Art. 31. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono determinati, altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; si veda ANAC Determinazione 11-10-2017 n. 1007 in vigore dal 21-10-2017 disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge

6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016 ;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017. Comma modificato dalla L 238/2021 con effetti sui bandi/inviti dal 2 febbraio 2022

9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.

12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Relazione

L'articolo 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) disciplina il responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, in modo parzialmente...

Commento

L'articolo 31, in attuazione dei criteri di delega previsti dalle lettera cc), e), ll) e rr) della legge n. 11 del 2016, detta una nuova disciplina in materia di responsabile del procedimento negli ap...
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Giurisprudenza e Prassi

CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA - NECESSARI PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL CONTRATTO (31)

ANAC DELIBERA 2024

I controlli in corso di esecuzione effettuati dalla Stazione appaltante sono finalizzati all'accertamento del rispetto, da parte dell'appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso e dall'offerta tecnica.

Come sottolineato dall'Autorità in diverse occasioni, i controlli in corso di esecuzione sono essenziali per curare al meglio la concreta realizzazione dell'interesse pubblico sotteso ad ogni affidamento degli appalti pubblici. Gli operatori economici affidatari sono tenuti ad adempiere correttamente alle obbligazioni assunte, eseguendo i contratti di appalto a regola d'arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni stabiliti dalle clausole contrattuali oltreché dal capitolato tecnico. In tale ottica, dunque, i controlli sulla fase esecutiva devono essere adeguati ed effettivi e non possono tradursi in mere formalità da parte dei soggetti deputati ad espletare i controlli, che viceversa sono tenuti ad eseguire sempre un controllo sostanziale volto a verificare che le prestazioni rese siano state eseguite adeguatamente. Solo a seguito di tale controllo formale e sostanziale è possibile procedere al pagamento del corrispettivo contrattuale, mentre il ritardato o il non esatto adempimento delle prestazioni contrattuali può comportare l'avvio del procedimento per la comminazione delle penali (Cfr. Delibere Anac n. 511 dell'8 novembre 2023; n. 519 dell'8 novembre 2023; n. 577 del 6 dicembre 2023; n. 33 del 10 gennaio 2024; n.180 del 10 aprile 2024; n. 244 del 24 maggio 2024;

CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE - FINALITA'

ANAC DELIBERA 2024

Servizio di pulizia e sanificazione triennale degli uffici, edifici e servizi del Comune di Bologna - CIG 8725408277. Stazione appaltante Comune di Bologna.Fascicolo Anac n. 5183/2023

I controlli in corso di esecuzione effettuati dalla Stazione appaltante sono finalizzati all'accertamento del rispetto, da parte dell'appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso e dall'offerta tecnica.

CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA - RUOLO E FUNZIONI DEL RUP

ANAC DELIBERA 2024

Oggetto: Affidamento/gestione dei servizi di vigilanza presso l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia [Lotto 1 – MANFREDONIA (Cig. 837762285F), Lotto 2 – CERIGNOLA (Cig. 8378047718), Lotto 3 – FOGGIA (Cig. 83781056F5) e Lotto 5 – SAN SEVERO (Cig. 837814365)].Fascicolo Anac n. 3224/2023

Le verifiche in corso di esecuzione sono finalizzate all'accertamento del rispetto, da parte dell'appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso.

In base, infatti, a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 e del D.M. n. 49 del 7.3.2018 (norme di riferimento in punto di coordinamento - direzione - controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto), occorre sempre verificare e comprovare nel dettaglio che le attività e le prestazioni rese dall'O.E. siano eseguite in conformità al contratto cui ci si riferisce, ivi incluse le migliorie proposte in sede di offerta e debitamente contrattualizzate.

CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA - NECESSARI PER CURARE LA REALIZZAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO (31 - 101)

ANAC DELIBERA 2024

I controlli in corso di esecuzione previsti dagli artt. 31 e 101 del d.lgs. 50/2016 sono essenziali per curare al meglio la concreta realizzazione dell'interesse pubblico sotteso ad ogni affidamento degli appalti pubblici.

Infatti, gli operatori economici affidatari sono tenuti ad adempiere correttamente alle obbligazioni assunte, eseguendo i contratti di appalto a regola d'arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni stabiliti dalle clausole contrattuali oltreché dal capitolato tecnico. In tale ottica, dunque, i controlli sulla fase esecutiva devono essere adeguati ed effettivi e non possono tradursi in mere formalità da parte dei soggetti deputati ad espletare i controlli (RUP e/o DEC), che viceversa sono tenuti ad eseguire sempre un controllo sostanziale volto a verificare che le prestazioni rese siano state eseguite adeguatamente.

Solo a seguito di tale controllo formale e sostanziale è possibile procedere al pagamento del corrispettivo contrattuale, mentre il ritardato o il non esatto adempimento delle prestazioni contrattuali può comportare l'avvio del procedimento per la comminazione delle penali.

FASE ESECUTIVA - VA VERIFICATA LA CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE RISPETTO A QUANTO STABILITO DAL CONTRATTO (31 -101 -102)

ANAC DELIBERA 2024

Le verifiche in corso di esecuzione sono finalizzate all'accertamento del rispetto, da parte dell'appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso.

In base, infatti, a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 e del D.M. n. 49 del 7.3.2018 (norme di riferimento in punto di coordinamento direzione controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto), occorre sempre verificare e comprovare nel dettaglio che le attività e le prestazioni rese dall'O.E. siano eseguite in conformità al contratto cui ci si riferisce.

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RUP - RUOLI E COMPENTENZE IN SEDE DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA

ANAC DELIBERA 2024

Appalto del servizio di trasporto pubblico scolastico di competenza del comune di Marino (CIG 6763758DA9). Proroghe contrattuali e controlli/verifiche dei competenti soggetti dell’Amministrazione nella fase esecutiva dell’appalto.Fascicolo Anac n. 1998/2023

Le verifiche in corso di esecuzione sono finalizzate all'accertamento del rispetto, da parte dell'appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso.

In base, infatti, a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 e del D.M. n. 49 del 7.3.2018 (norme di riferimento in punto di coordinamento - direzione controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto), occorre sempre verificare e comprovare nel dettaglio che le attività e le prestazioni rese dall'O.E. siano eseguite in conformità al contratto cui ci si riferisce.

La proroga tecnica dei contratti pubblici ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

L'utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, enunciati dall'art. 30 comma 1 del d. lgs. 50/2016.

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA: IL R.U.P. SI PUO' AVVALERE DI SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELLA SUA ATTIVITA' (31.7)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2024

Nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, che appartiene alla competenza del RUP, questi può avvalersi del supporto della stessa commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, con la precisazione che l’affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato (Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086; sez. III, 5 giugno 2020, n. 3602)” (Consiglio di Stato, V, 11 ottobre 2021, n. 6784).

Tale approdo risulta coerente con la circostanza, pure ritenuta legittima dalla giurisprudenza, che la Commissione giudicatrice possa avvalersi della collaborazione di soggetti esterni ad essa o utilizzare elaborati redatti da altri, purché tali ausili abbiano una funzione di mero supporto e che l’esito finale dell’attività valutativa sia integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima: difatti, “non è illegittimo di per sé che la Commissione di gara si faccia coadiuvare nell’espletamento delle attività valutative che le competono da soggetti esterni, a condizione però che tali soggetti si limitino a svolgere compiti di mero supporto e che l’esito finale dell’attività valutativa sia integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima” (Consiglio di Stato, III, 17 giugno 2021, n. 4683; altresì, V, 11 ottobre 2021, n. 6782; T.A.R. Valle d’Aosta, 20 dicembre 2021, n. 73).

A supporto di tale conclusione può essere richiamata anche la normativa in materia di appalti pubblici, applicabile ratione temporis, ossia l’art. 31, commi 7, 8 e 11, del D. Lgs. n. 50 del 2016 che consente alla Stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura di gara o di parte di essa (cfr. A.N.A.C., Parere funzione consultiva n. 11 del 28 marzo 2023). Ciò ha trovato altresì conferma nell’art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 36 del 2023, dove si stabilisce che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”.

Pertanto, la nomina di una Unità posta a supporto tecnico del R.U.P., al fine di coadiuvarlo nell’esame afferente alla congruità delle offerte dei concorrenti, risulta del tutto legittima.

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GARA : DI COMPETENZA DEL RUP (31.3)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

Nel merito il ricorso va accolto, in quanto risulta fondato;

– ciò vale, innanzitutto per il primo motivo di ricorso, volto a far valere il vizio dell’incompetenza dei provvedimenti impugnati, in quanto questi ultimi non sono stati sottoscritti dal RUP, che in materia avrebbe una competenza esclusiva e “funzionale”;

– sul punto, decisiva risulta la considerazione del tenore dell’art. 31 comma 3 del d.lgs n. 50/2016, a mente del quale “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”;

– tale disposizione è stata interpretata dal condivisibile orientamento giurisprudenziale nel senso che: i) la stessa “delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali (cfr. T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884), competenza che si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito “pacifico” (cfr. Cons. St., III, n. 2983/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata); ii) “Le attribuzioni del RUP sono definite come residuali e le stesse si estendono anche all’adozione di provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara. La competenza del RUP nell’adozione dei provvedimenti di esclusione trova piena corrispondenza nel particolare ruolo attribuito a tale figura, nel contesto della gara, e alle funzioni di garanzia e controllo che allo stesso sono intestate, anche in ragione dei tempi e delle modalità della sua preposizione, che è sempre anteposta (anche logicamente) all’avvio della procedura di affidamento, così da collocarlo in una posizione di originaria terzietà e separazione nel corso dell’intero ciclo dell’appalto” (cfr. T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, I, n. 450/2019); iii) tali conclusioni sono corroborate dalle Linee Guida ANAC n. 3, dalle quali è dato desumere che, ove – come nel caso di specie – la stazione appaltante abbia optato per deferire al RUP il controllo della documentazione presentata dai concorrenti, tale soggetto assume una funzione di coordinamento e di controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e risulta quindi deputato all’adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate (cfr. in tal senso T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018); iv) “affinché si possa riconoscere che un compito possa e debba essere svolto da un soggetto diverso dal RUP – è indispensabile che detta attribuzione avvenga “in modo specifico, dettagliato, distintamente” (cfr. sempre T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018); v) conseguentemente, in assenza di tale evidenza, è illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di esclusione da una gara di appalto disposto da un soggetto diverso dal RUP “che, in virtù di quanto disposto dall’ art. 31,comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti”; e ciò anche se il RUP non è investito di poteri a valenza esterna (cfr. ancora T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018 e in senso analogo T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 1373/2021; T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, I, n. 450/2019; Cons. St., V, n. 7470/2010);

– a tale stregua, nel concreto va considerato che: i) la fase di accertamento dei requisiti in capo all’aggiudicataria risulta essere stata deferita al RUP ed è stata da quest’ultimo compiuta; tuttavia, l’attività provvedimentale, che ha compendiato le relative risultanze e ha recato le determinazioni sfavorevoli per l’aggiudicataria, è stata compiuta da un altro soggetto (il Provveditore per le Opere Pubbliche); ii) le Amministrazioni ricorrenti si sono limitate a richiamare il ruolo di quest’ultimo, quale superiore gerarchico del RUP; sennonché tale elemento risulta di per sé neutro, tenuto conto del regime “speciale” e “funzionale” della competenza in favore del RUP e della correlativa necessità di un’apposita ed espressa previsione di segno diverso per poter derogare al predetto regime, previsione nella specie né evocata né tanto meno allegata;

– pertanto, i provvedimenti impugnati, in quanto sottoscritti dal Provveditore per le Opere Pubbliche, risultano affetti dal vizio di incompetenza.

VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE - CONFORMITA' ALL'OGGETTO DELL'APPALTO

ANAC DELIBERA 2024

Le verifiche in corso di esecuzione sono finalizzate all'accertamento del rispetto, da parte dell'appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso.

In base, infatti, a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 e del DM n. 49 del 7/03/2018 (norme di riferimento in punto di coordinamento - direzione - controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto), occorre sempre verificare e comprovare nel dettaglio che le attività e le prestazioni rese dall'O.E. siano eseguite in conformità al contratto cui ci si riferisce.

CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE - VERIFICA SUL RISPETTO DEL CONTRATTO

ANAC DELIBERA 2023

I controlli in corso di esecuzione effettuati dalla Stazione appaltante sono finalizzati all'accertamento del rispetto, da parte dell'appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso e dall'offerta tecnica.

RUP - OBBLIGO DI CONTROLLO NELLA FASE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO (31.3)

ANAC DELIBERA 2023

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dalla legge 241/1990, ha il compito di vigilare anche sulla fase di esecuzione del contratto di appalto e deve provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Anche l'art. 101 del d.lgs. 50/2016 prevede che l'esecuzione dei contratti pubblici è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e l'art. 102 prevede che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

Come evidenziato nelle Linee Guida Anac n. 3 approvate con delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017 "il RUP svolge, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali".

APPALTO INTEGRATO - INDICAZIONE DI UN GEOLOGO -DIPENDE DALLA NATURA DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE (24-31)

ANAC PARERE 2023

L'Autorità è chiamata a pronunciarsi concernono: a) la possibile eterointegrazione di un bando di gara diretto all'affidamento di un appalto integrato, che non abbia espressamente richiesto la redazione di una relazione geologica e la presenza di un geologo nello staff tecnico del concorrente; b) la necessità della presenza di un geologo nello staff tecnico dell'aggiudicataria alla luce delle soluzioni migliorative offerte.

In un appalto integrato, l'obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all'appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante ed a condizione che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara.


RUP - FASE ESECUTIVA - COMPITO DI VIGILANZA DEI LIVELLI DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI IN COORDINAMENTO CON IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE /31)

ANAC DELIBERA 2023

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dalla legge 241/1990, il RUP ha il compito di vigilare anche sulla fase di esecuzione del contratto di appalto e deve provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Anche l'art. 101 del d.lgs. 50/2016 prevede che l'esecuzione dei contratti pubblici è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e l'art. 102

Prevede che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

Come evidenziato nelle Linee Guida Anac n. 3 approvate con delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017 <<il RUP svolge, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali>>.

Nella fattispecie, pertanto, il Responsabile del procedimento, non risulta aver assolto con adeguatezza ed efficacia le funzioni di coordinamento e di controllo di cui agli artt. 31 e 101 del d.lgs. 50/2016.

DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA - DISCREZIONALITA' TECNICA DELLA PA (53)

ANAC DELIBERA 2022

Nel settore degli appalti pubblici le valutazioni tecniche, come quelle che riguardano la determinazione della base d'asta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, che non può dedursi dalla presentazione di conteggi e simulazioni, unilateralmente predisposti dalla parte, che non evidenziano alcun manifesto errore logico o di ragionevolezza e che, comunque, non dimostrano un'impossibilità oggettiva, a carico di ogni potenziale concorrente, di presentare un'offerta. Ai sensi dell’art. 83, co. 3 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti alle procedure di gara al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali, ne discende che la previsione della lex specialis, laddove non contempli tale iscrizione, non risulta conforme alla disciplina di riferimento.


CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL AIUTI TER

NAZIONALE DL 2022

Testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 23 settembre 2022), coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).». (22A06657) (GU n.269 del 17-11-2022)

RUP - INCOMPETENZA PROVVEDIMENTO ESCLUSIONE PER IRREGOLARITA' OFFERTA TECNICA

TAR TOSCANA SENTENZA 2022

La costruzione proposta da parte ricorrente e tendente a svalutare le competenze del D.R.C. presuppone, con tutta evidenza, una necessità di “leggere” le competenze dell’Organo in termini di potere vincolato alle determinazioni della Commissione di gara che non è per nulla desumibile dalla già citata previsione di pag. 6 del disciplinare di gara (come già detto, destinata a regolamentare le competenze rispettive degli Organi della procedura) e che peraltro non risulta assolutamente in linea con la complessiva strutturazione di una procedura di gara che tende, al contrario, a riservare al D.R.C. la competenza finale all’emanazione di tutti i provvedimenti di esclusione dalla procedura.

Quanto sopra rilevato basterebbe già a determinare il rigetto del primo motivo del ricorso R.G. n. 1527/2021, non avendo la ricorrente censurato la previsione del disciplinare di gara (pag. 6) che riserva al D.R.C. la competenza all’adozione dei provvedimenti di esclusione dalla procedura.

Per completezza, la Sezione deve però rilevare come la strutturazione complessivamente desumibile dal disciplinare di gara risulti ben in linea con la ricostruzione delle rispettive sfere di competenza della Commissione di gara e del R.U.P. emersa in giurisprudenza.

A questo proposito, deve sicuramente essere richiamata una recente decisione della Sezione che ha rilevato come “la giurisprudenza …(abbia) in più occasioni ribadito che il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell'organo straordinario-Commissione giudicatrice; la documentazione di gara può, comunque, demandare alla Commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del RUP, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell'attività di amministrazione attiva alla stessa riservata (Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419).

L’invocata disposizione del disciplinare non vale a sottrarre alla stazione appaltante il potere di decidere la non conformità dell’offerta al progetto dalla stessa predisposto imponendole la realizzazione di un’opera diversa da quella voluta; la sua portata deve essere circoscritta al sub procedimento che si svolge innanzi all’organo valutatore, senza che il vaglio positivo dello stesso sulla “accettabilità” della offerta possa precludere un successivo diverso accertamento del RUP” (T.A.R. Toscana, sez. I, 19 aprile 2022, n. 526).

Anche prescindendo dalla chiara riserva al D.R.C. della competenza in materia di esclusione delle offerte dalla procedura operata dalla previsione di pag. 6 del disciplinare di gara, la costruzione proposta da parte ricorrente non risulta pertanto in linea con la complessiva strutturazione desumibile dai principi generali e dalle fonti normative in materia e pertanto risulta manifestamente insuscettibile di accoglimento.



DIRIGENTE O RUP - RUOLI E COMPITI (31)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Con il primo motivo, proposto peraltro in via subordinata, l’appellante critica la sentenza per non aver accolto il dedotto vizio di incompetenza del dirigente del settore contratti, il quale ha effettuato le verifiche istruttorie sul possesso dei requisiti dichiarati dal RTP aggiudicatario e ha sottoscritto la relazione finale istruttoria in luogo del RUP nominato dalla stazione appaltante, in violazione dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici e delle linee guida Anac che definiscono ruolo e funzioni del responsabile unico del procedimento.

Il motivo è infondato, anche se per ragioni in parte diverse da quelle affermate nella sentenza.

Va osservato, in primo luogo, che – nell’ordinamento degli enti locali – l’art. 31 del codice dei contratti pubblici, che disciplina ruolo e funzioni del r.u.p. nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici, deve essere necessariamente coordinato, per un verso, con l’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.u.e.l.), che riserva ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto, come emerge dallo stesso testo dell’art. 31, comma 3, il quale assegna al r.u.p. «tutti i compiti relativi alle procedure di […] affidamento […] che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi e soggetti»; per altro verso, con il principio secondo cui gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno debbono essere adottati da organi dotati di qualifica dirigenziale (come, del resto, si ricava anche dall’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990: il responsabile del procedimento «adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale […]»). Nel caso di specie è incontestato che il r.u.p. fosse privo di qualifica dirigenziale, per cui appare del tutto corretto che il dirigente del settore contratti pubblici abbia adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Ciò posto, lo specifico profilo sollevato con il motivo esame attiene alla configurazione dei rapporti tra responsabile del procedimento e dirigente dell’unità organizzativa, muovendo dal presupposto che una volta nominato il responsabile unico della procedura di affidamento questi goda di una «competenza esclusiva» (in particolare in ordine all’istruttoria procedimentale, per quel che rileva nel caso di specie), in conseguenza della quale il dirigente non potrebbe svolgere direttamente l’istruttoria procedimentale o singoli atti istruttori.

In questi termini, tuttavia, la tesi non può essere accolta, non potendosi aderire a una rigida distinzione, all’interno del procedimento amministrativo, tra la competenza per la fase istruttoria e quella per l’adozione del provvedimento finale.

Mantenendo il discorso nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali, è sufficiente il richiamo alla generale responsabilità del dirigente per la gestione delle procedure di appalto di cui al citato art. 107 T.u.e.l., con il corollario della responsabilità dirigenziale per i ritardi o inadempimenti (cfr. art. 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990), ovvero della possibilità per gli interessati di rivolgersi al dirigente dell’unità organizzativa per sopperire a eventuali ritardi o inadempimenti del responsabile del procedimento (art. 2 cit., commi 9-bis e ss.); ipotesi normative che in linea di principio escludono l’esistenza di una preclusione all’adozione di atti dell’istruttoria, possibilità che deve essere riconosciuta al fine di consentire al dirigente di sottrarsi alle responsabilità che altrimenti graverebbero su di lui.

È pur vero che (per riprendere le parole dell’appellante) non si può giungere ad ammettere il «totale esautoramento del RUP», il che comporterebbe la necessità di disporre la sostituzione del funzionario responsabile; tuttavia deve ritenersi consentito lo svolgimento di singoli atti istruttori, come avvenuto nel caso di specie, in cui il dirigente ha direttamente proceduto alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario.


VERIFICA DI ANOMALIA OFFERTA - CONSULENZA TECNICA SUPPORTO AL RUP - AMMESSO (97)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Con riguardo, dunque, alle censure attinenti al procedimento seguito dal RUP ed all’apporto del consulente, secondo l’orientamento ribadito dalla Sezione (sentenza 5 giugno 2020, n. 3602) e dal quale non vi è motivo di discostarsi, spetta al RUP, nel caso che occupa, la valutazione dell’anomalia. La Sezione ha avuto modo specificamente di affermare che: “Tanto meno vizia l'affidamento la circostanza, questa volta in diritto, che il Rup abbia chiesto l'ausilio di un tecnico. Giova premettere che il sub-procedimento di anomalia è di competenza del Rup e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la "valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico" ex art. 77, d.lgs. n. 50 del 2016 (C.d.S., sez. V, 13 novembre 2019, n. 7805; id. 24 luglio 2017, n. 3646). Deve infatti confermarsi il principio (C.d.S., ad. plen., 29 novembre 2012, n. 36; id., sez. V, 24 luglio 2017, n. 3646) secondo cui anche nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 il legislatore ha rimesso proprio al Rup ogni valutazione innanzitutto in ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per la fase de qua.

In questo senso sono le Linee guida Anac n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", che prevedono che - nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (come nella gara di cui è causa) - la verifica "è svolta dal Rup con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice nominata ex art. 77 del Codice" (punto 5.3), ma proprio la ratio di questa previsione appare anzi confermare la tesi che per gli appalti in cui, per il criterio di selezione, la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico si presenta più complessa, può rendersi necessario un supporto anche da parte della Commissione esaminatrice che ha già esaminato l'offerta anche nelle sue componenti tecniche, oltre che da parte quindi di una Commissione o un tecnico ad hoc. Non rileva, infatti, la circostanza che le Linee guida facciano riferimento solo alla possibilità di avvalersi del supporto della Commissione di gara. Ove, infatti, il responsabile del procedimento riconosca i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell'offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta e dunque necessario chiedere l'ausilio di un tecnico esterno, ben può optare per tale soluzione in luogo di avvalersi esclusivamente della Commissione o comunque di interni. Diversamente opinando si ammetterebbe la possibilità di una accettazione pedissequa dell'offerta di un concorrente affidandosi alle giustificazioni rese senza possibilità di verificarne concretamente l'attendibilità.

Non può quindi sostenersi che il fatto che il Rup non abbia proceduto direttamente alla verifica di anomalia (C.d.S., sez. V, 13 novembre 2019, n. 7805) e che ne abbia delegato la verifica in relazione ad una voce costituisca ex se un vizio di legittimità della procedura.

L'affidamento dell'incarico di verifica dell'anomalia non spoglia, infatti, il Rup della relativa competenza atteso che questi deve fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato, ove le condivida”.

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - LIMITI ALLE VALUTAZIONE

TAR FRIULI SENTENZA 2020

Il giudizio di affidabilità del concorrente implica “valutazioni di carattere discrezionale in cui l’amministrazione sola è chiamata a fissare «il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso e/o futuro contraente»” e non può essere, quindi scrutinato dal giudice. Tantomeno, quindi, tale giudizio altamente discrezionale, poteva essere affidato ad un soggetto estraneo all’amministrazione appaltante (e, in generale, al novero dei soggetti pubblici).

È solo l’amministrazione, titolare dell’interesse alla corretta esecuzione dell’opera, a dover decidere, secondo i propri insindacabili canoni di valutazione, se l’aggiudicatario dia sufficienti garanzie sul positivo esito del contratto. Esclusivamente l’amministrazione, inoltre, può “pesare” il rilievo da attribuire ai vari elementi informativi di cui dispone, come quelli relativi all’andamento di precedenti rapporti contrattuali con l’operatore (che il ricorrente, a ragione, lamenta non essere stati considerati).

L’attribuzione di tale giudizio ad una società esterna non può che falsare le valutazioni, per il solo fatto di non essere quelle proprie del soggetto pubblico, che ad esso esclusivamente competono. In proposito, si richiama Cons. St., comm. spec., 23 ottobre 2018, n. 2616 che, nell’esprimere un parere sulle linee guida ANAC recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e carenze esecutive di precedente contratto di appalto significative per l’esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016” ha riconosciuto l’importanza di non irrigidire il margine di discrezionalità della stazione appaltante quanto alla valutazione sull’affidabilità dell’aspirante contraente. Si tratta, infatti, di un giudizio non predeterminabile, analogo a quello che compie “qualunque soggetto giuridico usando del buon senso e della diligenza comune del buon padre di famiglia”, attenendo in particolare al “legame fiduciario che costituisce il cuore di ogni contratto e rapporto giuridico, non solo tra privati, ma anche riguardo alla pubblica amministrazione”. È evidente che tali valutazioni, delicate e individuali, non si prestano ad essere esternalizzate.



VERIFICA DI ANOMALIA – SUPPORTO AL RUP - TECNICO ESTERNO - LEGITTIMO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Tanto meno vizia l’affidamento la circostanza, questa volta in diritto, che il Rup abbia chiesto l’ausilio di un tecnico.

Giova premettere che il sub-procedimento di anomalia è di competenza del Rup e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la “valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico” ex art. 77, d.lgs. n. 50 del 2016 (Cons. St., sez. V, 13 novembre 2019, n. 7805; id. 24 luglio 2017, n. 3646). Deve infatti confermarsi il principio (Cons. St., Ad. plen., 29 novembre 2012, n. 36; id., sez. V, 24 luglio 2017, n. 3646) secondo cui anche nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 il legislatore ha rimesso proprio al Rup ogni valutazione innanzitutto in ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per la fase de qua.

In questo senso sono le Linee guida Anac n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, che prevedono che – nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (come nella gara di cui è causa) – la verifica “è svolta dal Rup con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice nominata ex art. 77 del Codice” (punto 5.3), ma proprio la ratio di questa previsione appare anzi confermare la tesi che per gli appalti in cui, per il criterio di selezione, la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico si presenta più complessa, può rendersi necessario un supporto anche da parte della Commissione esaminatrice che ha già esaminato l’offerta anche nelle sue componenti tecniche, oltre che da parte quindi di una Commissione o un tecnico ad hoc. Non rileva, infatti, la circostanza che le Linee guida facciano riferimento solo alla possibilità di avvalersi del supporto della Commissione di gara. Ove, infatti, il responsabile del procedimento riconosca i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell’offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta e dunque necessario chiedere l’ausilio di un tecnico esterno, ben può optare per tale soluzione in luogo di avvalersi esclusivamente della Commissione o comunque di interni. Diversamente opinando si ammetterebbe la possibilità di una accettazione pedissequa dell’offerta di un concorrente affidandosi alle giustificazioni rese senza possibilità di verificarne concretamente l’attendibilità.

Non può quindi sostenersi che il fatto che il Rup non abbia proceduto direttamente alla verifica di anomalia (Cons. St., sez. V, 13 novembre 2019, n. 7805) e che ne abbia delegato la verifica in relazione ad una voce costituisca ex se un vizio di legittimità della procedura.

L’affidamento dell’incarico di verifica dell’anomalia non spoglia, infatti, il Rup della relativa competenza atteso che questi deve fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato, ove le condivida.

ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE IN AUTOTUTELA – COMPETENZA (31.3)

TAR CALABRIA SENTENZA 2020

Il disposto di cui al terzo comma dell’art. 31 del codice dei pubblici contratti e dell’art. 107 del d.lgs 267/2000, sussistendo la riserva al Dirigente del settore – e non al R.U.P. – della competenza all’emanazione degli atti a rilevanza esterna quando, come nel caso che occupa, assumano valenza decisoria. Del resto neppure può ipotizzarsi che la persona fisica nominata R.U.P. abbia agito in tale ultima veste dirigenziale atteso che, come pure comprovato dalla ricorrente associazione, la dirigenza ad interim dell’Ufficio Gare e Contratti è stata conferita dal Sindaco ad altra persona e confermata fino al 31/12/2019.

CONFLITTO DI INTERESSI POTENZIALE DEL RUP - NON COMPORTA NECESSARIAMENTE L’ANNULLAMENTO DELLA GARA (42)

TAR MARCHE SENTENZA 2020

Nella fattispecie in esame essere condivisi i successivi motivi III, IV e V, nella parte in cui denunciano il conflitto di interessi del RUP che ha gestito, seppure nella fase iniziale, il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta aggiudicataria.

Al riguardo il Collegio osserva che il conflitto di interessi (ancorché potenziale) non può essere stato in qualche modo sanato dal fatto che, nel concreto, la valutazione di anomalia sia stata poi svolta da altri soggetti e che il RUP sia stato velocemente sostituito.

Il RUP ha sottoscritto l’iniziale ed articolata richiesta di giustificazioni (nota datata 11/7/2019 prot. 9516), sulla quale si è sviluppato tutto l’ulteriore corso di un procedimento “inquinato”, fin dall’origine, da un conflitto di interessi poi formalmente riconosciuto dall’amministrazione.

Del resto risulterebbe lecito chiedersi per quale ragione il RUP socio dipendente della controinteressata dal 1997 al 2002 e poi collocato in aspettativa per intraprendere una nuova carriera nella pubblica amministrazione, abbia tuttavia atteso fino al 2019 per regolarizzare la sua posizione presso la citata Cooperativa, rassegnando formalmente le proprie dimissioni (si presume quindi anche con cessazione della qualità di mero socio).

Ciò non può tuttavia comportare, come chiede la ricorrente, l’annullamento integrale della gara e neppure l’esclusione “tout court” dell’aggiudicataria, ma comporta soltanto la ripetizione della valutazione di anomalia nel contraddittorio tra le parti ed eliminando ogni possibile situazione di conflitto di interessi.

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP – APPALTO DI SERVIZI

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2020

Nel caso di specie, trattasi di una procedura selettiva avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di assistenza al R.U.P., come noto disciplinato dall’art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il quale espressamente subordina all’osservanza delle norme del Codice dei contratti pubblici “gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la Stazione Appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento”.

Sul punto, il confine tra incarico professionale conferito dalla P.A., regolato dalle norme civilistiche in materia di contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2222 ss. del codice civile, e la prestazione di servizi, disciplinata dal D.lgs. n. 50/2016, è stato limpidamente tracciato a più riprese dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, la quale in proposito ha evidenziato che “la consulenza nell’accezione che qui rileva (rectius la collaborazione autonoma) è assimilata al contratto d’opera intellettuale, artistica o artigiana, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti c.c., che è considerato una species del genus contratto di lavoro. Tale tipo negoziale ricomprende l’esecuzione di una prestazione frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza. Nel contratto d’opera la prestazione richiesta può assumere tanto i connotati di un’obbligazione di mezzi (es. un parere, una valutazione o una stima peritale), quanto i caratteri dell’obbligazione di risultato (ad es. la realizzazione di uno spartito musicale, o di un’opera artistica di particolare pregio).

Nel contratto di appalto, l’esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655c.c.). Ne consegue che le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l’esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall’unicità, dalla singolarità e puntualità dell’incarico, nonché dalla determinatezza dell’arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d’opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma” (cfr. Corte dei Conti - Sezione Lombardia n. 236/2013/PAR; Corte dei Conti - Sezione Puglia n. 63/2014).

In coerenza con tali spunti ermeneutici, il Consiglio di Stato ha, successivamente, identificato come elemento qualificante l’appalto di servizi, oltre alla complessità dell’oggetto e alla predeterminazione della durata dell’incarico, la circostanza che l’affidatario dello stesso necessiti, per il suo espletamento, di apprestare una specifica organizzazione finalizzata a soddisfare i bisogni dell’Ente.

Ne deriva che "il confine fra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto è individuabile sul piano civilistico in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore" (Cons. Stato, Sezione V, sent. n. 2730/2012).

Pertanto, in relazione al caso di specie, può agevolmente rilevarsi come, all’interno della determina dirigenziale del 2.05.2019 di approvazione dell’avviso pubblico di selezione in oggetto, il Comune resistente abbia correttamente ricondotto gli incarichi di supporto al R.U.P. alla nozione di appalto di servizi, il quale ricorre ogni qualvolta in capo al soggetto affidatario venga a prefigurarsi l’assunzione dell’organizzazione del rischio connesso, ivi compreso il risultato atteso dalla Pubblica Amministrazione, così come emerge nel caso in esame.

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GARA – NON COMPETE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - MA AL RUP (77)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

E’, dunque, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante.

Con riferimento al provvedimento di esclusione dalla procedura, del quale si discute nel presente giudizio, quanto in precedenza sostenuto trova conferma, nell’art. 80 (“Motivi di esclusione”) d.lgs. n. 50 cit. che, in più occasioni (e, precisamente, ai commi 5, 6, 8, 10 – bis) individua nella “stazione appaltante” il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico.

Nell’odierna vicenda non v’è prova che l’esclusione per irregolarità della documentazione sia stata verificata dalla stazione appaltante, tanto non è possibile evincere, infatti, dalla circostanza che il Presidente della commissione abbia utilizzato carta intestata della Provincia.

La sentenza di primo grado, pertanto, non può essere condivisa, poiché risolve la questione della competenza ad adottare il provvedimento di esclusione facendo applicazione di un criterio di carattere temporale, che, per come inteso, sembrerebbe fare della commissione giudicatrice l’unico organo della procedura di gara dalla sua nomina al momento dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione e competente, per questo, ad adottare tutti gli atti della procedura.

Il criterio temporale non trova, tuttavia, riscontro nel dato normativo: l’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 50 cit. riconosce, infatti, la competenza generale del R.u.p. a svolgere tutti i compiti (id est, ad adottare tutti gli atti della procedura), “che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”, ulteriormente precisando, al comma 4, lett. c) che spetta al R.u.p. “cura(re) il corretto e razionale svolgimento delle procedure”, così chiarendo che egli continua ad operare anche dopo la nomina della commissione giudicatrice.

REQUISITI E FUNZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (31)

ANAC DELIBERA 2020

Gli articoli 3 e 50-bis del decreto legge 17/10/2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» derogano alle disposizioni dell’articolo 31 del codice dei contratti pubblici secondo cui il Responsabile unico del procedimento è nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa dotati del necessario inquadramento giuridico. Restano salve le previsioni del citato articolo e delle Linee guida n. 3 che richiedono, in capo al RUP, il possesso di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere.

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Visso in materia di requisiti e competenze del responsabile unico del procedimento con riferimento al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto legge 17/10/2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»

RUP – FUNZIONE E PROFESSIONE (31.9)

ANAC DELIBERA 2019

La scelta della figura professionale cui attribuire la funzione di RUP è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante ed è assunta tenendo in considerazione l’oggetto del contratto da affidare, la disponibilità di idonee figure in organico e la propria organizzazione. Le indicazioni fornite con le Linee guida n. 3/2016 sono volte a garantire che la funzione di RUP sia affidata a soggetti in possesso di formazione professionale ed esperienza adeguate all’oggetto e all’importo dell’appalto e riguardanti tutte le fasi del processo di acquisizione (programmazione, progettazione, aggiudicazione, esecuzione).

Le Linee guida richiedono che il RUP sia in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell’intervento da realizzare. Per rendere effettiva tale disposizione, è previsto che le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice, organizzino interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici. Detti interventi devono essere effettivamente idonei a trasferire competenze specifiche e capacità operative, in modo da consentire ai dipendenti lo svolgimento della funzione attribuita in piena autonomia, in tutte le fasi della procedura in cui è richiesto il loro intervento.

Oggetto: Richiesta di parere della Regione Lazio in merito all’attribuzione delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai dirigenti farmacisti del Servizio Sanitario Nazionale.

FASI DEL PROCEDIMENTO – FIGURA DEL RUP (31.1)

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2019

Una delle questioni ha ad oggetto l’art. 34, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, «Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici [...] nominano un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento è il “responsabile di progetto”».

L’unicità del responsabile del procedimento verrebbe tuttavia meno allorché, al comma 2, si conferisce facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un altro responsabile per la fase di affidamento.

La questione non è fondata, […] poiché, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 34, l’unicità del centro di responsabilità procedimentale è garantita dal «responsabile di progetto», il quale «coordina l’azione dei responsabili per fasi, se nominati ai sensi del comma 2, anche con funzione di supervisione e controllo».

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE - CONSULENZE E SUBAPPALTO (31.8)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2019

L’art. 105 d.lgs. 50/2016 definisce il subappalto il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Il subappalto rientra, quindi, nella categoria dei subcontratti, caratterizzati dalla circostanza che derivano dal contratto principale. Per comprendere, dunque, la struttura del subcontratto è necessario principiare ed esaminare il contratto principale.

Nel caso di specie, per verificare se la nomina dei tre consulenti da parte del RTP ricorrente costituisca o meno un subappalto, è necessario prima esaminare l’oggetto della gara e poi l’oggetto dei contratti stipulati con i predetti consulenti. Qualora emerga che l’oggetto di quest’ultimi contratti sia rappresentato dall’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, si dovrà ritenere integrato un contratto di subappalto.

Ne consegue che la ricorrente ha posto in essere un comportamento contraddittorio, in quanto ha dapprima dichiarato di non volersi avvalere del subappalto per poi di fatto volerlo utilizzare nella sostanza.

Tale comportamento è tanto più grave anche luce dell’art. 31, comma 8, d.lg. 50/2016, che vieta il subappalto per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo. L’affidatario, precisa la norma, non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Del resto, anche le Linee Guida Anac (n. 1, approvate con Delibera n. 973/2016) hanno precisato che “le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonchè la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La «consulenza» di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista”.

Poiché le tre consulenze sopra indicate non rappresentano di certo attività meramente strumentali alla progettazione, ma integrano un concreto ausilio alla progettazione, ne consegue che il ricorso va respinto, in quanto la ricorrente ha espressamente dichiarato di non volersi avvalere del subappalto, quando poi nel caso concreto ha formulato una offerta che presupponeva l’operatività del subappalto, comunque vietato dal codice dei contratti pubblici

INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESTERNA ALLA PA – COMPENSI (24.8 – 31.8)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Relativamente ai servizi di progettazione, “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”, “attività tecnico amministrative connesse alla progettazione”, “direzione lavori”, “coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”, “collaudi”, il dato normativo inclina nel senso di escludere che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano “minimi tariffari inderogabili”, come invece accadrebbe ove volesse seguirsi la tesi degli ordini professionali; se, infatti, è vero, come da questi evidenziato nelle memorie depositate in atti, che in questa sede non si discute delle tariffe professionali, ma dei corrispettivi posti a base di gara quali indicati nelle tabelle ministeriali, è indubbio che la conseguenza ultima cui conduce la tesi degli appellati è quella di reintrodurre, per via indiretta, nuovi “minimi tariffari inderogabili” corrispondenti a quelli indicati nelle tabelle ministeriali.

RUOLO RUP – ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE – LIMITI

ANAC ATTO DI SEGNALAZIONE 2019

Concernente possibili criticità relative alla funzione di RUP quale progettista, verificatore, validatore del progetto e direttore dei lavori o dell'esecuzione - Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 212 del 26 marzo 2019

RUP – VALUTAZIONE IN PIENA AUTONOMIA DELLA ANOMALIA DELL’OFFERTA (31)

TAR LAZIO SENTENZA 2019

Si lamenta la violazione dell’art. 31 Codice Appalti nella parte in cui il RUP si sarebbe fatto supportare, nella attività di verifica dell’anomalia, da un non meglio precisato team di esperti (“esperti” più correttamente da ritenere, come evidenziato dalla difesa senza contestazione specifica sul punto, alla stregua di personale interno all’istituto con specifiche competenze nelle materie oggetto dell’appalto).

Il motivo è infondato ove soltanto si consideri che, pur prescindendo dalla eccezione di applicabilità alla fattispecie delle linee guida ANAC in data 10 ottobre 2017, la disposizione di cui al paragrafo 2.1. di queste ultime in ogni caso espressamente prevede – peraltro coerentemente con quanto già stabilito dall’art. 10, comma 4, del DPR n. 207 del 2010 – che “Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice”. Il successivo paragrafo 5.3. prevede poi che, ai fini della valutazione di anomalia in caso di OEPV, il RUP verifica la congruità delle offerte con il supporto meramente “eventuale” della commissione aggiudicatrice.

Dunque nessun rapporto da genus a species sussiste tra le due richiamate disposizioni, come affermato dalla difesa di parte ricorrente, quanto piuttosto una relazione di perfetta complementarietà così sintetizzabile: a) in linea generale il RUP opera avvalendosi dei dipendenti della stazione appaltante; b) per la valutazione di anomalia, nel caso di OEPV, può eventualmente decidere di chiedere il supporto della commissione giudicatrice; c) quella di cui al punto b) resta tuttavia una mera facoltà che il RUP è libero di esercitare o meno, potendo in ogni caso procedere in piena autonomia organizzativa e valutativa, anche ai fini della valutazione di congruità, mediante il solo ausilio dei dipendenti (nel caso di specie qualificati alla stregua di “esperti”, sì, ma pur sempre interni all’amministrazione) a tal fine appositamente individuati.

Del resto, come correttamente messo in evidenzia dalla difesa l’utilizzo delle strutture dell’amministrazione aggiudicatrice da parte del RUP è coessenziale alla sua intrinseca natura e configurazione ordinamentale.

GIOVANE PROFESSIONISTA – QUALIFICA DI PROGETTISTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Oggetto del giudizio non è la presenza del giovane professionista all'interno dell’RTP appellato, ma la qualità di detto professionista nell'ambito del Raggruppamento, ovvero di progettista o di mero incaricato del solo supporto alla progettazione, tenuto conto che dalla dichiarazione negoziale resa in gara del RTP A emerge che è stato demandato al giovane professionista la sola attività di "redazione degli elaborati grafici, rilievi in campo", quale "mandante" del raggruppamento con "quota percentuale 5 %".

Occorre, pertanto, distinguere, tra il giovane professionista che sia progettista ex art. 4, D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, come richiamato nel disciplinare di gara all'art. 5.3 e il giovane professionista che svolga solo attività di supporto alla progettazione, che progettista non è.

Il RUP ha osservato che l'incarico di "redazione degli elaborati grafici e rilievi in campo" è attività di "supporto alla progettazione" come chiarito dalle Linee Guida Anac n. 1.

La mera “redazione di elaborati grafici” non costituisce essa stessa attività di progettazione, atteso che ogni progetto si compone di elaborati grafici, ma ciò non implica certo che sia qualificabile progettista colui il quale materialmente redige l’elaborato, ovvero il prodotto dell’attività di ideazione propria del progettista.

Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali), ma non sono attività di progettazione in senso stretto.

La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche, inoltre, non è contemplata per il principio generale di responsabilità della progettazione che deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia al progettista.

Occorre ancora osservare che la differenza tra attività di progettazione e attività di supporto alla progettazione è delineata dall’art. 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, laddove si vieta il subappalto dell’attività di progettazione, consentendo il subappalto delle sole attività di “indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali” con la precisazione che “resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”.

Pertanto, le citate attività di supporto non concretano attività di progettazione, ed infatti possono essere subappaltate, pur in un quadro normativo di divieto del subappalto della progettazione, pur se la responsabilità “esclusiva” di queste resta in capo al progettista.

TERMINE PROPOSIZIONE RICORSO DECORRE DALLA COMUNINICAZIONE DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – LA COMPETENZA DELLA VALUTAZIONE DELLA ANOMALIA DELL’OFFERTA E’ DEL RUP (31 – 76)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2019

In via generale è noto che il termine per l'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 120, comma 5, del c.p.a. decorre dalla ricezione da parte del concorrente della comunicazione di cui all'articolo 79 del previgente codice degli appalti (menzionato dalla norma processuale) che corrisponde nella sua parte essenziale all'art. 76 del vigente D.Lgs. n. 50/2016.

Il corollario di tale ragionamento è che dovrebbe addivenirsi alla declaratoria di irricevibilità dei motivi aggiunti, siccome notificati in data 6.12.2018, quindi oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla predetta comunicazione ex art. 76 (nota prot. n. 5325 del 30.10.2018 trasmessa a mezzo p.e.c. alla ricorrente in data 31.10.2018).

Tuttavia, alla predetta conclusione in rito ostano due considerazioni che, in accoglimento della espressa richiesta formulata dalla difesa di parte ricorrente con l’ultima memoria di replica, consentono di accordare il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a. (secondo cui “Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”) e, quindi, di propendere per la ritualità e tempestività dei motivi aggiunti.

In primo luogo, va tenuto conto del comportamento oggettivamente ambiguo dell’amministrazione che, come si è visto, ha erroneamente qualificato il provvedimento di aggiudicazione come “provvisoria” in contrasto sia con il vigente quadro normativo che con il bando di gara, inducendo in errore il concorrente circa la natura interinale dell’aggiudicazione medesima, anziché definitiva con conseguente onere di immediata impugnazione.

Il secondo profilo da valorizzare attiene alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) da cui, come si è visto, decorre il termine per proporre ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 5, del c.p.a..

In base alla richiamata disposizione del Codice degli appalti pubblici, la predetta comunicazione - che deve essere inviata d’ufficio immediatamente, e comunque non oltre 5 giorni ad opera della stazione appaltante - si riferisce all’ “aggiudicazione” (non ulteriormente qualificata), da intendersi come atto conseguente all’approvazione dell’organo competente e non alla “proposta di aggiudicazione” (di cui all’art. 33) o alla “aggiudicazione provvisoria” secondo la terminologia del codice previgente.

In altri termini, la decadenza della ricorrente dall’impugnativa per superamento del termine di rito potrebbe essere dichiarata soltanto di fronte ad una comunicazione (che nel caso in esame non è dato individuare) della stazione appaltante resa ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 che, in termini chiari e univoci, risulti idonea a portare a conoscenza della ricorrente l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

L’organo competente a valutare l’anomalia dell’offerta (R.U.P.), pur avendo condotto il relativo subprocedimento, non si è mai espresso conclusivamente sulla congruità dell’offerta ma il relativo giudizio è stato reso dal Responsabile del Servizio con l’ausilio di un professionista esterno, in violazione delle disposizioni di settore e del consolidato orientamento giurisprudenziale riportato.

Le considerazioni svolte conducono all’accoglimento della censura di incompetenza, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità in omaggio a consolidato indirizzo pretorio secondo cui, in tale ipotesi, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 941/2017).

VALUTAZIONE ANOMALIA OFFERTA – ESCLUSIONE – COMPETENZA DEL RUP (31.5 - 97)

TAR CAMPANIA SENTENZA 2019

Le linee guida ANAC n. 3 del 2016 relative al R.U.P., previste dal comma 5 dell’art. 31 del nuovo Codice, prevedono che nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il R.U.P. verifichi la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice. In sostanza, per gli appalti in cui, per il criterio di selezione, la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico si presenta più complessa, si prevede un ausilio da parte della commissione esaminatrice che ha già esaminato l’offerta anche nelle sue componenti tecniche, al fine di rendere un parere non vincolante in ordine al giudizio di anomalia.

La giurisprudenza ha più volte ritenuto che il R.U.P. è l’organo titolare della competenza a condurre il sub-procedimento di verifica e può avvalersi di esperti non appartenenti all’ente per meglio formulare il proprio giudizio tecnico sulla congruità delle offerte, purché tali soggetti si limitino a prestare attività di consulenza e di assistenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6765/2008).

Venendo alla fattispecie in trattazione, dall’esame del provvedimento di esclusione si evince che la valutazione finale in ordine all’anomalia dell’offerta della A s.r.l. è stata adottata dal Responsabile del Servizio che, nella sostanza, ha condiviso le valutazioni del professionista esterno al quale l’amministrazione aveva deciso di affidare l’esame dei profili di criticità dell’offerta. Di contro, non risulta che il R.U.P. abbia mai espresso la propria valutazione conclusiva, essendosi limitato a rilevare l’esistenza di profili di criticità dell’offerta della A nonché a richiedere all’operatore le giustificazioni di cui all’art. 97 del Codice degli appalti, chiarimenti in ordine a specifici profili e, infine, ulteriori integrazioni (note n. 3617/2018, n. 3945/2018, n. 4286/2018).

In altri termini, l’organo competente a valutare l’anomalia dell’offerta (R.U.P.), pur avendo condotto il relativo subprocedimento, non si è mai espresso conclusivamente sulla congruità dell’offerta ma il relativo giudizio è stato reso dal Responsabile del Servizio con l’ausilio di un professionista esterno, in violazione delle disposizioni di settore e del consolidato orientamento giurisprudenziale riportato.

RUOLO RUP – PROVVEDIMENTO ESCLUSIONE - COMPETENZA ESCLUSIVA(31)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2019

La lesione del bene giuridico anelato dal concorrente escluso in sede di gara per mancanza dei requisiti partecipativi deve ritenersi posticipata all’adozione dell’atto conclusivo del segmento procedimentale indirizzato alla verifica del possesso dei requisiti dei candidati, con cui, a seguito dell’ulteriore controllo del RUP sulla regolarità dell’operato svolto dalla Commissione di gara, viene definitivamente decretata l’estromissione dalla gara dei concorrenti risultati privi dei requisiti richiesti ed approvato l’elenco delle imprese ammesse a partecipare al confronto concorrenziale, assoggettato all’avviso di trasparenza di cui all’art. 29, comma 1, D.lgs. 50/2016.

Tale soluzione è confortata dal ruolo del RUP, quale dominus della procedura di gara, cui l’art. 31, comma 3, del D.lgs 50/2016 assegna una competenza di natura residuale, nella quale rientra una generale funzione di coordinamento e controllo delle procedure di gara, nonché il compito di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate ed a formalizzare all’esterno gli atti della procedura (cfr. Tar Veneto, Venezia, sez. I, 27 giugno 2018, n. 695); competenza che si estende peraltro anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito “pacifico” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983 e giurisprudenza ivi richiamata).

COMPETENZA RUP – ESTESA AI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE (31.3)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2019

Il RUP è dominus della procedura di gara, cui l'art. 31, comma 3, del D.lgs 50/2016 assegna una competenza di natura residuale, nella quale rientra una generale funzione di coordinamento e controllo delle procedure di gara, nonché il compito di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate ed a formalizzare all'esterno gli atti della procedura (cfr. Tar Veneto, Venezia, sez. I, 27 giugno 2018, n. 695); competenza che si estende peraltro anche all'adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito "pacifico" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983 e giurisprudenza ivi richiamata).

Tali principi sono stati di recente ribaditi dal Cons. Stato, Comm. spec., 25 settembre 2017, n. 2040, che ha precisato che "anche dopo l'intervento correttivo recato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 resta confermata l'assoluta centralità del ruolo del RUP nell'ambito dell'intero ciclo dell'appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica".

AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO TECNICO - LIBERA SCELTA DELLA PA (31.8)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2018

L’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità dell’affidamento diretto per gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00, sicché la libera possibilità di scelta dell’operatore per l’Ente priva gli odierni ricorrenti di qualsivoglia interesse qualificato e differenziato, che non sia di mero fatto.

OBBLIGO DI INDICAZIONE GEOLOGO NELL’OFFERTA TECNICA E ALLEGAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - DIPENDE IN CONCRETO DALLA NATURA DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE ALL’APPALTATORE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

L’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante e a condizioni che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara (in tal senso: Cons. Stato, V, 21 marzo 2018, n. 1812).

La giurisprudenza in questione ha valorizzato (con particolare riguardo alle ipotesi in cui la documentazione posta a base di gara non contemplasse in modo espresso la relazione geologica) l’esigenza di non introdurre – anche in una cornice di compatibilità eurounitaria – obblighi documentali sanzionati a pena di esclusione in assenza di una specifica e univoca previsione nell’ambito della lex specialis di gara (in tal senso: CGUE, sentenza 2 giugno 2016 in causa C-27/15 – Pippo Pizzo).

Essendo ormai acclarato che la stazione appaltante non avesse incluso fra gli allegati al progetto definitivo posto a base di gara la relazione geologica, non può conseguentemente ritenersi che la mancata produzione di analoga relazione da parte del concorrente potesse produrre l’effetto escludente invocato dall’appellante (e che, pertanto, risultasse illegittima la mancata esclusione di tale concorrente).

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - IL RUP PUÒ VERIFICARE LA CONGRUITÀ DELLE OFFERTE CON IL SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE- LINEE GUIDE ANAC

TAR LAZIO LT SENTENZA 2018

Il testo dell’art. 97 del nuovo codice dei contratti pubblici non contiene elementi che depongono per il passaggio delle competenze inerenti alla verifica dell’offerta anomala in capo alla Commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 del medesimo D.lgs. 18/04/2016, n. 50, e in grado di supportare un mutamento rispetto all’orientamento formatosi in vigenza del “vecchio” codice degli appalti. La norma attuale dell’art. 97 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, come quella precedente dell’art. 84 del previgente codice, rileva come tale verificazione spetti alla “Stazione appaltante”, senza ulteriori specificazioni. L’art. 31 del vigente codice dei contratti pubblici, oltre a indicare alcuni specifici compiti del RUP, delinea la sua competenza in termini residuali precisando che “quest’ultimo, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

Tra i compiti espressamente attribuiti alla Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del medesimo D.lgs. 18/04/2016, n. 50, non figura la verifica dell’anomalia dell’offerta. Le linee guida ANAC n. 3 del 2016 relative al RUP, specificamente previste dal comma 5 dell’art. 31 del nuovo codice, contemplano che nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come quello in esame, viene invece previsto che il RUP verifichi la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice. Quest’ultima indicazione, quindi, seppure conferma la competenza in capo al RUP delle valutazioni di anomalia di offerta, prevede che, per gli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tale valutazione venga fatta con l’ausilio della commissione giudicatrice. In sostanza, per gli appalti in cui, per il criterio di selezione, la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico si presenta più complessa, viene indicata la necessità di un “intervento” da parte della Commissione esaminatrice che ha già esaminato l’offerta anche nelle sue componenti tecniche. Il riferimento al “supporto” da parte della commissione esaminatrice nella valutazione di anomalia contenuto nelle linee Guida ANAC palesa, quindi, l’esigenza che il RUP, prima di assumere le valutazioni definitive in ordine al giudizio di anomalia, chieda il parere non vincolante della Commissione esaminatrice.

VALUTAZIONE ANOMALIA DELL'OFFERTA - RUOLO DEL DELLA COMMISSIONE (31)

TAR LAZIO LT SENTENZA 2018

Il testo dell’art. 97 del nuovo codice dei contratti pubblici non contiene elementi che depongono per il passaggio delle competenze inerenti alla verifica dell’offerta anomala in capo alla Commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 del medesimo D.lgs. 18/04/2016, n. 50, e in grado di supportare un mutamento rispetto all’orientamento formatosi in vigenza del “vecchio” codice degli appalti. La norma attuale dell’art. 97 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, come quella precedente dell’art. 84 del previgente codice, rileva come tale verificazione spetti alla “Stazione appaltante”, senza ulteriori specificazioni. L’art. 31 del vigente codice dei contratti pubblici, oltre a indicare alcuni specifici compiti del RUP, delinea la sua competenza in termini residuali precisando che “quest’ultimo, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

Tra i compiti espressamente attribuiti alla Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del medesimo D.lgs. 18/04/2016, n. 50, non figura la verifica dell’anomalia dell’offerta. Le linee guida ANAC n. 3 del 2016 relative al RUP, specificamente previste dal comma 5 dell’art. 31 del nuovo codice, contemplano che nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come quello in esame, viene invece previsto che il RUP verifichi la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice. Quest’ultima indicazione, quindi, seppure conferma la competenza in capo al RUP delle valutazioni di anomalia di offerta, prevede che, per gli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tale valutazione venga fatta con l’ausilio della commissione giudicatrice. In sostanza, per gli appalti in cui, per il criterio di selezione, la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico si presenta più complessa, viene indicata la necessità di un “intervento” da parte della Commissione esaminatrice che ha già esaminato l’offerta anche nelle sue componenti tecniche. Il riferimento al “supporto” da parte della commissione esaminatrice nella valutazione di anomalia contenuto nelle linee Guida ANAC palesa, quindi, l’esigenza che il RUP, prima di assumere le valutazioni definitive in ordine al giudizio di anomalia, chieda il parere non vincolante della Commissione esaminatrice.

DELIB. ANAC 1096/2016 - LAVORI DI SPECIALE COMPLESSITÀ O DI PARTICOLARE RILEVANZA - NO IN UN’UNICA PERSONA FUNZIONI DI RUP DIR. LAVORI E PROGETTISTA (31.5)

TAR FRIULI SENTENZA 2018

Le linee guida, adottate dall’ANAC (in esecuzione di quanto dispone l’articolo 31, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016) con deliberazione n. 1096/2016, escludono che possano essere riassunte in un’unica persona le funzioni di RUP, direttore lavori e progettista nel caso di «lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro». Tuttavia, il rifacimento della pavimentazione di una strada (in sostanza la sostituzione delle vecchie lastre con lastre nuove), ancorché si tratti di una strada vincolata, non è qualificabile quale lavoro di speciale complessità o di particolare rilevanza, sicché non opera il surrichiamato divieto.

VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA - ORGANO COMPETENTE (31.5 - 97)

TAR MARCHE SENTENZA 2018

Attualmente, nella disciplina di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, per il caso di anomalia, nulla è previsto quanto all’organo competente a svolgere la verifica di congruità riferendosi genericamente alla “stazione appaltante”, salvo per il caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso in cui il comma 1 si riferisce al R.u.p. o alla Commissione giudicatrice.

A loro volta, linee guida n. 3/2016, emanate in attuazione dell’art. 31 comma 5 del d.lgs. n. 50/20016 che rimette all’A.n.a.c. la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del R.u.p., stabilivano che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, la verifica di anomalia “è svolta dal R.u.p. con il supporto della Commissione nominata ex art. 77 del Codice”.

Il punto 5.3 delle Linee Guida n. 3/2016 è stato tuttavia modificato a seguito dell’aggiornamento intervenuto con delibera n.1007 dell’11 ottobre 2017 sulla cui base il R.u.p. verifica la congruità delle offerte con l’“eventuale” supporto della “commissione giudicatrice”.

LINEE GUIDA E COMUNICATI PRESIDENTE ANAC - NATURA (31.5)

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2018

Le linee guida si distinguono in vincolanti (vedi ad es. art. 31 comma 5, D.lgs. 50/2016) e non vincolanti e quest’ultime, invero molto più frequenti, sarebbero assimilabili – secondo una tesi – alla categoria di stampo internazionalistico della c.d. “soft law”(Consiglio di Stato parere n. 1767 del 2 agosto 2016) oppure – secondo altra opzione – alle circolari intersoggettive interpretative con rilevanza esterna, operando il Codice appalti un rinvio formale alle linee guida (es. art. 36 comma 7, D.lgs. 50/2016), la non vincolatività del Comunicato del Presidente dell’ANAC è incontestata (cfr. sul punto la sentenza TAR Lazio, Roma, n. 9195/2017 e la sentenza del TAR Umbria, 428/2017). Esso, infatti, come si legge nella sentenza del TAR Lazio 9195/2017, è riconducibile al “novero di quegli atti, atipici e non vincolanti, con i quali l’Autorità si limita ad esprimere, in funzione collaborativa e di supporto alle stazioni appaltanti, il proprio orientamento in ordine all’applicazione ed interpretazione della normativa di settore”.

SEGRETARIO COMUNALE – FUNZIONI DI RUP – INAMMISSIBILITA’

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2018

In linea generale, si può rammentare come la figura del segretario comunale sia stata storicamente caratterizzata dalla distinzione tra il rapporto di servizio, intercorrente con l’amministrazione statale (attualmente, il Ministero dell’Interno) di cui il segretario comunale è dipendente; e il rapporto d’ufficio instaurato tra il segretario e il Comune o la Provincia in cui il medesimo è incardinato.

Il segretario comunale, in effetti, è stabilmente inserito nella struttura degli organi e degli uffici del comune, non solo perché nell’amministrazione locale svolge in via esclusiva i suoi compiti e le sue funzioni (anche) di titolare di organi, ma soprattutto perché questo emerge dall’esame delle norme dell’ordinamento degli enti locali che disciplinano le principali attribuzioni che sono riservate, o che comunque possono essere conferite, al segretario. In tale prospettiva si deve richiamare, in primo luogo, quanto previsto dall’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»), che, per un verso, sotto il profilo strutturale, assegna al comune e alla provincia «un segretario titolare», cui sono riservati i «compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente», nonché – nei casi in cui non sia nominato un direttore generale – la sovrintendenza e il coordinamento delle funzioni dei dirigenti; nondimeno, al segretario comunale spetta l’espressione dei pareri tecnici di competenza dei responsabili dei servizi, ove tali figure non siano presenti nella struttura dell’ente locale; e, in ogni caso, il segretario «esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia» (art. 97, comma 4, lettera d), del T.U.E.L.). Tra le quali rientra, come esplicitamente contemplato all’art. 109, comma 2, del T.U.E.L., la possibilità di essere nominati responsabili degli uffici e dei servizi; e, quindi, assumere le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del TUEL (tra le più significative per la diretta rilevanza nella fattispecie in esame, basti citare la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti).

Pertanto, la figura del segretario comunale rientra indubbiamente nell’ambito della formula legislativa invocata dalla società ricorrente («il RUP è’ nominato […] tra i dipendenti di ruolo …»), che deve essere intesa non in termini meramente formalistici (ossia, facendo appello al solo criterio formale del rapporto di servizio con l’amministrazione statale) ma in termini funzionali, secondo la concreta disciplina normativa che caratterizza il ruolo del segretario nell’ambito dell’ordinamento dell’ente locale.

MANCATA NOMINA RUP – CODICE NON DICE NULLA – SI APPLICA L. 241/90 – FUNZIONI RUP AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO (30.8 – 31.3)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

In primo luogo deve rammentarsi che l’art. 31 d.lgs. 50/2016 – nella parte in cui indica la necessità di nominare il responsabile del procedimento per ciascuna delle quattro fasi in cui è scomponibile l’operazione contrattuale pubblica – va interpretato tenendo conto, per effetto dell’espresso rinvio alle disposizioni contenute nella l. 241/1990 operato dal Codice dei contratti pubblici oggi vigente, dell’art. 30, comma 8, e dell’art. 31, comma 3.

In altri termini deve confermarsi, anche con riferimento alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici vigente, che esse vengono costantemente integrate e completate dalle disposizioni sul procedimento amministrativo contenute nella l. 241/1990, con riferimento in particolare alle fasi dell’operazione contrattuale pubblica disciplinata dal diritto amministrativo (fatta quindi esclusione per la fase di esecuzione, ove l’integrazione viene realizzata dalle disposizioni del codice civile) soprattutto quando una evenienza della procedura non è specificamente disciplinata dal Codice dei contratti.

Infatti, espressamente, l’art. 30, comma 8, del Codice stabilisce che “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”.

Orbene, non prevedendo l’art. 31 del Codice una specifica disciplina da applicarsi alla ipotesi in cui non vi sia stata, nel corso del procedimento selettivo, una formale nomina del responsabile (unico) del procedimento, risulta applicabile in tal caso la regola generale della l. 241/1990, in particolare propria della previsione recata nell’art. 5, in virtù della quale, nel caso di mancata nomina di un funzionario quale responsabile del procedimento, deve intendersi che tale funzione sia attribuita “automaticamente e naturalmente” al dirigente responsabile dell’ufficio e del procedimento ovvero al funzionario che detto ufficio dirige (nel caso in cui l’organigramma dell’ente-stazione appaltante non preveda, in pianta organica, la presenza di posizioni dirigenziali).

Può quindi affermarsi che, anche nella vigenza del nuovo ‘Codice’ dei contratti pubblici, nel caso di mancata nomina espressa di un responsabile (unico) del procedimento, deve intendersi automaticamente assunta tale funzione dal dirigente o dal funzionario responsabile dell’ufficio, senza che la mancata espressione manifesta e formale della nomina del responsabile (unico) del procedimento si possa tradurre in un vizio invalidante della procedura, né possa costituire, come è avvenuto nella specie, una valida ragione per disporre l’annullamento degli atti di una gara.

COMPATIBILITÀ TRA RUP E COMMISSARIO DI GARA (77)

TAR EMILIA BO SENTENZA 2018

Nelle procedure di gara bandite nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016, nel testo anteriore alle modifiche apportare dal d.lgs. n. 56/2017, non può ritenersi illegittima la composizione della commissione giudicatrice di una gara indetta da un ente locale (per l’individuazione del privato contraente nell’ambito di una procedura di accreditamento provvisorio volta alla gestione di servizi socio-assistenziali) per il solo fatto che il presidente della commissione abbia svolto anche il ruolo di responsabile del procedimento, di responsabile del servizio ed abbia sottoscritto gli atti indittivi della procedura ai sensi dell’art. 107 Tuel. Nel caso in cui non siano allegati chiari elementi probatori sulla effettiva esistenza di possibili e concreti condizionamenti del presidente idonei ad interferire con il giudizio di merito sull’appalto, ad incidere sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazione delle offerte ed al conseguente condizionamento dell’esito, devono escludersi forme di automatismo nell’individuare l’incompatibilità tra dette funzioni».

“Va, sul punto, ricordato che nell’ambito delle amministrazioni locali l’art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000 attribuisce ai dirigenti «tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente […] la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso […]». É del tutto evidente che la responsabilità della procedura di gara è affiancata dallo stesso legislatore a quella della presidenza delle commissioni nell’ambito dello stesso assetto di competenze di natura gestionale, sicché può agevolmente affermarsi che la sottoscrizione degli atti indittivi della procedura, poiché costituenti provvedimenti tipici della prima delle due indicate competenze (la quale ben può assorbire quella di responsabile del procedimento ai sensi della regola generale ex art. 5, comma 2, l. n. 241 del 1990), guardata autonomamente ed in linea di principio (ed al netto di specifiche situazioni particolari ove censurate), non può dar luogo ad una necessaria situazione di incompatibilità del presidente della commissione (o altro componente) che sia anche RUP.

Al contrario, una lettura della disciplina in tema di contratti pubblici volta a predicare un’assoluta incompatibilità, sempre e comunque, del RUP quale componente o presidente della commissione di gara, si porrebbe in contrasto con una regola a presidio dell’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali quale è quella appena citata che disciplina le competenze degli organi. In tal senso, nell’ottica di una lettura di sistema, non è del tutto irrilevante, con riferimento alla disciplina del testo unico degli enti locali, la valenza interpretativa dell’art. 1, comma 4 del d. lgs. n. 267 del 2000 secondo cui «ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni»

INCOMPATIBILITÀ RUP QUALE MEMBRO O PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE (77)

TAR VENETO VE SENTENZA 2018

L’art. 77, comma 4, del d.lgs. 50 del 2016, nella versione vigente all’epoca in cui è stata bandita la gara in oggetto, stabiliva che: “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. Tale formulazione è senz’altro innovativa rispetto a quella del previgente art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, secondo cui: “I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, giacché nella suddetta formulazione, la figura del presidente della Commissione non è più espressamente escluso dal divieto in essa contemplato.

6.4. Ad avviso del Collegio, proprio tale mancata esclusione nella formulazione della disposizione applicabile alla gara de qua, implica che il RUP non possa essere componente della Commissione giudicatrice nemmeno quale presidente, dovendosi conseguentemente ritenere superata la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del soppresso codice degli appalti (in senso conforme, cfr. TAR Lazio, Latina, Sez. I, 23.5.2017 n. 325).

6.5. La ratio dell’incompatibilità in esame è chiaramente da rinvenirsi nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa, giacché essa mira a preservare la fase della valutazione tecnica delle offerte, da interpretazioni soggettive da parte di chi, in ragione del proprio ufficio, ha congegnato e formalizzato le regole della lex specialis che governano una determinata procedura concorsuale.

PRETESA INCOMPATIBILITÀ TRA RUP E PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA- NON VI È ALCUN AUTOMATISMO

TAR MARCHE SENTENZA 2018

Con riguardo ai profili di pretesa incompatibilità tra RUP (titolare anche del sub-procedimento di valutazione di anomalia dell’offerta) e presidente della commissione di gara, l’odierno Collegio non intravede ragioni per discostarsi dall’orientamento recentemente seguito, su un caso simile, da questo stesso Tribunale (cfr. TAR Marche, 6.2.2017 n. 108), che esclude forme di automatismo nell’individuare incompatibilità tra le funzioni qui in esame (cfr. anche TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 11.1.2017 n. 452 e giurisprudenza ivi richiamata).

Il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando, piuttosto, ad accertare se l’offerta, nel suo complesso e in concreto, sia attendibile ed affidabile rispetto al fine da raggiungere (cfr. TAR Marche, 12.12.2017, n. 915; 14.11.2017, n. 861; 3.7.2017, n. 578; 2.1.2017, n. 2).

NOMINA DEL R.U.P. A MEMBRO DELLE COMMISSIONI DI GARA - DEVE VALUTARSI CON RIFERIMENTO ALLA SINGOLA PROCEDURA

SENTENZA 2018

Deve concludersi per l’infondatezza del (..) motivo con cui si censura il cumulo in capo al (..) dirigente dei servizi formativi e sociali del Comune (..), delle funzioni di presidente della commissione di gara e di responsabile unico del relativo procedimento, non essendo stata fornita alcuna prova circa una eventuale situazione di incompatibilità, con riferimento al funzionario di cui si controverte, tra i compiti del r.u.p. e quelli di presidente della Commissione di gara (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; Cons. st., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565); e ciò coerentemente alla disposizione ex adverso invocata di cui all’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale la nomina del r.u.p. a membro delle commissioni di gara deve valutarsi con riferimento alla singola procedura.

SUBAPPALTO - DIFFERENZA TRA INDAGINE E RELAZIONE GEOLOGICA

ANAC DELIBERA 2017

L’orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato 21 aprile 2016, n.1595 e Consiglio di Stato 20 luglio 2016 n. 3285) e dell’Autorità (Delibera n. 583 del 18 maggio 2016 e Delibera n. 615 del 7 giugno 2017) secondo cui la relazione geologica rientra tra gli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo anche in assenza di esplicita previsione del bando in tal senso e anche nel caso di insussistenza di modifiche rilevanti dal punto di vista geologico tra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto di offerta tecnica - fondato sul combinato disposto del comma 1 dell’art. 35 del d.P.R. 207/2010 («il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo») e del comma 1, lett. a) dell’art. 26 dello stesso d.P.R. 207/2010 (secondo cui il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere –inter alia – la relazione geologica) – trova applicazione nel caso di appalti di servizi di progettazione, con riferimento alla progettazione esecutiva;

RILEVATO che la gara in epigrafe non è una gara di progettazione ma ha ad oggetto servizi di verifica di vulnerabilità sismica dei fabbricati e che la redazione della relazione geologica non rientra tra le prestazioni oggetto dell’affidamento;

RILEVATO altresì che la lex specialis di gara non richiede la presenza della figura professionale del geologo;

CONSIDERATO che le indagini diagnostiche e geognostiche, rientranti nell’oggetto della gara, sono attività specialistiche di supporto alla progettazione che, a differenza della relazione geologica, possono essere oggetto di subappalto (art. 91, comma 3, d. lgs. n. 163/2006)

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Ministero della Difesa III° Reparto Infrastrutture – Verifica di vulnerabilità sismica dei fabbricati n. 4 e 6 della caserma …– Importo a base di gara: euro 48.248, 67- S.A.: Ministero della Difesa III° Reparto Infrastrutture

LINEE GUIDA NR. 3 ATTUATIVE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI - RUP (31)

ANAC DELIBERAZIONE 2017

Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»

[Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016

Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017]

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - DIVIETO DI SUBAPPALTO (31.8)

ANAC DELIBERA 2017

Il divieto di subappalto di cui all’art. 31 comma 8 del nuovo Codice, come nel D.lgs. 163/2006 dall’art. 91 comma 3 riguarda: «le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento (…) fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali».

Nel caso specifico un incarico per indagini strutturali e analisi statica di edifici non è soggetto al divieto di subappalto di cui all’art.31 comma 8 del Codice.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da ….. Procedura negoziata per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, di nuove indagini sperimentali e analisi statica da eseguire nel complesso degli edifici delle cliniche Pediatrica e Macciotta a Cagliari preliminari all’intrapresa dei lavori di riuso del Complesso. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 109.900,00 euro.

PREC 122/17/S

RUOLO DEL RUP - PUO’ SVOLGERE L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI SUPPORTO AI COMPITI DELLA COMMISSIONE E DELLA STAZIONE APPALTANTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

Questo Consiglio ha già avuto modo di affermare che: «nelle gare pubbliche di appalto, per la cui aggiudicazione è stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione è l'attività valutativa, mentre ben possono essere svolte dal responsabile unico del procedimento quelle attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, tanto in ragione della previsione generale contenuta nell'art. 10 comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, che affida al responsabile unico del procedimento lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, non specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti» (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2014, n. 5760).

Ne consegue che il RUP può svolgere l’attività istruttoria di supporto ai compiti della commissione e della stazione appaltante.

A seguito di tale attività la stazione appaltante, con una propria decisione, ha eliminato il punteggio aggiuntivo assegnato dalla commissione. E’ bene aggiungere che non si è trattata di una valutazione tecnica delle offerte ma dell’accertamento di un dato tecnico certo che ha condotto la stazione appaltante, nell’esercizio di propri potere, ad aggiudicare la gara non alla società che aveva fornito dati non veritieri ma all’Associazione culturale.

RUP - RUOLO ED INCOMPATIBILITA' CARICHE (31.14 - 77.4)

TAR MARCHE SENTENZA 2017

L’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (secondo cui “Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente”) disciplina una fattispecie peculiare e non applicabile nella specie, visto che l’appalto per cui è causa non presenta né particolari difficoltà tecnico-amministrative né un importo economicamente rilevante (si tratta, infatti, di un servizio routinario erogato ormai da molti anni e oggetto, alla scadenza dei vari contratti, di periodico rinnovo all’esito di gara ad evidenza pubblica).

Tenuto conto dei compiti particolarmente delicati che il D.Lgs. n. 50/2016 attribuisce al RUP, nonché dell’essenza stessa della figura (si noti, in particolare, l’aggettivo “unico”), in uno stesso procedimento non possono coesistere due RUP e, comunque, l’eventuale secondo RUP, ai sensi del citato art. 31, comma 14, è chiamato a svolgere solo le specifiche attività per cui è stato nominato. 8.5. Quanto alla nomina della commissione, nella specie il Comune di Urbania non risulta aver designato formalmente alcuno dei tre componenti, per cui è stata violata la predetta convenzione istitutiva della C.U.C. A questo proposito va evidenziato che l’art. 3, comma 6, della convenzione, a differenza di quanto opinato dalla difesa delle amministrazioni resistenti, non pone alcuna eccezione con riguardo alle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essendo anche in quel caso prevista la designazione da parte del Comune interessato.

Come è noto, e pur a fronte di un dettato normativo più restrittivo rispetto alla formulazione del previgente art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, in sede di parere il Consiglio di Stato aveva censurato l’originaria formulazione delle Linee guida (vedasi il punto “Pag. 3, par. 1.2., terzo periodo” del parere, in cui la Commissione Speciale ha evidenziato che “…la disposizione che in tal modo viene interpretata (e in maniera estremamente restrittiva) è in larga parte coincidente con l’articolo 84, comma 4 del previgente ‘Codice’ in relazione al quale la giurisprudenza di questo Consiglio aveva tenuto un approccio interpretativo di minor rigore, escludendo forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, quali quelle che le linee-guida in esame intendono reintrodurre (sul punto ex multis: Cons. Stato, V, n. 1565/2015). Pertanto, non sembra condivisibile che le linee-guida costituiscano lo strumento per revocare in dubbio (e in via amministrativa) le acquisizioni giurisprudenziali…”). L’ANAC si è adeguata al rilievo, tanto che nella stesura definitiva le Linee guida (punto 2.2., ultimo periodo) stabiliscono che “Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza”.

PROPOSTA DI LINEE GUIDA ATTUATIVE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI - RUP (31)

ANAC BOZZA 2016

Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni"

LINEE GUIDA RELATIVE AL RUP, OEPV E SERVIZI ATTINENTI ALLA ARCHITETTURA E INGEGNERIA

CONSIGLIO DI STATO PARERE 2016

Autorita' nazionale anticorruzione. Linee guida relative a Responsabile Unico del Procedimento - Offerta Economicamente Più Vantaggiosa - Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 17/06/2022 - NOMINA RUP

determina a contrarre e contestuale affidamento di importo inferiore ad € . 139.000,00, IVA ESCLUSA, DI MATERIALE DI LABORATORIO MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 51, COMMA 1, LETT. A) DEL D.L. 77/2021. Con la stesa determina il dirigente del servizio "acquisti e logistica" si autonomina RUP. Ad avviso dello scrivente ciò è incompatibile?


QUESITO del 21/02/2023 - RUP PER EDILIZIA SCOLASTICA

Buongiorno. In relazione all'art. 7ter del D.L. 20/2022 che proroga fino al 31.12.2026 i poteri di commissario a sindaci e Presidenti, si chiede di sapere se è comunque necessaria la figura del RUP e, se possibile, quali siano le procedure da seguire. Grazie


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 04/04/2023 - NOMINA RUP - TRANSIZIONE DIGITALE

Rivesto nell'ente la qualità di funzionario addetto al monitoraggio e alla rendicontazione pnrr, assunta dal comune con i fondi dell'agenzia di coesione territoriale in seguito a procedura concorsuale indetta dalla presidenza del consiglio dei ministri. Nell'ambito dei progetti relativi alla transizione digitale pa digitale 2026, vorrebbero nominarmi rup, chiedo con la presente se tale nomina possa avvenire sia in virtù del mio incarico a tempo determinato sia della mia mia specifica funzione (monitoraggio e rendicontazione).


QUESITO del 21/02/2023 - NOMINA DEL RUP E DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/2016 -CONFLITTO D'INTERESSI-

<p>Con riferimento all'art. 31 del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui recita "........ il RUP è nominato con atto formale dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere apicale, ...." si chiede se il funzionario apicale di un piccolo comune (quindi non dirigente) può, con proprio provvedimento formale (determina) nominarsi RUP e se può stabilire, con lo stesso provvedimento di nomina, il valore dell'incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 nel rispetto della percentuale oscillante tra quota minima e massima stabilita dal Regolamento Comunale in ragione delle specifiche responsabilità, della complessità dell'opera e della sua natura, così come previsto dallo stesso Regolamento Comunale, senza incorrere nel conflitto d'interessi, dando per acquisito che la liquidazione sarà effettuata da altro funzionario comunale apicale di settore diverso che verificherà l'attività svolta dal RUP. </p>


QUESITO del 28/11/2022 - OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL RUP IN UN AVVISO DI UNICITÀ IN UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DLGS. 50/2016 ?

Salve, prima di avviare un' indagine di mercato volta a verificare la sussistenza del requisitò di unicità/infungibilità ex 63 Dlgs50/2016 di un bene e/o servizio è necessario nominare e quindi indicare nell'avviso pubblico il RUP? Quale è il riferimento normativo o quali linee guida chiariscono l'eventuale obbligo?


QUESITO del 06/09/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - CONSULENZA CLIMATOLOGO E SUBAPPALTO

Vista l'esigenza nei progetti di disporre di un esperto climatologo, o comunque specialista di cambiamenti climatici, si chiede parere riguardo la possibilità di subappaltare tale servizio, ai sensi art. 31 comma 8 terzo paragrafo (Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.) ?


QUESITO del 11/08/2022 - REQUISITI RUP

Questo Comune ha approvato un progetto preliminare, sulla base del quale è stato richiesto un finanziamento a valere su risorse PNRR, che prevedeva lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. Affidate le successive fasi di progettazione, l'importo dei lavori è risultato superiore alla soglia. Il RUP nominato a suo tempo non è in possesso di laurea magistrale, ma di laurea triennale e anni di esperienza. L'ufficio non ha altri tecnici. Come si può rispettare il disposto delle Linee Guida ANAC che per appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria prevedono il possesso di laurea magistrale? Grazie


QUESITO del 02/08/2022 - SPESA PER UN INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP EX ART 31 D.LGS 50/2016

Nell’ambito dell’assistenza al RUP ex art 31 D.Lgs 50/2016, può essere esternalizzato ad una società il servizio di verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del codice dei contratti? Pur rimanendo in capo al RUP la valutazione di idoneità degli stessi?


QUESITO del 13/07/2022 - SUBAPPALTO NEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

Nell'ambito di un appalto di servizi di ingegneria ed architettura avente ad oggetto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per appalto integrato di un intervento di recupero, consolidamento e restauro di teatro storico, è possibile considerare subappaltabile la prestazione Qbll18. Elaborati progettazione antincendio?


QUESITO del 12/02/2022 - POSSIBILITÀ DI ATTRIBUIRE IL COMPITO GENERAZIONE DEL CIG AL RPA ANZICHÉ AL RUP

È possibile attribuire alla figura del RPA il compito di generare il CIG e seguirne tutte le fasi fino alla sua conclusione sul portale ANAC sottraendo tale incombenza alla figura del RUP che manterrebbe, però, tutti i compiti connessi alle competenze tecnico-scientifiche senza doversi abilitare in ANAC aprendo un proprio profilo? La necessità nasce dal fatto che in una struttura decentrata universitaria come, per esempio, il Dipartimento di ingegneria, il RUP viene automaticamente individuato nel Responsabile Amministrativo che, per ovvie ragioni, non può possedere tutte le competenze tecnico-scientifiche come disciplinate dall’art. 31, comma 1, Dlgs 50/2016. Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento possiede certamente tutte le competenze giuridico-normative richieste dalla norma in parola con riferimento all’apertura del CIG, ma se nominato RUP si assume anche compiti correlati sia alla validazione del capitolato tecnico, ancorché redatto dal Responsabile Scientifico, sia al collaudo delle attrezzature tecnico-scientifiche, sia, addirittura, a supervisionare il corretto andamento dei lavori, tutti aspetti di alto contenuto tecnologico o specialistico spesso connessi al campo ingegneristico che spazia dall’idraulica all’elettronica, dall’informatica alla chimica, dalla meccanica all’aeronautica e così via. Se possibile l’attribuzione di tale compito al RPA, si chiede, altresì di indicare la base giuridica e le modalità operative da attuare.


QUESITO del 14/06/2021 - SOSTITUZIONE DIRIGENTE IN CORSO DI PROCEDURA DI GARA E NOMINA DEL RUP

LA PRESENTE PER PORRE DUE QUESITI: 1- A causa di una riorganizzazione degli Uffici, c'è stata una Sostituzione del Dirigente. Come bisogna comportarsi per le procedure di gara già avviate, attualmente nella fase di pubblicazione ed affidamento? Continuano ad essere di competenza del precedente Dirigente o passano sotto la responsabilità del nuovo Dirigente del Settore? 2- Nel caso all'interno del Settore che bandisce l'appalto ( Servizi Sociali) non fosse presente un RUP che soddisfi tutti i requisiti previsti dalle Linee guida nr. 3, è possibile nominarlo comunque e farlo affiancare nelle varie fasi della procedura (dalla progettazione all'esecuzione) da strutture/persone differenti al fine di fornire il supporto adeguato e adempiere alla mancanza di alcuni requisiti? Per la fase di affidamento la struttura potrebbe essere la C.U.C interna dell'Ente?


QUESITO del 27/04/2020 - VERIFICA PROGETTAZIONE E INCARICO RUP

Un Comune di piccole dimensioni il cui ufficio tecnico è costituito da un unico tecnico (geometra) che svolge le funzioni di RUP, deve appaltare per conto di questo Ente un opera di circa 3,2 milioni di euro. Quesito 1: il tecnico comunale con pluriennale esperienza può svolgere le funzioni di RUP? Quesito 2: nel caso specifico il RUP può effettuare le attività di verifica del progetto (progettazione esterna) seppure l'importo dei lavori è superiore al milione di euro?


QUESITO del 24/04/2020 - COMPATIBILITÀ FUNZIONE DI RUP E DI COMMISSARIO DI GARA

Può un componente della commissione di gara, una volta esauriti i compiti della commissione ricoprire l'incarico di responsabile del procedimento?


QUESITO del 04/02/2019 - COMPETENZA AD ESCLUDERE OFFERTE IRREGOLARI. (COD. QUESITO 435)

Si chiede di conoscere se, nella fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la competenza a disporre l'esclusione di eventuali offerte irregolari sia della Commissione giudicatrice o, su proposta di questa, del RUP.


QUESITO del 20/11/2018 - RICHIESTA TITOLI ABILITATIVI (COD. QUESITO 409)

A seguito di programmazione dei lavori pubblici in ambito regionale, si chiede se per una Regione (quale stazione appaltante pubblica) ricorra sempre l'obbligo di presentazione del titolo abilitativo edilizio (qualora previsto in base alla legislazione vigente) relativo ai lavori oggetto dell'intervento all'ufficio del competente comune. Nel caso affermativo è una competenza propria del RUP incaricato la presentazione del suddetto titolo abilitativo oppure detto adempimento non rientra negli obblighi del RUP?


QUESITO del 13/11/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP A PROFESSIONISTA ESTERNO ALL'ORGANICO DELL'ENTE. (COD. QUESITO 403) (31.11)

ALLA LUCE DELLA VIGENTE NORMATIVA SI CHIEDE SE UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE POSSA CONFERIRE A PROFESSIONISTA ESTERNO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP QUANDO LO STESSO INCARICO DI RUP È SVOLTO DA FUNZIONARIO TECNICO IN POSSESSO DELLA RELATIVA E SPECIFICA PROFESSIONALITÁ NECESSARIA ED INOLTRE NON TRATTANDOSI DI APPALTO DI PARTICOLARE COMPLESSITÁ O DI OPERA CON ESIGENZA DI ALTA PROFESSIONALITÁ. È POSSIBILE AFFIANCARE AD UN FUNZIONARIO COMUNALE, IN POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÁ INCARICATO DEL COMPITO DI RUP, UN PROFESSIONISTA ESTERNO ALL’ENTE CON L’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP SULLA BASE DI UNA ATTESTAZIONE DI MOMENTANEA INDISPONIBILITÁ DI TUTTI I TECNICI COMUNALI A SVOLGERE TALE INCARICO DI SUPPORTO? DALLA LETTURA DELL’ART. 10 DEL D.LGS 163/2006 SEMBRA DI CAPIRE CHE LA FIGURA DI SUPPORTO AL RUP SIA CONSENTITA SOLO IN CASO DI “ACCERTATE CARENZE” DELL’ORGANICO O MANCANZA DI PROFESSIONALITÁ INTERNE ALLA AMMINISTRAZIONE CHE POSSANO RICOPRIRE L’INCARICO DI RUP. PERTANTO NON ESSENDOCI IMPEDIMENTI O CARENZE PER LA NOMINA DEL RUP È POSSIBILE AFFIANCARGLI UN PROFESSIONISTA ESTERNO CON INCARICO DI SUPPORTO AL RUP SOLO PERCHÉ NESSUN IMPIEGATO COMUNALE É DISPONIBILE A SUPPORTARLO? È POSSIBILE CHE UN IMPIEGATO COMUNALE POSSA DICHIARARSI NON DISPONIBILE A SUPPORTARE IL RUP NEI SUOI COMPITI, SPECIE SE A RICOPRIRE L’INCARICO DI RUP SIA IL SUO DIRIGENTE?


QUESITO del 10/11/2018 - COLLAUDO STATICO EX ART. 102 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 (COD. QUESITO 381) (31.8 - 102.6 - 113)

L'art. 102 comma 6 testualmente prevede: Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del predetto articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. Poiché per un collaudo statico occorre l'iscrizione in albi professionali, solitamente presentano manifestazione di interesse ad assumere l'incarico dipendenti di amministrazioni pubbliche a tempo parziale iscritti in albi professionali che esercitano anche la professione. Stante tuttavia la disposizione del comma 56-bis dell'art. 1 della Legge 662/1996 che stabilisce "Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione". A tali dipendenti, ovvero dipendenti di pubbliche amministrazioni a tempo parziale < 50% iscritti in albi professionali e che svolgono attività professionali, è possibile conferire l'incarico di cui agli art. 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016. In altre parole, tale incarico NON deve inquadrarsi tra gli incarichi professionali conferiti da questa amministrazione in quanto conseguente ad una disposizione di legge?


QUESITO del 26/09/2018 - APPALTO SERVIZI SOCIALI. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA AFFIDATO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. COMPETENZA (COD. QUESITO 372)

Il nostro Comune ha indetto una procedura di gara per l’appalto di un servizio sociale di importo superiore alla soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Lo svolgimento della procedura di gara è stato affidato alla Centrale Unica di Committenza di cui l’ente è parte. Il servizio oggetto dell’appalto riguarda solo il nostro Comune. Premesso che nelle procedure di gara la CUC assume fino alla proposta di aggiudicazione la responsabilità sub-procedimentale ai sensi della Legge n. 241/90, il RUP dell’ente aderente assume che ogni decisione in merito ad atti di intervento nel procedimento che incidano sulla proposta di aggiudicazione già assunta dalla CUC ma non ancora approvata dal Dirigente, debba essere istruita e valutata dalla CUC stessa che dopo le verifiche deve riesaminare l’originaria proposta di aggiudicazione ed assumere le relative decisioni (revisione della graduatoria e nuova proposta di aggiudicazione). Successivamente il RUP adotterà, come stabilisce il par. 5.2 delle LG ANAC n.3 le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. La CUC ribadisce la competenza del RUP a decidere in merito in quanto ha concluso la verifica della documentazione amministrativa e, quindi, la fase di ammissione alla gara. Chi ha ragione ?


QUESITO del 30/05/2018 - SUBAPPALTO - ART. 31 COMMA 8 DEL D.LGS 50/16 (COD. QUESITO 311)

Ho letto il parere rilasciato da Codesto Servizio di Supporto Giuridico in relazione ad un quesito del 12/04/2010 (numero quesito: 2916) che non riteneva corretto prevedere nel bando la possibilità del ricorso al subappalto nel limite del 30% delle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica di elaborati progettuali in quanto l’art. 91 comma 3 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., consentiva il subappalto delle attività sopraelencate. È corretto applicare questo criterio anche con il nuovo Codice, considerando che il secondo periodo del comma 8 dell’art. 31 del D.lgs. 50/16 è sostanzialmente identico all’art. 91 comma 3 del d.lgs. 163/06? E’ necessario applicare tutte le ulteriori norme previste all’art. 105 del D.lgs. 50/16 considerando che in ogni caso è un subappalto? Cordialmente


QUESITO del 29/03/2018 - GARA SUDDIVISA IN LOTTI (COD. QUESITO 258) (31.9)

Possibile, appaltando congiuntamente con unica gara due lotti funzionali per tipologia analoghi, avere due RUP distinti, uno per ciascun lotto?


QUESITO del 21/03/2018 - AGGIUDICAZIONE OEPV: APERTURA OFFERTE TECNICHE (COD. QUESITO 246)

Vorrei sapere se la procedura sotto descritta è legittima. in una gara sopra soglia (procedura aperta) con aggiudicazione oepv, il seggio digara/rup apre la documentazione amministrativa. poi la commissione giudicatrice apre le offerte tecniche in seduta pubblica, in seduta riservata le valuta e di nuovo in seduta pubblica apre le offerte economiche. alla seduta pubblica della commissione giudicatrice può essere presente qualsiasi soggetto, incluso il rup e/o il dirigente che ha firmato gli atti di gara. tali soggetti non svolgono, durante la seduta, nessun adempimento, ma sono meri spettatori. domanda: si può ritenere legittima l'eventuale presenza del rup/dirigente responsabile che apre la documentazione tecnica e le offerte economiche?


QUESITO del 02/02/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ATTINENTE INGEGNERIA E ARCHITETTURA. ART. 36 D.LGS 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC 1 (COD. QUESITO 196) (24.8 - 31.8 - 36)

La determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a base di gara è effettuato secondo i criteri di cui al D.M. 17 aprile 2016. E' possibile affidare in via diretta un incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza il cui importo, in base ad una offerta ricevuta da parte di un professionista esterno, sia inferiore a 40.000 euro, anche se il corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 17 GIUGNO 2016 sia di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro?


QUESITO del 31/01/2018 - QUESITO UNIVERSITÀ (COD. QUESITO 192) (31.1)

vorrei porre il seguente quesito: i docenti universitari, vincitori di progetti di ricerca, che decidono quali e quante attrezzature comprare all'interno del progetto, le caratteristiche tecniche e quali fornitori interpellare, possono essere nominati RUP ?


QUESITO del 25/01/2018 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (COD. QUESITO 174)

Esistono delle caratteristiche tipo che il responsabile del procedimento deve avere per le procedure al di sotto dei 40.000 euro?


QUESITO del 23/01/2018 - VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA ALLA PRESENZA DEL SOLO RUP (COD. QUESITO 169) (31.9)

Nel caso di affidamento con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, la fase di valutazione dell'offerta economca in seduta pubblica può essere effettuata alla presenza del solo RUP ovvero è necessario nominare apposito seggio di gara con almeno 3 componenti?


QUESITO del 04/01/2018 - APPLICABILITÀ DEL DGUE PER AFFIDAMENTI RIVOLTI ANCHE A LIBERI PROFESSIONISTI (COD. QUESITO 143) (3.1.P - 45.2.A. - 46.1.A)

Vorrei sapere se è possibile utilizzare il modello DGUE per affidamenti rivolti anche a liberi professionisti. Se si, quale parte del modello DGUE il libero professionista, o l'operatore economico che comunque non rientra nella definizione di piccolo/medio/micro imprenditore, deve compilare affinché si evinca tale sua qualificazione giuridica? Grazie


QUESITO del 25/11/2017 - APPALTI DI SERVIZI: RUOLO E COMPITI DEL RUP EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 E SS.MM. E LINEE GUIDA ANAC 3/2016 E SS.AA(COD. QUESITO 107)

l'appaltatore fornisce, prima dell'emissione delle fatture elettroniche, una interpretazione di alcune disposizioni del capitolato speciale di appalto che, se fosse accolta in tutto o in parte, implicherebbe un incremento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante. il RUP, unitamente al DEC, svolge una valutazione di detta interpretazione e si chiede, alla luce delle richiamate disposizioni normative/linee guida: chi deve manifestare all'appaltatore la posizione (volontà) della stazione appaltante rispetto alla questione posta, tenuto anche conto dell'eventuale controversia che potrebbe scaturirne? deve farlo il RUP unitamente al DEC oppure, in ragione dell'ordinamento della stazione appaltante, deve farlo chi è competente a rappresentare all'esterno la volontà dell'ente che, nella fattispecie, in considerazione dell'assetto organizzativo/declaratoria delle competenze all'interno di esso, non può che essere una figura dirigenziale apicale (segretario generale/direttore di servizio)?


QUESITO del 08/11/2017 - PRESIDENTE DI SEGGIO E RUP - COMPITI (COD. QUESITO 84)

Presso l’Ente presso cui presto servizio il presidente del seggio di gara, nelle procedure affidate con il criterio del prezzo più basso, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa procede all’ammissione/esclusione dei partecipanti. Le linee guida ANAC al punto 5.2 indicano nel RUP il soggetto preposto al controllo della documentazione amministrativa specificando che, anche quando sia stato istituito un seggio di gara ad hoc, il RUP adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Stante quanto sopra si chiede di sapere: a)se il presidente di seggio debba sempre limitarsi a proporre l’ammissione / esclusione lasciando al RUP la decisione definitiva; b)se, in caso di risposta positiva al primo quesito, sia ammissibile che la figura del RUP coincida con quella del dirigente preposto all’approvazione della proposta di aggiudicazione.


QUESITO del 23/10/2017 - SI APPLICANO AI SERVIZI LE NORME SULLA VERIFICA/VALIDAZIONE DEI PROGETTI PER LAVORI? (COD. QUESITO 56) (26 - 31.3 - 23.14)

Quesito: può considerarsi valido un progetto per servizi sottoscritto da 7 progettisti sui 9 nominati nel decreto di costituzione del gruppo di progettazione? Quali norme disciplinano il funzionamento del gruppo di progettazione nel caso di servizi e forniture se nell’atto di nomina nulla viene disciplinato al riguardo? Le regole poste dal codice sull’attività di verifica/validazione del progetto per lavori sono applicabili ai servizi e forniture? L’approvazione del progetto sana ogni anomalia rilevabile ictu oculi del progetto stesso? Caso pratico: con decreto n.24/2015 veniva nominato un gruppo di lavoro tecnico per la stesura dei capitolati di gara del servizio “Centro Unico di Prenotazione” regionale composto di 10 esperti appartenenti alle strutture della giunta e del servizio sanitario regionale. Con successivo decreto n.37 del 2017 veniva modificato il gruppo di lavoro tecnico sostituendo un esperto con un altro e diminuendo il gruppo a 9 esperti. Con apposita nota una esperta del gruppo rilevava di non aver potuto mai partecipare ai lavori del gruppo nominato per cui evidenziava l’impossibilità di sottoscrivere la documentazione prodotta dal gruppo tecnico. Con DGR n.988/2017 la Giunta regionale incaricava l’Azienda Unica Sanitaria Regionale (ASUR) di approvare gli elaborati progettuali e di curare la fasi per la realizzazione del progetto (esclusa la fase dell’affidamento rimandata alla SUAM). L’ASUR con successiva determina n. 575/2017 approvava il progetto, trasmettendolo alla SUAM per l’espletamento della gara e nominava il RUP. La SUAM esaminati gli elaborati progettuali rilevava nell’ultimo foglio con le firme dei progettisti la firma di 7 progettisti sugli 8 rimasti e a fianco del nominativo del progettista non firmatario il rinvio ad un verbale del gruppo di progettazione del 7 giugno 2017. Acquisito quest’ultimo allo stesso è risultato allegato un elenco di 21 richieste di integrazione/modifica al lotto 2 del progetto, redatte dal membro del gruppo non firmatario del progetto approvato dall’ASUR. Nulla agli atti è riportato circa le controdeduzioni ai rilievi del progettista non firmatario. Il gruppo di progettazione e di conseguenza gli elaborati progettuali prodotti possono considerarsi validi e quindi appaltabili?


QUESITO del 27/09/2017 - UFFICOO DEL R.U.P. POTERI DELIBERATORI (COD. QUESITO 28) (30 - 31.1 - 31.3 - 31.4 - 23.16)

Il Comune intende appaltare la gestione dei servizi educativo ed ausiliaro presso il nido d'infanzia comunale. Il valore dell'appalto, a base di gara, considerate le disponibilità finanziarie, è molto basso: da indagini di mercato, presumibilmente, in caso di aggiudicazione, il valore offerto non consentirebbe alla ditta appaltatrice di coprire tutti i costi gestionali. L'Amministrazione intende far pubblicare comunque il bando. In caso di parere tecnico negativo espresso dal responsabile del servizio sulla delibera di Giunta comunale di indirizzo, il responsabile stesso potrebbe essere costretto a diventare il R.U.P. e a firmare il bando? Il R.U.P. che emana un bando simile potrebbe incorrere in qualche responsabilità?


APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
PROGRAMMA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. oooo) del Codice: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
CONTRAENTE GENERALE: Con il contratto di affidamento unitario a "contraente generale", il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel risp...
CONTRAENTE GENERALE: Con il contratto di affidamento unitario a "contraente generale", il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel risp...