Art. 12. Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:

a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b) alimentare tali reti con acqua potabile.

2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività di cui al comma 1:

a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;

b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

Relazione

L'articolo 12 (Esclusioni specifiche nel settore idrico) introduce specifiche esclusioni nel settore idrico. In particolare, prevede che il codice non si applica alle concessioni aggiudicate per forni...

Commento

L'articolo 12, sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, introduce specifiche esclusioni nel settore idrico...
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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;