Art. 162. Contratti secretati

1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.

4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

si veda anche quanto disposto dall’art. 2 comma 6 ultimo periodo del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020

Relazione

L'articolo 163 (Contratti secretati) La disposizione in esame stabilisce una generale disciplina per i contratti di lavori, servizi e forniture segretati o che esigono particolari misure di sicurezza....

Commento

L'articolo 162 dà attuazione al criterio di delega di cui alla lettera m), dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 11 del 2016. La disposizione in esame stabilisce una generale disciplina per i con...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTI SECRETATI - AMPIA DISCREZIONALITA' DELLA S.A. NELLA VALUZIONE DELLE OFFERTE E DELLA LORO AFFIDABILITA' (162)

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA REGIONE SICILIA SENTENZA 2023

La procedura ad evidenza pubblica oggetto della presente controversia - esperita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e volta all’accreditamento, presso la medesima Procura, “di operatori specializzati per la fornitura del servizio di intercettazioni telefoniche - localizzazione, telematiche – ambientali e video” - rientra tra nella previsione di cui all’art. 162 del decreto legislativo n. 50/2016, a mente del quale le disposizioni del codice dei contratti pubblici relative alle procedure di affidamento “possono essere derogate: a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza; b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”;

le procedure di gara ricadenti nel predetto articolo 162 del d.lgs. 50/2016 sono caratterizzate da un’amplissima discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione delle offerte e della loro affidabilità, la cui determinazione al riguardo può essere sindacata dal giudice amministrativo solo se macroscopicamente irragionevole (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3052 del 2020);

CONTRATTI SECRETATI- DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE - VALUTAZIONE E AFFIDABILITA' DELLE OFFERTE (162)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Come già detto, le procedure ricadenti nell’ambito applicativo dell’art. 162 d.lgs. n. 50 del 2016 sono caratterizzate da un’amplissima discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione delle offerte e della loro affidabilità, la cui determinazione al riguardo può essere sindacata dal giudice solo se macroscopicamente irragionevole (Cons. Stato, IV, 4 giugno 2013, n. 3059); a tal fine, è del tutto evidente che tale determinazione può fondarsi, in tutto o in parte, anche su ipotetici disservizi o carenze della società esercente il servizio (Cons. Stato, IV, 7 dicembre 2015, n. 5564).

In termini ancora più generali, l’ampia discrezionalità valutativa dell’amministrazione fa sì che possa prescindersi, proprio per non ostacolarla, dalla previa indicazione – precedentemente alla valutazione delle offerte – dei criteri selettivi per la loro scelta (Cons. Stato, IV, 15 settembre 2015, n. 4314).

Deve dunque concludersi che, se a un lato le ragioni individuate dall’amministrazione circa l’insussistenza, nel caso di specie, di un adeguato rapporto fiduciario con la società OMISSIS s.p.a. (presupposto, quest’ultimo, indispensabile per procedersi all’accreditamento) rientravano, in quanto tali, a pieno titolo nell’ambito del giudizio di competenza dell’amministrazione medesima, dall’altro le stesse valutazioni non risultavano né contraddette dalle risultanze di causa, né manifestamente illogiche o abnormi.

CONTRATTI SECRETATI - ACCESSIBILITÀ – CONDIZIONE (53.2 -53.5)

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2017

La previsione dei commi 2 e 5 dell’art. 53 del d.lgs 50/2016, che fanno salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, indurrebbe a pensare che il codice contenga previsioni specifiche per tali categorie di appalti. Invece, né l’art. 162, né altri articoli del codice contengono previsioni di rilievo sul punto.

Spetta dunque all’interprete il compito di stabilire se e come possa essere esercitato il diritto d’accesso per gli appalti secretati.

Per fare ciò, occorre svolgere un opera di bilanciamento tra l’interesse alla non divulgazione di notizie sensibili e il diritto di difesa, garantito dall’art. 24 Cost., al cui esercizio l’accesso è finalizzato (in via generale, sulla necessità di bilanciamento tra il diritto all’accesso e gli altri interessi contrapposti, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 agosto 2008, n. 3960; Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 857; Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515).

PROTOCOLLO INTESA CONTRATTI SECRETATI (162.5)

CORTE DEI CONTI PROTOCOLLO 2017

Contratti secretati – Rif artt. 162, comma 5, e 213, comma 3 lett. a) del D.lgs. 18/4/2016 n. 50)

NOTA: Il presidente della Corte dei conti, Arturo Martucci di Scarfizzi, e il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone hanno firmato l’1 febbraio scorso un protocollo d’intesa, di immediata applicazione, in materia di contratti secretati ai sensi degli artt. 162, comma 5, e 213, comma 3 lett. a) del D.lgs. 18/4/2016 n. 50. L’accordo mira a intensificare la collaborazione tra le due istituzioni nell’ambito delle proprie autonome e distinte funzioni di controllo e vigilanza sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, mediante scambio di informazioni e dati nel rispetto delle esigenze di riservatezza e della normativa sul segreto. Al fine di definire le linee programmatiche di tale collaborazione è istituito un tavolo di consultazione permanente tra il presidente della Corte e il presidente dell’ANAC.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 19/03/2018 - PROCEDIMENTO DI CUI ART. 1,C.304, DELLA L. 147/2013 PER L’AMMODERNAMENTO E GESTIONE DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (COD. QUESITO 243) (162.4)

Su proposta di associazione sportiva dilettantistica è stato avviato il procedimento dell’art. 1,c. 304,L. 147/2013 per ammodernamento e gestione di impianto sportivo comunale. Il Comune ha dichiarato il pubblico interesse della proposta. Visto l’art. 162,c. 4, d.l. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017, è stato richiesto al proponente di associare o consorziare altri soggetti ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 183,c. 8, d. lgs. 50/2016 (Codice). Si chiede: 1.Quali siano i requisiti per i concessionari ai quali fa riferimento l’art. 183, c. 8 del Codice; 2.Se ai fini dell’acquisizione dei suddetti requisiti l’associazione sportiva può utilizzare l’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice, oltre agli istituti dell’associazione e del consorzio espressamente previsti dall’art. 162,c. 4, d.l. 50/2017; 3.Se l’associazione sportiva dilettantistica può considerarsi operatore economico; 4.Se è configurabile un’associazione temporanea limitata solo alla realizzazione dell’intervento di ammodernamento tale che l’associazione sportiva, realizzati e collaudati i lavori, possa autonomamente gestire l’impianto fino al termine della concessione.


QUESITO del 08/11/2017 - PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA (COD. QUESITO 83) (29 - 63 - 36 - 53 - 162)

Gent.mi, in attesa di vedermi attivata l'utenza per accedere al servizio giuridico, ho necessità di avere un chiarimento in merito alla pubblicazione degli atti riferiti alle procedure sotto-soglia. In particolare, sono da pubblicarsi i soli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 50/2016 o tutti e quindi anche quelli di cui all'art. 36? In questo caso, esiste una modalità semplificata di pubblicazione che possa rinviare al sito istituzionale? Grazie molte


CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...
OPERATORE ECONOMICO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) del Codice: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il...