Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso é allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento é redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. comma così sostituito dal DL 69/2013 convertito con modifiche dalla Legge 98/2013

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non é superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. comma così sostituito dal DL 69/2013 convertito con modifiche dalla Legge 98/2013.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

articolo così modificato dall'articolo 16 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009
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Giurisprudenza e Prassi

SUBAPPALTO - INFORTUNIO SUL LAVORO - RESPONSABILITA' PENALE DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2018

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio nel caso di omesso controllo dell'adozione da parte del sub-appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, quando si manifesti una situazione di pericolo immediatamente percepibile che non sia meramente occasionale.

MANCATA RICHIESTA ED INDICAZIONE DEI COSTI SULLA SICUREZZA AZIENDALE - EFFETTI

TAR PIEMONTE SENTENZA 2015

Per quanto attiene alla mancata indicazione nell'offerta economica della societa' aggiudicataria degli oneri della sicurezza "aziendali", il collegio non puo' che richiamare i principi affermati dalla Sezione in altre fattispecie analoghe, secondo cui "E' legittima l'aggiudicazione di una gara di appalto di lavori in favore di una impresa che non ha indicato specificamente, nell'offerta economica, gli oneri per la sicurezza aziendale; infatti, il combinato-disposto degli artt. 86-comma 3-bis, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 e 26 comma 6, d.lg. 9 aprile 2008 n. 81 non impone alle imprese partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare gli oneri per la sicurezza aziendale ed in nessuna parte di tali disposizioni è previsto che per gli appalti di lavori pubblici si debbano indicare nell'offerta i costi per la sicurezza aziendale; invero, gli artt. 86 e 87, cit. d.lg. n. 163 del 2006 regolano la verifica dell'anomalia dell'offerta, con la conseguenza che è in quella sede che l'obbligo di indicare (e giustificare) i costi per la sicurezza viene in rilievo, mentre risulta eccedente, rispetto al fine di consentire nella stessa sede tale verifica, pretendere che l'impresa provveda ad indicare i costi in questione gia' nella propria offerta" (T.A.R. Piemonte, sez. I 12 dicembre 2014 n. 2000).

Inoltre, va rilevato che nel caso di specie ne' la legge di gara ne' il modulo di offerta economica ad essa allegato imponevano ai concorrenti, tanto meno a pena di esclusione, di indicare gia' nella propria offerta economica gli oneri della sicurezza aziendali. Con riferimento a tale ipotesi, la Sezione ha gia' avuto modo di affermare che "Nell'ipotesi in cui la "lex specialis" nulla abbia specificato in ordine all'onere d'indicare, a pena di esclusione, i costi di sicurezza aziendale, l'esclusione della ditta che abbia omesso tale indicazione verrebbe a colpire, in contrasto con i principi di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e del "favor partecipationis", i concorrenti che hanno presentato un'offerta perfettamente conforme alle prescrizioni stabilite dal bando e dall'allegato modulo d'offerta; legittimamente, pertanto, la stazione appaltante, in osservanza del suddetto principio del "favor partecipationis", ammette a partecipare alla procedura di evidenza pubblica la medesima ditta" (TAR Piemonte, sez. I, 22 novembre 2013 n. 1254; T.A.R. Piemonte sez. I 21 dicembre 2012 n. 1376).

Il collegio non ha motivo di discostarsi da tali principi, i quali, peraltro, sono stati di recente ribaditi dal Consiglio di Stato, il quale, nel respingere alcuni appelli proposti contro decisioni di questo Tribunale, ha avuto modo di affermare che "La mancata indicazione nel bando di gara pubblica del formale scorporo dei costi di sicurezza aziendali non puo' comportare ex se l'esclusione dalla gara, essendo rimandata alla fase di verifica della congruita' dell'offerta la valutazione dell'idoneita' della stessa a soddisfare anche gli oneri connessi alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del lavoro" (Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2015 n. 2388; Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 884).

LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE SPETTA AL CONCORRENTE

ANAC PARERE 2015

La determinazione del costo complessivo del personale spetta al singolo concorrente in base alla reale capacita' organizzativa di impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non puo' essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante; lo strumento per verificare il rispetto della normativa sul costo del personale è individuabile nell’istituto della verifica di congruita' dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3 d.lgs. 163/2006.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla A– Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza edifici giudiziari di Messina – Importo a base di gara euro: 242.762,76 – S.A.: Comune di Messina.

IL COSTO DELLA MANODOPERA VIENE DETERMINATO DAL SINGOLO CONCORRENTE

ANAC PARERE 2015

La determinazione del costo complessivo del personale spetta al singolo concorrente in base alla reale capacita' organizzativa di impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non puo' essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante; lo strumento per verificare il rispetto della normativa sul costo del personale è individuabile nell’istituto della verifica di congruita' dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3 d.lgs. 163/2006; rientra nella discrezionalita' della stazione appaltante l’individuazione del criterio di aggiudicazione piu' adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla A – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza e sorveglianza alle prove concorsuali indette dalla Banca d’Italia – Importo a base di gara euro:196.000,00. S.A.: Banca d’Italia.

ANOMALIA OFFERTA - VALUTAZIONE COSTO DEL LAVORO E COSTO DELLA SICUREZZA

TAR TOSCANA SENTENZA 2015

L’ art. 86 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 cosi' dispone (primo periodo): "Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture".

La formulazione della norma è identica a quella dell’art. 26 comma 6 (primo periodo) del D.Lgs. n. 81/2008 che detta disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro circa gli "obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione".

L’art. 87 del Codice dei contratti pubblici dispone poi al comma 4 (ultima parte), in tema di criteri di verifica delle offerte anormalmente basse: "Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture".

A sua volta il gia' citato art. 32 comma 4 lett. o) del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici stabilisce che rientrano tra le "spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio' a carico dell'esecutore"... "le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice".

L'appalto di cui si discute ha natura, come chiarito nel bando di gara, di "appalto misto…, con prevalenza sotto l'aspetto qualitativo della parte lavori e sotto l'aspetto quantitativo della parte servizi". Il disciplinare di gara prevedeva la presentazione di tre buste, la seconda contenente l'offerta economica, in relazione alla quale era prescritto: "L'offerta dovra' altresi' contenere l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) ex art. 86 comma 3bis del D.Lgs. 163/06, che dovranno risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto".

Nella citata sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio di diritto: "Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara".

A tale conclusione si è pervenuti sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento; conseguentemente l'Adunanza plenaria ha anche affermato "che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di <<mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice>> idoneo a determinare <<incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta>> per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta percio', anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale".

VARIANTI AL DUVRI - EFFETTI

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2015

L’art. 26 del d.l.vo 2008 n. 81 prevede espressamente che il committente debba promuovere la cooperazione e il coordinamento con l’appaltatore al fine di prevenire e rimuovere i fattori di rischio da interferenza elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi indicati.

Il comma 3 ter del citato art. 26 precisa, con una previsione espressiva di un principio generale estendibile al di la' dell’espresso ambito cui è riferita, che il DUVRI è suscettibile di adattamenti e integrazione in sede di esecuzione del contratto.

Si tratta di una previsione che rispecchia la ratio e le finalita' del DUVRI che è diretto a contenere concreti fattori di rischio, sicche' il suo contenuto previsionale deve essere adattato ai rischi specifici da interferenza che effettivamente si profilano in sede di esecuzione.

Insomma, il DUVRI una volta adottato resta modificabile tanto dalla stazione appaltante, quanto per effetto del coordinamento tra appaltatore e committente in sede esecutiva.

Tale variabilita' del DUVRI non altera la concorrenza tra gli operatori interessati all’aggiudicazione, in quanto i costi per la sicurezza da interferenza, definiti dagli atti di indizione della gara, non vengono modificati, essendo la proiezione economica dell’analisi preventiva compiuta dalla stazione appaltante, tanto che non entrano nel contenuto proprio dell’offerta e non sono suscettibili di ribasso, anche se, trattandosi di costi da sostenere, devono essere evidentemente tenuti in considerazione da ciascun concorrente in sede di predisposizione dell’offerta complessiva.

ONERI DA RISCHIO SPECIFICO - INTEGRAZIONE IN FASE DI VERIFICA ANOMALIA - AMMESSA

TAR PIEMONTE SENTENZA 2013

Nelle procedure aventi ad oggetto gli appalti di cui all'allegato II B, l'obbligo di specificare gli oneri della sicurezza nella offerta economica a pena di esclusione dalla gara non puo' farsi discendere automaticamente dall'art. 26 comma 6 del D. L.vo 81/08, il quale si limita a prescrivere che gli enti aggiudicatori, "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte" valutino l'adeguatezza del valore economico al costo del lavoro e della sicurezza: e' ben vero che quest'ultimo deve essere "indicato e risultare congruo rispetto all'entita' ed alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture", ma la norma non prescrive affatto che questa indicazione debba essere effettuata, dai partecipanti alla gara, a pena di esclusione nella offerta economica (TAR Piemonte, sez. I, 21 dicembre 2012 n. 1376).

Naturalmente, va ribadito che tale conclusione non equivale ad esentare le imprese concorrenti dall'onere di indicare in gara gli oneri da rischio specifico, ma solo a rimandare l'esposizione di tali oneri nella sede, eventuale, del controllo di anomalia dell'offerta, sede nella quale il concorrente dovra' giustificare la sostenibilita' e l'attendibilita' della propria offerta economica anche alla luce dell'incidenza sul prezzo offerto degli oneri per la sicurezza, che in tale occasione - ma solo in questa - dovranno essere specificamente indicati.

L'orientamento piu' recente del giudice di appello, che il collegio reputa piu' ragionevole e decisamente piu' convincente, è quello efficacemente riassunto da Consiglio di Stato, sez, III, 10 luglio 2013, n. 3706, il quale, anche in riferimento ad appalti di servizi di cui all'allegato II A del Codice dei Contratti, sembra ormai orientato ad escludere che la mancata indicazione degli oneri di sicurezza nell'offerta economica possa comportare ex se l'esclusione del concorrente, potendo l'esclusione conseguire "soltanto all'esito – s'intende, ove negativo, di una verifica piu' ampia sulla serieta' e sulla sostenibilita' dell'offerta economica del suo insieme" (in senso analogo, ancora piu' di recente, Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5070).

Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che, nel caso di specie, tale verifica a posteriori è stata effettuata dalla commissione di gara in sede di verifica di congruita' e si è conclusa positivamente per entrambi i raggruppamenti aggiudicatari.

COSTO DEL LAVORO - TABELLE MINISTERIALI DI CONGRUITÀ

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2013

Quanto alle tabelle ministeriali di congruita', va condivisa, la giurisprudenza secondo cui esse non hanno efficacia vincolante (v. CdS n. 1633/2013).

INDICAZIONE DEGLI ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2013

L'indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtu' degli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del d. lgs. n. 163 del 2006, un adempimento imposto dalla legge. Va poi soggiunto che l'art. 26, comma 6, del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 1, comma 1, della legge n. 123 del 2007, stabilisce che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, "che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture".

Lo scopo dell'indicazione del costo per la sicurezza, evincibile dal quadro normativo qui sinteticamente tratteggiato, consiste nel porre la stazione appaltante nella condizione di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela di fondamentali interessi.

In questa prospettiva si colloca anche il c.d. decreto sviluppo (d.l. n. 70/2011), il quale, con l'introduzione del comma 3 bis dell'art. 81 d.lgs. n. 163/2006, ha chiarito, in chiave rafforzativa, la necessita' di indicare gli oneri per la sicurezza, specificando che l'offerta migliore è determinata, tra l'altro, al netto di tale voce.

Tanto precisato, la sussistenza di un obbligo di legge, a presidio di esigenze di ordine imperativo, nei termini fin qui esposti, rende irrilevante la circostanza che la legge di gara non avesse richiesto la ridetta indicazione (Cons. Stato, V, 29.2.2012, n. 1172).

MANCATA INDICAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2013

Gli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del Codice dei contratti pubblici non prevedono la sanzione dell'esclusione per la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza, e nemmeno in tal senso dispone l'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81 del 2008, con cio' implicitamente consentendo, ove necessario, la regolarizzazione della relativa documentazione (cfr., in termini, C.d.S., sez. III, 4.10.2012, n. 5203).

ONERI DELLA SICUREZZA E COSTI DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI DI SERVIZI DELL'ALLEGATO IIB

TAR PIEMONTE SENTENZA 2012

Va chiarito che nelle procedure aventi ad oggetto gli appalti di cui all'allegato IIB l'obbligo di specificare gli oneri della sicurezza nella offerta economica a pena di esclusione dalla gara non puo' farsi discendere automaticamente dall'art. 26 comma 6 del D. L.vo 81/08, il quale si limita a prescrivere che gli enti aggiudicatori, "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte" valutino l'adeguatezza del valore economico al costo del lavoro e della sicurezza : e' ben vero che questo ultimo deve essere "indicato e risultare congruo rispetto all'entita' ed alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture", ma la norma non prescrive affatto che questa indicazione debba essere effettuata, dai partecipanti alla gara, a pena di esclusione nella offerta economica.

A fronte di tale quadro normativo il Collegio ritiene, conclusivamente, che la mancata specificazione degli oneri della sicurezza nelle offerte relative ad appalti di cui all'allegato IIB non puo' comportare l'automatica esclusione dalla gara, che potra' essere comminata solo ove la stazione appaltante si sia autovincolata, nel bando, al rispetto degli artt. 86 comma 3 bis e 3 ter e 87 comma 4. In mancanza di tale vincolo il partecipante che non abbia indicato gli oneri della sicurezza nella offerta dovra' essere chiamato a specificarli successivamente nell'ambito della eventuale verifica della anomalia della offerta.

INDICAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA NEL BANDO E NELL'OFFERTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Indicati i costi per la sicurezza a carico della stazione appaltante come prevedibilmente “pari a zero…per l’esecuzione dell’appalto”, il Collegio, condividendo la giurisprudenza sulla obbligatorieta' della indicazione dei costi per la sicurezza nell’offerta economica (Cons. Stato, Sez. V: n. 4849 del 2010; n. 1172 del 2012) pur in assenza di indicazioni nella legge di gara, deve pero' osservare che nel caso di specie le indicazioni al riguardo nella disciplina della gara sono invece espresse e tali da portare obbiettivamente ad errare in buona fede, se non idonee, invero, ad orientare plausibilmente verso una interpretazione legittimante la non esposizione nell’offerta economica dei costi in questione, non soltanto per il mancato richiamo della normativa, ma in particolare per la previsione dell’obbligo a carico del solo aggiudicatario e per l’esclusione di indicazioni nel modello di presentazione dell’offerta.

OBBLIGO REDAZIONE DUVRI - LIMITI

AVCP DELIBERAZIONE 2012

Il DUVRI, previsto dall’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere redatto per indicare “le misure adottate per eliminare o, ove cio' non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze”. Lo stesso comma dispone, inoltre, che “Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.

Infine nel successivo comma 5 è previsto che i contratti sono nulli se non vi sono riportati i costi e le misure adottate ai fini della sicurezza.

La Stazione appaltante, quindi, in presenza di oneri della sicurezza da interferenza non ha proceduto a fornire in fase di gara gli elementi utili a chiarire puntualmente gli interventi previsti per ridurre o, quando possibile eliminare, i rischi per la sicurezza o, meglio, a mettere a disposizione dei possibili offerenti il DUVRI, al fine di consentire la formulazione di un’offerta consapevole e ragionata; addirittura, non ritenendosi obbligata alla predisposizione di tale documento, ha considerato sufficiente anche ai fini della stipula del contratto la predisposizione del solo P.O.S. (comunque obbligatorio a norma di legge), che da capitolato l’impresa è tenuta a predisporre e consegnare alla S.A. “entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio”.

La stazione appaltante non ha proceduto, ai fini della formulazione di un’offerta consapevole dei partecipanti alla gara, a fornire elementi utili inerenti l’eliminazione o riduzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro ed ha ritenuto non necessario predisporre un documento di valutazione dei rischi da interferenza ai fini della stipula del contratto di appalto, contrastando tale comportamento con l’art. 26 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Oggetto: servizio relativo alla manutenzione degli impianti semaforici e di illuminazione pubblica del comune di A. Importo a base d'asta €. 190.000,00, di cui oneri per la sicurezza €. 7.600; Stazione appaltante: Comune di A; Esponente: B. s.r.l

COSTI DELLA SICUREZZA - RISCHI DA INTERFERENZE ESTERNE - OBBLIGO PA DI INDICARLI

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2012

Soltanto la stazione appaltante è in grado di prevedere i rischi da interferenze esterne (quelle derivanti, ad es, dalle particolari condizioni del luogo in cui dovra' svolgersi l’attivita' oggetto di appalto; dalle caratteristiche delle materie prime che dovranno essere utilizzate, ecc.), sicche' soltanto essa è in grado di quantificare detti rischi, che dovranno, ovviamente, avere un’incidenza eguale per tutti i partecipanti alla gara. Per tali ragioni, è fatto obbligo alla stazione appaltante di indicare partitamente tali rischi nel bando di gara.

I rischi da interferenze esterne, tuttavia, non sussistono nel caso di servizi di natura intellettuale, ed è per questa ragione che il cennato art. 26 co. 3 bis, esclude in tal caso l’obbligo, per la stazione appaltante, di indicazione degli stessi nel bando di gara. In ossequio alle suddette previsioni normative, il bando di gara ha correttamente previsto che “l’importo per gli oneri della sicurezza è pari a 0, trattandosi di servizi di natura intellettuale”. Nel far cio', tuttavia, l’amministrazione ha chiaramente voluto riferirsi unicamente ai rischi da interferenze esterne – rischi che, si ribadisce, soltanto la stazione appaltante è in grado di apprezzare - e giammai a quelli derivanti dall’organizzazione di lavoro dei soggetti partecipanti alla gara. Rischi, questi ultimi, che vanno invece esplicitati a cura di ciascuno dei concorrenti, e che costituiscono oggetto di specifica valutazione (nell’ambito dell’offerta economica) da parte della stazione appaltante. Coerentemente, allora, il disciplinare di gara ha previsto la necessita', per le imprese partecipanti alla gara, di indicare i propri costi relativi alla sicurezza d’impresa, in ossequio, tra l’altro, alla previsione di cui all’art. 87 co. 4 d. lgs. n. 163/06. Nessuna contraddittorieta' tra le prescrizioni del bando e quelle contenute nel disciplinare puo' pertanto ritenersi sussistente, le une riferendosi ai rischi da interferenze esterne, la cui specificazione competeva alla stazione appaltante, e le seconde essendo relative ai rischi derivanti dall’organizzazione di impresa delle singole concorrenti, che incombeva pertanto a queste ultime (e solo a queste ultime) specificare. Ed è appena il caso di precisare che, venendo in rilievo prescrizioni della lex specialis che traggono il proprio fondamento da precise disposizioni di legge (art. 26 d. lgs. n. 81/08; art. 87 d. lgs. n. 163/06), incombeva alla ricorrente, in quanto operatore professionale del settore, conoscerle e correttamente interpretarle, sicche' nessuna colposa induzione in errore da parte dell’amministrazione puo', nella specie, ritenersi sussistente.

Venendo ora al caso di specie, occorre chiarire se l’omissione della ricorrente in ordine all’indicazione dei propri costi relativi alla sicurezza d’impresa si inquadri o meno in una delle condizioni tipizzate di esclusione dalla gara introdotte dall’art. 46 co. 1 bis, cod. appalti.

E sul punto, reputa il Collegio che si versa nell’ambito di applicazione delle seconda delle suddette cause di esclusione, e segnatamente in quella relativa al difetto di elementi essenziali dell’offerta, che ridonda in incertezza assoluta in ordine al suo contenuto.

MANCATA REDAZIONE DEL DUVRI - RESPONSABILITA' PER INFORTUNIO

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2012

L'accezione di "interferenza" tra impresa appaltante ed impresa appaltatrice non puo' ridursi, ai fini della individuazioni di responsabilita' colpose penalmente rilevanti, al riferimento alle sole circostanze che riguardano "contatti rischiosi" tra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte quelle attivita' preventive, poste in essere da entrambe antecedenti ai "contatti rischiosi", destinate, per l'appunto, a prevenirli.

In sostanza, ancorchè il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere, a cura della appaltante, preventivamente i rischi cui puo' andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all'attivita' lavorativa che deve ivi svolgere.

L'interpretazione letterale dell’ art. 7 commi 2, 3 e 3 ter del D.Lgs. n. 626 del 1994, ritiene adeguatamente rispettato l'onere di informazione per il datore di lavoro solo allorquando abbia fornito alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attivita'. L'appaltatore rivestiva la posizione di garante rispetto all'obbligo di attivarsi, a tutela dell'interesse generale alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, derivante dalla disposizione de qua, la inosservanza della quale si è posta come antecedente logico dell'evento, determinando l'insorgere del presupposto ineliminabile di esso.

COSTI SICUREZZA - OMESSA INDICAZIONE OFFERTA ECONOMICA - ESCLUSIONE DITTA

TAR FRIULI TS SENTENZA 2011

Le clausole previste nella normativa di gara, lungi dall’apparire equivoche o ingiustificate, trovano la loro ragione d’essere nella norma di cui al comma 3-bis dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e in quella identica contenuta nell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, le quali stabiliscono che “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”, nonche' in quella ulteriore stabilita dall’art. 87, comma 4, ultima parte, del D.Lgs n. 163, a mente della quale “nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture".

Ne deriva che l’accertata violazione delle disposizioni delle Norme di partecipazione alla gara recanti l’obbligo di espressa indicazione nell’offerta economica degli oneri per la sicurezza da rischio specifico costituisce legittima causa d’esclusione del concorrente che le abbia disattese, atteso che, come affermato da autorevole giurisprudenza, la loro mancata specificazione rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente importante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilita' dell’offerta stessa (C.d.S., sez. V, 21 gennaio 2011, n. 17; id, 23 luglio 2010, n. 4849; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 12 gennaio 2011, n. 26; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 18 marzo 2011, n. 1497).

L’imposta separazione dell'indicazione del corrispettivo per l'esecuzione della prestazione dai costi per garantirne la sicurezza risponde, infatti, alla finalita' di consentire alla stazione appaltante di verificarne la congruita' e l'attendibilita', tenuto conto dell'interesse pubblico a garantire la sicurezza dell'esecuzione dell'appalto (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 9 maggio 2011 n. 1217; id. 24 novembre 2009, n. 5136), conseguendone la vanificazione della stessa ratio legis laddove il concorrente si limiti solamente a precisare, come nel caso di specie, che “tali costi sono tutti compresi nella fornitura”.

Nel caso portato all’attenzione del Collegio i costi per la sicurezza, fatta eccezione per quelli interferenziali, non sono stati, peraltro, determinati ex ante dalla stazione appaltante, indicati negli atti di gara e non soggetti a ribasso, ma costituiscono, chiaramente, una parte modificabile dell'offerta, soggetta a verifica d’anomalia.

Non puo', conseguentemente, sostenersi che l’indicazione di tali costi non fosse necessaria o che la loro omessa indicazione rappresenti un’omissione meramente formale, in quanto essi oltre che essere posti a presidio della tutela della salute dei lavoratori acquistano rilevanza decisiva anche in punto di tutela della concorrenza.

Come s’è avuto modo di osservare, le norme di partecipazione alla gara prevedono, inoltre, espressamente l’incombente della specifica indicazione dei costi in questione, derivandone, per tale motivo, l’impossibilita' per la stazione appaltante di esercitare l’invocato dovere di soccorso, atteso che, stante la pacifica carenza nell’offerta della ricorrente di specificazioni essenziali, richieste espressamente a pena d’esclusione, il suo esercizio si sarebbe tradotto in un’irrimediabile lesione della par condicio tra i concorrenti, poiche' avrebbe, in sostanza, consentito l’integrazione postuma di un’offerta originariamente incompleta in palese violazione delle disposizioni della lex specialis di gara.

QUADRO GIURIDICO DEGLI APPALTI

MIN LAVORO CIRCOLARE 2011

OGGETTO: Quadro giuridico degli appalti.

COMMENTO: La circolare affronta i seguenti temi: "Genuinita' dell'appalto; Appalto illecito e fraudolento; Obblighi retributivi; Valore degli appalti e criteri di scelta dei contraenti; Regime di responsabilita' solidale; Certificazione del contratto; La sicurezza del lavoro negli appalti.

SUBAPPALTO - RESPONSABILITA' APPALTANTE / APPALTATORE

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2008

La Corte di cassazione ha annullato una sentenza che aveva ritenuto l’appaltante (nei cui confronti non era stata esercitata l’azione penale, essendo intervenuta l’archiviazione) responsabile civile ex art. 83 c.p.p. per fatto (altrui) dell’impresa subappaltatrice (il cui titolare era stato condannato per il reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica): si è, in particolare, osservato che, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. n. 626 del 1994 (ora trasfuso nell’art. 26 D. Lgs. n. 81 del 2008), in caso di affidamento dei lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda del committente o di una unita' produttiva della stessa, sull’appaltante grava una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento: ne consegue che la responsabilita' dell’appaltante-committente per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza è responsabilita' per fatto proprio, non “giustiziabile” attraverso la chiamata in causa quale responsabile civile.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 28/04/2010 - SICUREZZA CANTIERI LAVORI PUBBLICI IN CONCESSIONE

Che cosa si intende per “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” ai sensi dell’art.26, comma 3-bis del D. lgs. 81/2008?


QUESITO del 28/04/2010 - RECESSO DI UN'IMPRESA MANDANTE DALL'ATI: CONSEGUENZE E INCIDENZA SULL'ESECUZIONE.

Che cosa si intende per “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” ai sensi dell’art.26, comma 3-bis del D. lgs. 81/2008?


QUESITO del 19/04/2010 - OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Ove il condominio, che sia “datore di lavoro” nei confronti di lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi “lavori, servizi o forniture” a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare all’obbligo di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)?


QUESITO del 13/07/2009 - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Quali sono le modalità di valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione?


QUESITO del 01/06/2009 - SICUREZZA

E' prassi consolidata nel settore dei restauri beni archivistici non individuare tra gli importi posti a base di gara gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta. Si trova giustificazione nel fatto che i lavori vengono eseguiti nei laboratori degli affidatari. Può essere accettato dalla stazione appaltante un progetto con tale previsione?


QUESITO del 07/04/2009 - DUVRI NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASCENSORI E DURC

Nel caso di appalto per la gestione del servizio ascensori (non all'interno della propria azienda), ai sensi del DLgs 81/2008 art. 26 comma 3 e 5 è prevista la redazione del DUVRI ? Oppure è sufficiente il DURC?


QUESITO del 30/07/2008 - ONERI SICUREZZA SERVIZI E FORNITURE

stiamo procedendo ai sensi del comma 5 dell'articolo 26 del decreto 81/2008 (sicurezza) ad integrare i contratti vigenti con gli "oneri relativi allo specifico appalto" sostenuti dalle imprese(non quelli da interferenza). chiediamo: come procedere a questa integrazione? posto che tutti i contratti di cui parliamo sono stati redatti in forma di atto pubblico, dobbiamo procedere con un atto integrativo (pubblico, redatto dall'ufficiale rogante, etc)o possiamo accontentarci di una dichiarazione (autentica) rilasciata dal fornitore da allegare al fascicolo del contratto?


DATORE DI LAVORO: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o de...
DATORE DI LAVORO: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o de...
DATORE DI LAVORO: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o de...
LAVORATORE: Il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario de...
PREVENZIONE: Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente ester...
PREVENZIONE: Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente ester...
PREVENZIONE: Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente ester...
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
SALUTE: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
SALUTE: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
UNITÀ PRODUTTIVA: Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
VALUTAZIONE DEI RISCHI: Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezi...
VALUTAZIONE DEI RISCHI: Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezi...
UOMINI-GIORNO: Uomini-giorno, di cui agli articoli 89, comma 1, lettera g), è l’entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera