Art. 53. Siti Internet delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

1-ter. Con le Linee guida sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

2. abrogato

3. abrogato
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Giurisprudenza e Prassi

PROCEDURE TELEMATICHE – MALFUNZIONAMENTI DEL SISTEMA IMPUTABILI AL GESTORE – NON POSSONO ESSERE POSTI A CARICO DEGLI UTENTI

TAR TOSCANA SENTENZA 2018

Conformemente a quanto previsto nel parere di precontenzioso ANAC n.537/18, “i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo” non possono essere posti a carico del richiedente e in tale previsione rientra l’aver utilizzato un sistema che non era in grado di recepire le domande compilate con il "copia e incolla" del testo da un Word all'HTML senza dar conto di ciò agli utenti.