Art. 44-bis. Conservatori accreditati.

abrogato
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Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA – REQUISITI SOGGETTIVI – DISCREZIONALITA’ S.A. – PROPORZIONALITA’ ALL’OGGETTO DELLA PROCEDURA

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2018

L’amministrazione ha previsto, ai fini della valutazione delle caratteristiche dell’offerente, l’attribuzione di cinque punti per il possesso dell’accreditamento AGID, ai sensi dell’art. 44 bis del d.lgs. 82/2005.

Colgono nel segno le difese dell’amministrazione laddove si osserva che l’accreditamento AGID è orientato a garantire che i soggetti accreditati siano in possesso di comprovati e particolari requisiti che attribuiscano all’attività di conservazione dei documenti informatici, un livello di qualità e di sicurezza di particolare rilevanza.

É pacifico che nelle gare pubbliche la Stazione appaltante ha piena discrezionalità nella determinazione dei requisiti di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione delle offerte, sindacabili in sede giurisdizionale soltanto ove manifestamente illogici, irragionevoli o sproporzionati (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1219).

Nel caso qui esaminato non si ravvisa alcun elemento che possa far ritenere illogiche le richieste della stazione appaltante.

(…) É altrettanto vero che le clausole di un bando di gara concernenti i requisiti di capacità tecnica e dei requisiti soggettivi delle concorrenti devono essere congrue e adeguate rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto in modo che la lex specialis possa consentire la selezione dell’operatore economico più idoneo, anche in ragione della pregressa esperienza acquisita e delle competenze tecniche e gestionali maturate, allo svolgimento delle prestazioni da affidarsi.

Nel caso qui esaminato, la scelta della stazione appaltante è una di quelle possibili e ragionevoli.