Art. 73. Pubblicazione a livello nazionale
1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 72. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 72.2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.
3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11. vedi DM MIT 2-12-2016 n. 248 in vigore dal 01-01-2017
5. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
CAPITOLATO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE - LEGITTIMO ELENCO DI TESTATE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO
Nelle procedure per l'affidamento dei servizi di pubblicazione dei bandi di gara, è conforme alla normativa di settore la clausola che preveda un elenco di testate giornalistiche, suggerite a titolo esemplificativo, lasciando all'operatore economico cui sarà affidato il servizio, la possibilità di scegliere tra le stesse o anche di proporne altre equivalenti per tiratura cartacea e digitale sulle quali pubblicare i bandi o avvisi di gara per conto della stazione appaltante, da concordare con il RUP, nel rispetto del principio di rotazione.
lnfatti il servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi a livello nazionale ed europeo di cui agli artt. 72 e 73 D.lgs. 50/2016 non prevede la predeterminazione da parte delle stazioni appaltanti nella lex specialis di gara di un elenco tassativo di testate giornalistiche, ma soltanto una indicazione di massima per gli operatori economici dei quotidiani, tra quelli a maggior diffusione nazionale e/o locale, su cui effettuare, a scelta del concorrente, le pubblicazioni sopra citate e il mancato rispetto dell'elenco non può avere effetto escludente (vd. Delibera ANAC n.357 del 5 maggio 2021);
MANCATA PUBBLICAZIONE IN GURI - ININFLUENTE IN QUANTO TERMINE DECORRE DALL'AGGIUDICAZIONE
Il bando di gara – in relazione a quanto emerge dagli atti versati in giudizio – non risulta oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (né della Repubblica Italiana, né della Regione Siciliana).
In esito allo svolgimento della procedura di gara il Comune, con determina n. 27 del 5 gennaio 2021 (pubblicata il 7 gennaio 2021, così dal ricorso introduttivo), ha disposto l’aggiudicazione in favore della società controinteressata per l’importo di gara pari ad euro 133.550,00 oltre IVA, detratta la percentuale di ribasso.
La norma di riferimento, per valutare la ricevibilità, o meno, del ricorso, è l’art. 120 comma 2 c.p.a.
Ai sensi dell’art. 120 comma 2 c.p.a. l’impugnazione del bando decorre dalla pubblicazione dello stesso o, in mancanza di pubblicità del medesimo, dalla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione.
Lo scrutinio del motivo impone di valutare se nel caso di specie vi è stata pubblicazione del bando. In quanto, in tale caso, il ricorso non è tempestivo. Diversamente, cioè calcolando i trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, il ricorso sarebbe tempestivo.
Ai sensi del richiamato art. 73 comma 5 del d. lgs. n. 50 del 2016 “gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC”. La disposizione che regolamenta la pubblicità in ambito nazionale è proprio l’art. 73, intitolato appunto “Pubblicazione a livello nazionale” (laddove invece l’art. 72 si occupa della pubblicità a livello eurounitario).
Solo rispetto agli avvisi e ai bandi relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono pertanto dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori mentre, negli altri casi, e in particolare per i contratti relativi ai servizi, come quello oggetto della gara de quo, gli effetti decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Del resto, con l’art. 2 comma 6 del d.m. 2 dicembre 2016 è altresì precisato che “fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all’art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati”, dal che si desume che, per quanto riguarda i bandi e gli avvisi, la pubblicazione avente valore legale non è quella prevista dall’art. 29. Quest’ultimo infatti reca la precisazione che “Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente” e gli atti cui si applica l’art. 73 comma 5 sono, come già visto, i bandi di gara.
In ragione di ciò non si attaglia al caso di specie il richiamo di parte appellante alla statuizione dell’Adunanza plenaria, che, decidendo in merito alla diversa fattispecie dell’impugnazione dell’aggiudicazione (che non rientra nella richiamata previsione di cui all’art. 73 comma 5), ha menzionato in termini generali l’art. 29 del d. lgs. n. 50 del 2016 e ha affermato che “L’impresa interessata – che intenda proporre un ricorso – ha l’onere di consultare il ‘profilo del committente’, dovendosi desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione con i relativi allegati (data che deve costantemente risultare dal sito)” e che “la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione” (2 luglio 2020 n. 12).
Del resto, in termini generali anche il principio di effettività della tutela di cui alla direttiva 89/665/CEE depone nel senso che i termini imposti per proporre i ricorsi avverso gli atti delle procedure di affidamento cominciano a decorrere solo quando “il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione” (Corte di giustizia, sez. IV, 14 febbraio 2019, in C-54/18, punto 21 e anche punti 32 e 45, che ha deciso una questione pregiudiziale riguardante il comma 2 bis dell’art. 120 del c.p.a., poi abrogato dalla legge n. 55 del 2019, e sez. V, 8 maggio 2014, in C-161/13, punto 37, che ha deciso una questione pregiudiziale riguardante proprio l’art. 79 del d. lgs. n. 163 del 2006 e l’art. 120, comma 5, del c.p.a.).
In tale prospettiva, con specifico riferimento all’impugnazione delle regole di gara, la Corte di giustizia ha stabilito che “l’art. 1, par. 1, comma 3, della Dir. 89/665, e gli artt. 2, 44, par. 1, e 53, par. 1, lett. a), della Dir. 2004/18, devono essere interpretati nel senso che impongono che un diritto di ricorso relativo alla legittimità della gara sia azionabile, dopo la scadenza del termine previsto dal diritto nazionale, da un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente che è stato in grado di comprendere le condizioni della gara unicamente nel momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice, dopo aver valutato le offerte, ha fornito informazioni esaustive sulle motivazioni della sua decisione”. Al riguardo ha altresì precisato che “un siffatto diritto di ricorso può essere esercitato fino al momento della scadenza del termine di ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto” (Corte di giustizia UE, sez. V, 12 marzo 2015, C-538/13), dettando una regola che risulta recepita dall’art. 120 comma 2 c.p.a. e che è applicabile al caso di specie, laddove il termine di impugnazione decorre, per le ragioni sopra illustrate, dall’aggiudicazione (determina 5 gennaio 2021 n. 27, pubblicata il 7 gennaio 2021, così dal ricorso introduttivo), con conseguente tempestività del ricorso (notificato il 3 febbraio 2021).
PROCEDURA APERTA SOTTOSOGLIA - MANCATA PUBBLICAZIONE IN GURI - SI APPLICA QUINDI PRINCIPIO ROTAZIONE (36.9)
La giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni chiarito che il principio di rotazione opera allorchè la S.A. limiti la partecipazione alla procedura, scegliendo come partecipanti solo alcuni dei potenziali operatori economici, ma non anche nelle diverse ipotesi in cui la procedura sia aperta a tutti gli operatori del settore o a coloro che rispondono positivamente ad una manifestazione preventiva di interesse alla partecipazione alla stessa; in tal caso, infatti, l'ampia possibilità di partecipazione alla procedura garantisce un legittimo confronto competitivo precludendo in radice la creazione di indebite posizioni di rendita o, comunque, di distorsione del gioco della concorrenza (fra le tante T.A.R. Milano, sez. II, 06/04/2021, n.881).
La ricorrente afferma che la procedura in questione non potrebbe considerarsi aperta in quanto non sarebbero state rispettate le forme di pubblicazione che la legge prevede per tale tipologia di gare (in particolare l’avviso sarebbe stato pubblicato solo sul sito istituzionale e non sulla gazzetta ufficiale).
Il rilevo non è, tuttavia, convincente: la mancata osservanza delle prescritte forme di pubblicazione non rende infatti ristretta una procedura aperta, influendo casomai sulla sua validità.
La stazione appaltante sostiene che obblighi di pubblicità in GU, secondo il Decreto MIT del 2/12/2016, si applicherebbero esclusivamente alle procedure sopra alla soglia di cui all’art. 50 Dlgs 50/2016, mentre resterebbero ancora da definire le forme di pubblicità obbligatoria per le procedure sottosoglia come quella del caso di specie.
La tesi non è condivisa da Collegio. Per i contratti sottosoglia l’art. 36 comma 2 del codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di intraprendere procedure alternative di gara facendo salvo il ricorso a quelle ordinarie obbligatorie per i contratti sopra soglia su opzione della p.a.
In tale caso (scelta per le procedure ordinarie) si applicano, tuttavia tutte le regole che le disciplinano ivi comprese quelle relative agli oneri di pubblicazione.
Tali oneri per le procedure aperte sono contemplati dall’art. 73 del medesimo codice e dal decreto del Ministero dei Trasporti a cui esso rinvia i quali dispongono appunto la pubblicazione in gazzetta ufficiale senza prevedere alcuna eccezione o deroga per i contratti inferiori alla soglia comunitaria.
Del resto il ricorso alla procedura aperta è suscettibile di neutralizzare l’operatività del principio di rotazione proprio in quanto modalità che consente per sua natura un confronto concorrenziale ad ampio spettro che può realizzarsi solo qualora l’avviso di gara sia adeguatamente pubblicizzato.
Diversamente la partecipazione gara viene di fatto ristretta solo ad un numero limitato di imprese finendo con l’essere la sua solo apparente apertura un possibile mezzo per eludere il principio rotatorio.
INDICAZIONE COSTO MANODOPERA - RAPPORTATO ALLA BASE D'ASTA (23.16)
Nella Regione Sicilia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, della L. R. n. 12/2011 e dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 8/2016, i riferimenti normativi alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana devono intendersi riferiti alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Pertanto, è rispettoso dell'art. 73 del Codice, l'operato di un comune siciliano che ha pubblicato un bando per l'affidamento di una concessione nella G.U.R.S. (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana) anziché nella G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e che ha rispettato gli ulteriori adempimenti prescritti dal legislatore in tema di pubblicità legale (fattispecie in cui, peraltro, la società aveva avuto conoscenza del bando e aveva partecipato alla gara).
La stima del costo della manodopera effettuata dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, è finalizzata a individuare una componente dell'importo a base di gara nei contratti di lavori e servizi ed è volta a garantire che la competizione tra i concorrenti non mini il diritto all'equa remunerazione per il personale. Tale stima va effettuata prendendo a riferimento il costo del lavoro "medio" contenuto in apposite tabelle elaborate annualmente "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriall'.
SERVIZIO DI PUBBLICITA' A LIVELLO NAZIONALE DEI BANDI DI GARA - INDICAZIONI OPERATIVE (73)
Indicazioni in merito all'affidamento del servizio di pubblicazione su quotidiani nazionali e locali degli estratti di bandi e/o avvisi di gara.
ANTITRUST - PROPOSTA RIFORMA CODICE APPALTI E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
Fin dalla sua nascita, il Codice dei Contratti pubblici del 2016 ha rinviato, per la definizione della normativa sui contratti, alla successiva emanazione di altri atti di varia caratura normativa. Complessivamente, si tratta di circa 50 atti attuativi, ricompresi in varie tipologie, destinati a sostituire il precedente regolamento (DPR 207/2010).
Ne è derivato un labirinto di norme che, di fatto, generano inefficienze nel public procurement: da qui la necessità di definire regole più semplici.
Al riguardo l’Autorità propone due interventi: uno più immediato consistente nella sospensione dell’applicazione del Codice dei contratti pubblici e nel ricorso alle sole disposizioni contenute nelle direttive europee in materia di gare pubbliche del 2014 alle procedure interessate dall’erogazione dei fondi europei del Next Generation EU e alle opere strategiche.
Ciò consentirebbe di poter eliminare immediatamente i vincoli che attualmente insistono, tra gli altri, sul subappalto, l’ avvalimento, l’appalto integrato, i criteri di valutazione delle offerte, l’obbligo di nomina dei commissari esterni.
L’altro intervento, di medio periodo, consiste nella revisione del vigente Codice dei contratti pubblici nell’ ottica di semplificare le procedure applicabili, lasciare maggiore spazio alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, definire regole certe.
l ricorso a modelli flessibili di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, la riduzione dei formalismi e degli adempimenti non necessari vanno a vantaggio non solo dell’acquirente pubblico, che può spendere meglio le risorse assegnate, ma anche delle imprese, che, in assenza di norme eccessivamente di dettaglio, vengono liberate da tutti quegli oneri che, ad oggi, rendono spesso ingiustificatamente costosa e complessa la partecipazione agli appalti e ne ritardano l’aggiudicazione ed esecuzione.
Ulteriori proposte riguardano la specializzazione delle stazioni appaltanti e la digitalizzazione delle procedure. Il riconoscimento di una più ampia discrezionalità delle stazioni appaltanti nel rispetto delle regole deve accompagnarsi ad una riqualificazione delle stesse, le quali, una volta individuati i propri bisogni, devono poter applicare in modo appropriato le diverse procedure e i diversi criteri di aggiudicazione, senza essere costrette a usare modelli eccessivamente rigidi.
OMESSA PUBBLICAZIONE – PORTALE DEL MIT – NON DETERMINA ILLEGITTIMITÀ (73)
L’art. 29, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016, per quanto qui di specifico interesse, stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l’indicazione della “data di pubblicazione sul profilo del committente”.
Il comma 1 prosegue prescrivendo che “Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.”.
Il regime di trasparenza dettato dall’art. 29 introduce, pertanto, degli adempimenti che, per un verso – e quanto alla pubblicazione nel cd. profilo del committente (i.e.: il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice dei contratti, ex art. 3, co. 1, lett. nnn), d. lgs. n. 50/2016) – assicurano la produzione degli effetti legali, quali ad esempio il decorrere dei termini per la partecipazione alla gara, o per l’impugnazione degli atti; per altro verso – e quanto all’inserimento nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulle piattaforme digitali – assicurano, con un ulteriore obbligo di carattere informativo, la trasparenza e il controllo diffuso, senza che a tale adempimento possa attribuirsi, agli effetti legali, la stessa valenza di quello relativo al profilo del committente.
Incombe, a tal fine, sull’operatore economico interessato l’onere di consultare tale sezione del sito informatico al fine di conoscere quali siano le procedure indette dall’amministrazione e i termini di scadenza per la presentazione delle offerte.
Per quanto attiene poi, specificamente, al regime di pubblicità degli avvisi e dei bandi – oltre al regime in ambito comunitario, di cui all’art. 72 del d. lgs. n. 50/2016 – deve essere richiamato l’art. 73, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che:
“4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
- precisando, nell’ultima parte del quarto comma, che “Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11;
- e, nel quinto comma, che “5. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC”.
Il richiamato art. 216, co. 11, del d. lgs. n. 50/2016 ha previsto, quale regime transitorio, che “11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data…gli effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”.
Sul piano attuativo, deve quindi essere richiamato l’art. 2 del decreto del Ministero dei Trasporti del 2 dicembre 2016 – rubricato “Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC”, il quale – dopo avere richiamato, per la pubblicazione di avvisi e bandi, gli articoli 72 e 73 del codice e la piattaforma ANAC – stabilisce al comma 6 che “6. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC…gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all'art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.”.
L’art. 2 comma 5 del D.M. stabilisce, inoltre, che l’ANAC, con proprio atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisca le modalità di funzionamento della piattaforma digitale e, che fino alla data di funzionamento della stessa (v. l’art. 2 comma 6), gli avvisi e i bandi siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, per cui gli effetti giuridici di cui all’art. 73 co. 5 del d. lgs. n. 50/2016 continuano a decorrere da tale pubblicazione.
Dal quadro normativo appena delineato emerge quindi che – fermo quanto chiarito, per i bandi, in ordine alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sulla piattaforma dell’ANAC, e al regime di pubblicità ex art. 73, co. 5 – la decorrenza degli effetti giuridici è legata alla pubblicazione degli atti sul profilo del committente.
E nel caso di specie non è contestato che il bando sia stato reso pubblico con tali modalità, individuate dal legislatore ai fini della decorrenza degli effetti giuridici.
Ne consegue, altresì, che l’asserzione di parte ricorrente – secondo cui la pubblicazione sulla piattaforma del Ministero dei Trasporti assolverebbe alla stessa funzione che l’art. 73, co. 5, del d. lgs. n. 50/2016 assegna alla pubblicazione nell’analoga piattaforma presso l’ANAC – non trova alcun aggancio normativo.
COVID-19 - APPALTI IN DEROGA (60 - 61 - 72 - 73 - 74)
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
COSTI DI GESTIONE PIATTAFORMA TELEMATICA A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO – CLAUSOLA ILLEGITTIMA
La clausola della lex specialis che prevede l’obbligo di pagamento dei costi di gestione della piattaforma telematica a carico del futuro aggiudicatario, onerando i concorrenti di produrre un atto unilaterale d’obbligo in sede di gara, è illegittima per contrasto con l’art. 23 Cost. e con l’art. 41, comma 2-bis del Codice nonché per contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione. La clausola, pertanto, oltre ad essere affetta da violazione di legge, è nulla ed inefficace ab origine.
Fermo restando la valutazione relativa ai provvedimenti conseguenti che la stazione appaltante può adottare che ha carattere discrezionale, quest’ultima, senza annullare tout court gli atti di gara e l’intera procedura, può valutare di avviare un procedimento di autotutela rivolto a dichiarare la nullità parziale degli atti di gara, dietro motivata valutazione anche dell’interesse pubblico, di quello facente capo ai controinteressati e al decorso o meno di un termine ragionevole rispetto alla data di adozione degli atti di gara.
OBBLIGO ACQUISIZIONE DEL CIG – AVVIO DI UNA INDAGINE DI MERCATO - NON SUSSISTE
L’avvio di un’indagine di mercato preordinata a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici non comporta l’obbligo di acquisizione di un codice CIG. In queste ipotesi, gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 29, comma 2, e 73, comma 6, del codice dei contratti pubblici possono ritenersi assolti mediante l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, attesa la coincidenza delle informazioni oggetto di comunicazione.
Oggetto: Pareri richiesti in materia di obblighi di acquisizione del CIG e di comunicazione di dati all’Autorità dal Ministero dell’Interno e dall’Università di Trento.
COVID 19 - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – DEROGHE ALLA NORMATIVA
Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO – PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE – PUBBLICITÀ ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DELLA STAZIONE APPALTANTE
La pubblicazione del provvedimento di indizione di una procedura negoziata ex art.63 co.2 lett. c) D.Lgs.n.50/2016 sull’Albo pretorio on line della Stazione Appaltante soddisfa il requisito di pubblicità legale posto dall’art.32 co.1 Legge n.69/09. Le ulteriori forme di pubblicità previste dal comma 7 del citato art.32 nonché dall’art.3 del Decreto ministeriale MIT del 2 dicembre 2016 trovano applicazione solo con riguardo agli avvisi e ai bandi di cui agli artt. 70, 71 e 98 del Codice dei contratti pubblici secondo quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del medesimo codice.
L’incipit dell’art. 37 del d.lgs. 33/2013, pur introducendo a carico delle pubbliche amministrazioni nuovi obblighi di pubblicità e di diffusione di informazioni da inserirsi nella sezione dedicata denomina “Amministrazione trasparente”, espressamente mantiene “fermi … gli obblighi di pubblicità legale” già derivanti da precedenti disposizioni di legge. Analogamente, anche la più recente versione dell’art. 29 - nella parte in cui prevede la pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione trasparente” quale momento di decorrenza dei “termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione” - non pare poter contraddire l’effetto di conoscenza legale già derivante, nella materia qui di interesse, dall’applicazione dell’art. 32 legge 69/2009 e delle relative disposizioni attuative.
Nell’ambito degli acquisti sanitari rientranti nelle categorie di cui al DPCM 24 dicembre 2015, è legittima l’indizione di una gara “ponte” per il tempo necessario a garantire la conclusione della gara centralizzata e a fronte di “un rinvio dell’iniziativa precedentemente pianificata” da parte del Soggetto Aggregatore, rappresentando quest’ultimo elemento una condizione di urgenza non prevedibile né imputabile alla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla circolare del MEF prot.n.20518/2016.
ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNATIVA DELL’ALTRUI AMMISSIONE - SUBORDINATO ALLA SOLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA (29.1 – 80 – 73.5)
Ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.: «il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale». Il richiamato art. 29, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016 (come modificato dall’articolo 19, comma 1, del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56), stabilisce che: «[a]l fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione […] Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente».
Dalla lettura delle disposizioni sopra riportate, emerge come l’onere di immediata impugnativa dell’altrui ammissione alla procedura di gara, senza attendere l’aggiudicazione, sia subordinato alla sola formalità della pubblicazione degli atti della procedura (Consiglio di Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2045 e n. 2079).
PUBBLICAZIONE IN GURI DEI BANDI RELATIVI A SERVIZI SOCIALI (140.4 – 130 – 73 – 142.5 - 72)
“In primo luogo vale precisare che, trattandosi di servizi sociali, trova applicazione la disciplina speciale introdotta dall’articolo 140 del Codice dei contratti pubblici, il cui comma 4 rinvia, per la disciplina sulla pubblicazione degli avvisi, al precedente art. 130 del medesimo codice, il quale prescrive la trasmissione degli stessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. Secondo tali norme i bandi trasmessi dalla stazione appaltante sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione per la pubblicazione sulla GUUE (salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea), mentre per la pubblicazione a livello nazionale vale la disciplina prevista dall’art. 73 (art. 130, commi 2 e 7, del codice dei contratti citato). Peraltro l’articolo 140 richiama la disciplina del successivo articolo 142, che, al comma 5, rende applicabile anche a questo settore l’articolo 72 del medesimo codice”.
PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA - RILEVANZA PER DECORSO DEI TERMINI
Per i primi (effetti sostanziali), sia nel vecchio che nel nuovo codice, la pubblicazione GUCE è l’unica pubblicazione rilevante. Ciò sia con riguardo al decorso del termine di ricezione dell’offerta e per la definizione dei criteri di gara e di partecipazione, sia in generale per la validità della pubblicazione per gli appalti sopra soglia.
Per i secondi (cioè per il decorso del termine di impugnazione nel processo nazionale) il momento rilevante è, nel vecchio codice la pubblicazione in GURI, nel nuovo codice – a regime – la pubblicazione nell’albo ANAC.
Il Collegio conferma la conclusione, essendo indiscutibile, tanto nel vecchio, quanto nel nuovo quadro normativo, che il momento rilevante nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici (regolate dal diritto UE) sia quello della pubblicazione del bando in GUCE. Una diversa interpretazione sarebbe in palese contrato con i principi fissati dal TFUE, ancor prima che nelle direttive europee in materia.
Per contro, in materia processuale, di competenza degli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività della tutela, ben può il legislatore nazionale fissare una diversa disciplina, assegnando rilevanza ora alla pubblicazione in GUCE, ora in altra fonte delle Autorità nazionali.
PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA – SPESE – ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO (73.4 - 216.11 - 66.7 - 9.4)
Con riguardo agli oneri di pubblicazione, il regime transitorio di cui all’art. 216, comma 11, primo Dlgs 50/2016, che rinvia al regime di cui all’ art. 66, comma 7, D.lgs 163/2006, prevede che la pubblicazione debba avvenire – tra l’altro - su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
Siffatto assetto del periodo transitorio (pubblicazione in GURI et cetera, nonché pubblicazione su quotidiani nazionali, con rimborso delle spese alla stazione appaltante da parte dell’aggiudicatario) appare stabilizzato con il previsto D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Definizioni degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, ove si dispone la pubblicazione sui quotidiani a partire dal 1 gennaio 2017 (art. 3), nonché il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di carico e trasporto del percolato dell'ex discarica per r.s.u. di voc. valle di Terni, nonché lo smaltimento presso impianti di trattamento autorizzati - Importo a base di gara € 268.000,00 - Criterio di aggiudicazione minor prezzo - S.A. Comune di Terni
Pubblicazione avvisi e bandi di gara – Spese – Oneri a carico dell’aggiudicatario
Con riguardo agli oneri di pubblicazione, il regime transitorio di cui all’art. 216, comma 11, primo per, Dlgs 50/2016, che rinvia al regime di cui al art. 66, comma 7, D.lgs 163/2006, prevede che la pubblicazione debba avvenire – tra l’altro - su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. A partire dal 1 gennaio 2017, le stazioni appaltanti sono tenute alla pubblicazione sui quotidiani, fermo restando che gli operatori economici aggiudicatari sono tenuti al rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi del D.M. Ministero Infrastrutture di cui all’art. 73, comma 4, D.lgs 50/2016 (art. 3 e art. 5).
OGGETTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE - ASSENZA OBBLIGO PUBBLICAZIONE MODIFICA CAPITOLATO
Erroneamente la ricorrente ritiene che un sistema dinamico di acquisizione sia utilizzabile soltanto per acquisti ripetitivi di beni o servizi, identici l'uno all'altro. L'art. 3, co. 1, lettera aaaa) e l'art. 55, co. 1, d. Ivo n. 50/2016 (diversamente da quanto stabiliva l'art. 60, co. 1, d.Ivo n. 163/2006), non fanno riferimento alla "standardizzazione" ed alla "tipizzazione" delle prestazioni che formano l'oggetto di un sistema dinamico di acquisizione, limitandosi a richiedere che si tratti di prestazioni già disponibili sul mercato in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante senza richiedere uno specifico sviluppo progettuale o tecnologico. L'art. 55, comma 6, d.lvo n. 50/2016, alla lettera b), stabilisce che "per aggiudicare gli appalti" le stazioni appaltanti "precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti". Pertanto, è consentita l'indicazione di un "catalogo" di prestazioni tra le quali si sceglieranno quelle che si intendono di volta in volta acquisire. (..) Peraltro, l'art. 55 del d.lvo n. 50/2016 non dispone che i criteri di aggiudicazione debbano necessariamente essere esplicitati nel minimo dettaglio nei documenti di gara con i quali è stato istituito il sistema dinamico di acquisizione. Il nono comma di tale articolo, infatti, stabilisce che i criteri di aggiudicazione possono essere precisati nell'invito a presentare l'offerta.
In base a quanto previsto dall’articolo 73 del d.lvo n. 50/2016, nella Gazzetta Ufficiale devono essere pubblicati i bandi e gli avvisi di gara ma non anche i capitolati. L'errata corrige ha interessato una disposizione del capitolato d'oneri e non del bando di gara. Il bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale mentre il Capitolato d'oneri è stato correttamente pubblicato sul sito informatico del committente. Conseguentemente, sullo stesso sito informatico è stata pubblicata l'errata corrige riferita al medesimo Capitolato.
PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI EX D.LGS. 33/2013
Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.
EFFETTI DELLA PUBBLICITA' - DECORRONO DALLA PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.I.
E’ stato ritenuto, con riguardo a questione analoga (applicabilità del nuovo testo dell’art. 38 del d. lgs. 163/2006, nel quale è stato introdotto dal d.l. 90/2014 il comma 2-bis), che, ai sensi dell’art. 66/8 del (vecchio, ovviamente) codice dei contratti, «gli effetti giuridici che l'ordinamento riconnette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» (cfr.: TAR Veneto, I, n. 1575/2011; Idem, n. 1791/2011, confermata da Cons. Stato, n. 6028/2014; TAR Lombardia – Brescia, II, n. 201/2015).
Irrilevante, dunque, ai fini qui considerati, deve ritenersi la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, avente mera valenza accessoria della successiva pubblicazione (per altro per estratto) sulla GURI. Pertanto, stando alla norma in questione, ai fini degli effetti giuridici ricollegati alla pubblicità (quale indubbiamente quello dell’applicabilità delle nuove disposizioni) il riferimento temporale da tenere in considerazione sarebbe quello dell'avvenuta pubblicazione del bando nella GURI che, nel caso in esame, è avvenuta senz’altro dopo la data di entrata in vigore del d. lgs. n. 50/2016.
Nel caso che stiamo trattando la pubblicazione in GUCE è avvenuta nella vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici, la pubblicazione in GURI successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016.
Il nuovo codice così disciplina la pubblicazione dei bandi a livello nazionale (come testualmente si legge nella rubrica dell’art. 73):
«1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 72. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 72.
2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.
3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11.
5. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC. »
A questo punto potrebbero in astratto sostenersi due opposte tesi:
a) che fino all’entrata in vigore del regolamento volto a disciplinare le modalità di pubblicazione dei bandi sulla piattaforma telematica dell’ANAC continuano ad applicarsi i principi elaborati in relazione all’art. 66/8 del vecchio codice, dovendosi fare applicazione del comma 11 dell’art. 216 del nuovo codice, secondo il quale «Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data (omissis) … gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» (questa è, in estrema sintesi, la tesi della S.G.S.);
b) che detto comma undicesimo dell’art. 216 non prevede la pubblicazione in GURI come centrale e che la data di pubblicazione utile ai fini della validità del bando è una qualunque pubblicazione, come per altro affermato in un comunicato ANAC dell’11 maggio 2016.
Orbene, il Collegio ritiene che da un lato proprio l’avvenuta pubblicazione del bando in GUCE sotto la vigenza del vecchio codice dei contratti comporta che il principio cui far riferimento al fine di stabilire a quale tipo di pubblicazione agganciare la produzione degli effetti giuridici è la norma del vecchio codice, ovvero l’art. 66/8 del medesimo, che riconnette alla pubblicazione in GURI la produzione di effetti giuridici in ambito nazionale (si veda anche la giurisprudenza su richiamata).
Inoltre, è dirimente la considerazione che, secondo la proposizione finale del comma quarto dell’art. 73 del d. lgs. n. 50/2016, fino alla data indicata nel decreto previsto dal medesimo comma si applica l'articolo 216, comma 11, che chiaramente riconnette la produzione di effetti giuridici in ambito nazionale alla pubblicazione in GURI fino alla predetta data, poiché fino alla stessa data gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella GURI, serie speciale relativa ai contratti.
Stabilito, quindi, alla luce delle premesse su esposte, che la pubblicazione rilevante ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, in quanto vigente a tale momento, è esclusivamente quella nella GURI, la gara in questione non poteva non essere disciplinata dal nuovo testo del codice dei contratti.
Ne consegue che la disciplina di gara è illegittima sotto il radicale profilo considerato, sicché, in accoglimento del ricorso in esame, gli atti impugnati devono essere annullati.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Si chiede cortesemente se la pubblicazione per gli appalti sottosoglia ai sensi dell'art.73 del D.L.gs. 50/2016, la spesa a carico dell'aggiudicatario si intende per il solo bando oppure anche per esiti di gara ed ulterioni eventuali comunicazioni tipo proroghe termini, etcc..? Grazie
Nel caso di contratto di appalto il cui bando di gara è stato pubblicato in data 20/04/2016 sulla Gazzetta Ufficiale ed in data 15/04/2016 sui quotidiani e in pari data sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, si deve applicare il vecchio Codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oppure il nuovo Codice di cui al D.Lgs. 50/2016, tenendo conto che quest’ultimo è entrato in vigore il 19/04/2016
In caso di svolgimento di una gara sopra soglia comunitaria, quali sarebbero precisamente tutte le pubblicazioni da effettuare in via preliminare, prima della materiale effettuazione della gara con procedura aperta a rilevanza comunitaria? Inoltre, qualora si aggiudicasse una ditta straniera, come verrebbero eseguiti i controlli sui requisiti generali ed antimafia? Occorrerebbe scrivere una PEC a ciascun organo di controllo del paese dell'aggiuducatario, paritetico della nostra Agenzia delle Entrate, Tribunale, Camera di Commercio, INPS/INAIL, Prefettura e Provincia per il controllo di regolarità sull'assunzione dei disabili? Oppure esisterebbe un metodo più agevole e più rapido? Magg. Filippo STIVANI
Per i bandi di gara su lavori pubblici (inferiori a € 150.000), la pubblicazione deve avvenire solo nel sito ufficiale del Comune? Dev'essere pubblicato su sito ANAC e del Ministero delle infrastrutture? Se si come devo comportarmi?
Si chiede se ai sensi dell'art. 73 del Codice, che richiama gli artt. 70,71 e 98, vi è obbligo, relativamente alle procedure negoziate senza pubblicazione di bando di cui all'art. 36, comma 2 lettere b) e c), di pubblicare sulla GURI e sui quotidiani locali e nazionali, rispettivamente: l'avviso per manifestazione di interesse; l'avviso di indizione della gara (procedura negoziata a inviti); l'avviso di esito della gara. In particolare, il testo letterale dell'art. 98 pare configurare un obbligo generalizzato a pubblicare l'avviso d'esito di ogni appalto aggiudicato.
Questa Amministrazione intende procedere all’affidamento della Concessione per l’accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, per un importo inferiore a € 499.000,00 (sotto soglia comunitaria), secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con la presentazione delle offerte tramite CAT Sardegna. Si chiede, al fine della pubblicazione del bando prevista dall’art. 72 del codice, se il relativo bando di gara per la procedura di affidamento della concessione sottosoglia comunitaria debba essere comunque trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea e, conseguentemente sulla gazzetta ufficiale della Repubblica serie speciale, dato atto che a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale Trasporti 02/12/2016 viene demandato ad un ulteriore provvedimento dell’Anac le modalità e i termini per le pubblicazioni che attivi la piattaforma Anac, prevista dall’art. 73 comma 4 del D.lgs 50/2016. Oppure se è sufficiente la sola pubblicazione nel profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016.