PFTE, si chiede se il progetto esecutivo redatto in esecuzione dell'appalto integrato possa essere verificato a norma della lett. b, del medesimo art. 34.
L'art 42 del D.Lgs 36/2023 prevede la verifica della progettazione nei vari livelli di sviluppo. Ebbene, si chiede se in occorrenza di varianti in corso d'opera dei lavori o comunque di modifiche del contratto ex art 120 del D.Lgs 36/23 sia necessario o meno sottoporre la perizia suppletiva e modificativa del progetto originario all'attività di verifica, con gli stessi contenuti e modalità indicate nell'allegato I.7. Si chiede di indicarne eventualmente i casi in cui ricorra tale necessità.
Si chiede conferma che il deposito di un progetto sulla piattaforma AINOP debba essere antecedente l'atto di validazione e che quest'ultimo atto debba contenerne i riferimenti.
Nell'adozione di Variante Urbanistica ai sensi dell'art.19,c.2,DPR n.327/2001, dove i terreni interessati dall'opera sono di proprietà comunale, occorre ai sensi dell'art.19 c.2 DPR 327/2001 l'approvazione di un livello progettuale (nel caso in esame PFTE). Il quesito che si pone l'ente è il seguente? Atteso che l'importo progettuale ai sensi dell'art.14 è inferiore alla soglia comunitaria, si chiede se è necessaria, in questa fase di sola approvazione della variante allo strumento urbanistico, la verifica alla progettazione di cui all'art.42. Quest'ultimo interpretato in modo esaustivo sembra porre come fase obbligatoria "L'AFFIDAMENTO" e non la fase, peraltro preliminare, della pianificazione/programmazione come può essere una Variante Urbanistica.
Ai sensi dell'art. 42 c.14 del D.lgs 36/2023 i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, ma allo stesso tempo al successivo periodo afferma che resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Si chiede, pertanto come si evince dall'interpretazione letterale del sopracitato comma, se sia corretto epurare l'importo a base di gara soggetto del costo della manodopera stimato dal progettista, come per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Nell'affermativa si chiede dunque come interpretare il periodo successivo del comma stesso "resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale".
<p>L’art. 42 del D. Lgs 36/2023 e l’allegato I.7 (art. 34, c. 2) stabilisce che, per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, la verifica viene svolta dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni Qualora per tale fascia di importo, la progettazione sia stata svolta da un gruppo di lavoro misto (in parte professionisti esterni e in parte dipendenti dell’ente), si chiede quale ipotesi sia corretta: ipotesi 1) la verifica può essere sempre svolta da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, anche se privi di un sistema interno di controllo di qualità, nel caso di gruppo misto, indipendentemente dal “peso” della progettazione esterna sulla progettazione complessiva ipotesi 2) la verifica può essere svolta da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, anche se privi di un sistema interno di controllo di qualità, nel caso di gruppo misto, ma solo se il “peso” della progettazione esterna sia preponderante rispetto alla progettazione complessiva ipotesi 3) la verifica non può essere sempre svolta da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, se privi di un sistema interno di controllo di qualità, nel caso di gruppo misto; deve pertanto essere affidata ai soggetti di cui alla precedente lettera b) dell’art. 34 citato [b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all’articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;] Nel caso in cui l’ipotesi 2) sia ritenuta corretta, si chiede come debba essere “pesato” l’incarico esterno al fine di ritenerlo preponderante rispetto all’incarico affidato a progettisti interni Si ringrazia</p>