Art. 81. Requisiti di sicurezza

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. comma così modificato dall'articolo 50 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009

3. comma abrogato dall'articolo 50 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009
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