Art. 83. Lavori in prossimità di parti attive

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. comma così modificato dall'articolo 52 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. comma così modificato dall'articolo 52 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009
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