Art. 75. Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Condividi questo contenuto:

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 29/12/2009 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - OBBLIGHI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO ED AI LAVORATORI

Quali sono gli obblighi cui datori di lavoro e lavoratori sono tenuti ad ottemperare in materia di Dispositivi di Protezione Individuali?