Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui é nominato il direttore dell'esecuzione. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019, modifica non confermata dalla legge di conversione L 55/2019 in vigore dal 18/6/2019

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; sulla efficacia retroattiva dei regolamenti interni si veda quanto dispone l’art. 5 comma 10 del DL 121/2021

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. comma introdotto dalla L. 205/2017 in vigore dal 01-01-2018

Relazione

L'articolo 113 (Incentivi per funzioni tecniche) si prevedono incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche, con espressa previsione che gli stessi gravino sugli stati di previsione della spesa o ...

Commento

L'articolo 113, in coerenza con il criterio previsto alla lettera rr) della legge n. 11 del 2016, prevede che gli oneri relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'...
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Giurisprudenza e Prassi

APPLICAZIONE PENALE PER INCREMENTO DELLA STIMA DEI LAVORI - ILLEGITTIMA (113.4)

ANAC DELIBERA 2024

La problematica riscontrata attiene alla previsione di una penale atipica, non prevista nel nostro ordinamento.

La disposizione del capitolato speciale d'appalto secondo cui "L'eventuale incremento dell'importo delle opere progettate comporterà l'applicazione, a carico dell'Affidatario medesimo, di una penale pari all'uno per mille dell'importo del corrispettivo economico, previsto per la fase progettuale interessata, per ogni incremento dell'uno per cento dell'importo delle opere progettate, fino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo servizio" introduce un'ipotesi di penale non contemplata nel nostro ordinamento e non coerente con la normativa degli appalti e civilistica.

Preliminarmente si rileva che la clausola penale, disciplinata dall'articolo 1382 del Codice civile, è la clausola con cui si conviene il pagamento di una somma di denaro/l'esecuzione di una determinata prestazione in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, producendo l'effetto di limitare il risarcimento della prestazione oggetto del contratto, ed assolvendo ad una funzione risarcitoria.

Sotto altro profilo, e secondo la giurisprudenza amministrativa, la clausola penale soddisfa una funzione sanzionatoria comminando, in caso di inadempimento, una pena "privata", in funzione di coercizione all'esatto adempimento (ex multis. Consiglio di Stato n. 6094/2014).

Contrariamente a quanto rappresentato dal Rup nella nota di riscontro si ritiene che la penale applicabile nell'ambito dei contratti pubblici sia solo quella legata al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come prevista dall'articolo 113 bis comma 4 del D.lgs. 50/2016. Pertanto, non possono ritenersi accoglibili le considerazioni secondo cui "la circostanza che il Codice disciplini, espressamente, solo le penali per inadempimento da ritardo non esclude che le Stazioni appaltanti, le quali hanno la facoltà di determinare e scegliere il contenuto del contratto (cfr. art. 32, comma 2, del Codice), possano prevedere ulteriori ipotesi di inadempimento sanzionabile mediante una penale ad hoc".

L'autonomia negoziale, anche della pubblica amministrazione, incontri limiti inderogabili rinvenibili nei principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e di ordine pubblico, sulla base dei quali compiere il giudizio di meritevolezza di cui all'articolo 1322 codice civile.

Sotto un profilo pratico si rappresenta, conclusivamente che, la previsione di una penale nel caso di specie risulta ancor più incongrua in quanto, l'eventuale incremento della stima dei lavori che si renda necessario nel corso della progettazione e che deve essere condiviso con la stazione appaltante, non può costituire un'ipotesi di inesatta esecuzione della prestazione, rivelandosi, in tal senso, una disposizione afflittiva.


REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE (113.2)

MIN ECONOMIA DECRETO 2023

Regolamento recante le norme per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2023

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO A CUI SI APPLICA (113)

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2022

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia si pronuncia come segue sulla richiesta di parere del Comune di Fenegrò “ relativamente agli incentivi tecnici previsti dall’ art.113 d. Lgs. 50/2016 nel testo vigente è consentito adottare un’accezione estesa del requisito della procedura comparativa necessaria alla corresponsione degli stessi, tale da includere anche forme di affidamento più ridotte e semplificate, quali quelle riferibili allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare”.

VALUTAZIONE ECONOMICITA' O MENO DELL'OPERA - NON DIPENDE DALLA COMPENSAZIONE DEI PREZZI

TAR TOSCANA SENTENZA 2022

La valutazione di “anti economicità” dell’opera, prescinde dall’applicazione degli strumenti di adeguamento e compensazione dei prezzi previsti dalla normativa vigente, in quanto si pone in una fase necessariamente antecedente, avendo a riferimento l’esame della situazione in quel momento esistente e le circostanze sopravvenute rispetto alla delibera di indizione.

I meccanismi introdotti di recente dal Legislatore, tra i quali la modifica dell’art. 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (consentendo di emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori senza il rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP), unitamente alla compensazione prezzi straordinaria (estesa di recente al 2022 dal D.L. del 1° marzo 2022 n. 17), costituiscono degli strumenti eccezionali per fronteggiare l’incremento dei costi delle materie, consentendo alla stazione appaltante di mantenere gli standard di sicurezza e garantendo la prosecuzione dei lavori e l’ultimazione dell’opera.


SUBENTRO NUOVA AMMINISTRAZIONE - LEGITTIMA MODIFICA ATTI DI GARA E DEL QUADRO ECONOMICO

CORTE DEI CONTI PARERE 2022

Si ritiene che all’Amministrazione subentrante nella procedura di affidamento di un contratto è consentito – sulla base di adeguato corredo motivazionale a garanzia del rispetto del principio costituzionale di buon andamento – rivedere il relativo quadro economico ai fini di rideterminare il valore della percentuale di incentivi spettante ai propri dipendenti in applicazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e del proprio regolamento, non risultando a tal fine vincolante la quantificazione delle medesime percentuali contenuta nella determinazione a contrarre adottata da altra Amministrazione pubblica che aveva precedentemente avviato la procedura di appalto.

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE PERSONALE NON DIRIGENZIALE (113.2)

NAZIONALE DECRETO 2021

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (22G00003)

Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2022

REGOLAMENTO RIPARTIZIONI FUNZIONI TECNICHE

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2021

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2021

DECRETO SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

NAZIONALE DECRETO 2021

Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. (21G00133) - Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021

INCENTIVI TECNICI - REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE (113)

MIN CULTURA DECRETO 2021

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2021

RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE

MIN GIUSTIZIA DECRETO 2021

Regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/2021

INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - COMPETENZE PER LA LIQUIDAZIONE (113.3)

CORTE DEI CONTI DELIBERA 2021

In riferimento ad entrambi i quesiti (sulla corretta interpretazione da attribuire alle voci rientranti nella nozione di “trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile” da prendere a riferimento ai fini della loro corretta individuazione per la successiva erogazione e sul criterio temporale di riferimento per il calcolo del limite del 50% del trattamento economico lordo annuo, ossia se debba prendersi a riferimento il principio di competenza o di cassa ai fini della corretta erogazione.), unitariamente già affrontati in sede consultiva, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire in diverse pronunce (Sez. contr. Puglia n. 33/2014/PAR; Sez. contr. Lombardia n. 98/2016/PAR), adottate su fattispecie analoghe a quella all’odierno esame, che per trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, debba intendersi l’importo degli emolumenti per i quali maturi – nell’anno considerato - il diritto alla percezione in base al suddetto trattamento, non rilevando la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa) e dovendo essere esclusa la quota derivante da altri incentivi per la progettazione. Deve, poi, precisarsi che “il limite, essendo rapportato ad un’annualità, è apposto non solo alla misura dell’incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell’anno. … L’eventuale eccedenza dell’incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita definitivamente al bilancio dell’ente e non redistribuibile al personale destinatario dell’incentivo né, tanto meno, alla medesima unità di personale nell’anno successivo a quello di esecuzione dell’incarico” (Sez. contr. Puglia n. 33/2014/PAR).

MANCATA ADOZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI TECNICI - ILLEGITTIMO OPERATO DELLA PA (113)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

L’art. 113 D.Lgs. 50/2016, per quanto di interesse, stabilisce quanto segue:

“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.….

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonchè tra i loro collaboratori….”.

2.1. Dalla disposizione in rassegna emerge che la corresponsione dei compensi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni, da attingersi dall'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo in parola, presuppone l’adozione di un regolamento da parte di ogni singola amministrazione che ne disciplini le modalità e i criteri di erogazione come previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

Dunque l’adozione del suddetto regolamento è necessario e strumentale ai fini dell’erogazione dei suddetti compensi e la sua adozione è doverosa da parte di ogni amministrazione.

E’ pacifico e non contestato che il Ministero della Giustizia non abbia ancora adottato il regolamento in parola, come del pari non lo aveva adottato nella vigenza del precedente codice degli appalti.



AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO - NO RICONOSCIMENTO INCENTIVI TECNICI (113)

CORTE DEI CONTI DELIBERA 2021

L’affidamento diretto di un servizio, mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti ex art. 50 Tuel, a un operatore economico già parte di un precedente (e ormai privo di effetti) contratto, stipulato a seguito di gara pubblica per l’affidamento del medesimo servizio, osta al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, difettando il presupposto ex lege del previo svolgimento di una gara pubblica.

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - ESCLUSIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI (113)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2021

APPLICABILITÀ DEGLI INCENTIVI TECNICI DISCIPLINATI DALL’ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 AI CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con la deliberazione n. 56/2021/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “Il contratto di rendimento energetico (EPC) rientra nelle fattispecie di partenariato pubblico privato disciplinate dall’art. 180 e ss.gg. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente “Codice dei contratti pubblici”, per le quali non trova applicazione il sistema di Incentivazione tecnica previsto dall’art. 113, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - APPALTI FORNITURE E SERVIZI (113)

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2021

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia come segue sulla richiesta di parere della Provincia di Bergamo:

«Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in presenza dei presupposti e dei requisiti di carattere generale previsti dalla legge, negli appalti di forniture e servizi possono essere corrisposti nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.

È rimessa all’esclusiva responsabilità dell’amministrazione provinciale la valutazione nel caso concreto circa la sussistenza o meno delle ipotesi, previste dal paragrafo 10.2 delle linee guida ANAC n. 3, in cui il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento. Resta fermo che gli incentivi, considerato il disposto del richiamato articolo 113, sono in ogni caso diretti a remunerare le “funzioni tecniche” svolte dal personale dipendente della stazione appaltante che interviene nella gestione dell’appalto pubblico. Negli appalti aggiudicati con un’unica procedura di gara articolata in lotti il fondo incentivante è determinato per ciascun lotto con riferimento al rispettivo importo».

OSSERVAZIONI IN MERITO AGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELLE PA

ANAC ATTO DI SEGNALAZIONE 2021

Pubblicato atto di segnalazione concernente l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con il quale l’Autorità segnala:

1. L’opportunità di integrare la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice, al fine di estenderne l’applicazione con riferimento ai contratti di cui alla Parte III e alla Parte IV del medesimo Codice.

2. L’opportunità di un’attività di impulso e coordinamento nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici affinché le stesse diano attuazione alle indicazioni di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice in relazione alla adozione del regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche e alla costituzione del relativo fondo ove accantonare le risorse finanziarie.

3. L’opportunità di un intervento legislativo volto a fornire indicazioni alle amministrazioni aggiudicatrici circa l’ambito oggettivo degli emanandi regolamenti, in relazione alle attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore degli stessi.

FUNZIONE DI COORDINATORE PER L’ESECUZIONE – REMUNERAZIONE – SOLO IN CASI SPECIFICI (102.1)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2021

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna esprime il proprio parere enunciando i seguenti principi:

- nel caso in cui il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza, svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il compenso incentivante ammissibile ai sensi dell’art.

113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la funzione di direzione dei lavori remunera tutte le attività svolte dal direttore dei lavori, ivi compreso il coordinamento per l’esecuzione dei lavori;

- nell’ipotesi in cui il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori e le stesse siano affidate ad un direttore operativo che lo coadiuva ai sensi dell’art. 101, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si rientra nel caso previsto dall’art. 113, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che inserisce tra i potenziali beneficiari dell’incentivo per funzioni tecniche anche i collaboratori dei soggetti che svolgono le funzioni indicate al comma 2 del medesimo art. 113.


REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE

CONSIGLIO DI STATO PARERE 2021

OGGETTO: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Schema di decreto recante "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".;

ATTUAZIONE DECRETO FONDO SALVA OPERE

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2019

Attuazione del Decreto interministeriale n. 144 del 12 novembre 2019 intitolato “Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo Salva opere”.

FONDO SALVA OPERE - LIMITI

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2019

Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere».

INCENTIVI TECNICI – TRATTAMENTI ACCESSORI – LIMITI (113.2)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2019

«Gli incentivi tecnici previsti dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture».

OGGETTO: INCENTIVI TECNICI (ART. 113, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50,) E TETTO DEI TRATTAMENTI ACCESSORI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 236, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208

FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE (113)

CONSIGLIO DI STATO PARERE 2019

OGGETTO: Schema di decreto recante "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

NUOVA DISCIPLINA REGIONE VENETO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (113)

REGIONE VENETO DELIBERAZIONE 2019

Nuova disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016.

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (113)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2019

Alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - RICONOSCIMENTO INCENTIVI (113)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2019

Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.

INCENTIVI - CAPITOLO DI SPESA DELL'APPALTO

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2018

La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), con il comma 526 dell’articolo 1, ha aggiunto all’articolo 113 del d.lgs. n. 75 del 2016, il comma 5-bis il cui testo è il seguente: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.

In tal modo il legislatore è intervenuto sulla questione della rilevanza degli incentivi tecnici ai fini del rispetto del tetto di spesa per il trattamento accessorio, escludendoli dal computo rilevante ai fini dall'articolo 23, comma 2, d.l.gs n. 75 del 2017.

Il legislatore ha voluto, pertanto, chiarire come gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente) ma fanno capo al capitolo di spesa dell’appalto.

Del resto, sia il comma 1 che il comma 2 dell’art 113 citato, già disponevano che tutte le spese afferenti gli appalti di lavori, servizi o forniture, debbano trovare imputazione sugli stanziamenti previsti per i predetti appalti. Il comma 5 bis rafforza tale intendimento e individua come determinante, ai fini dell’esclusione degli incentivi tecnici dai tetti di spesa sopra citati, l’imputazione della relativa spesa sul capitolo di spesa previsto per l’appalto.

Ciò consente di ritenere assorbito nel dettato normativo: a) la natura di tali incentivi (come spese corrente o spesa di investimento); b) la circostanza che gli incentivi remunerino o meno prestazioni professionali tipiche.

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INCLUSI NEL SALARIO ACCESSORIO

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2017

Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

CORRESPONSIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - NO NELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE (113)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2017

La questione della possibilità di corrispondere i nuovi incentivi per funzioni tecniche nelle ipotesi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria è stata recentemente affrontata da altra Sezione di questa Corte. In tale occasione è stato espresso l’orientamento secondo il quale anche se le attività di manutenzione non sono espressamente escluse dalla nuova disposizione, per il carattere tassativo delle attività incentivabili tra le quali non è espressamente ricompresa l’attività di manutenzione e considerato che l’allegato I del D.Lgs. n.50/2016 (al quale fa riferimento l’art.3, lettera ll, n.1, relativo alle definizioni) non indica le attività di manutenzione tra gli appalti pubblici di lavori, il predetto emolumento non può essere corrisposto per remunerare le predette attività (Sez. controllo Emilia Romagna n.118/2016/QMIG).

Questa Sezione ritiene tassativo l’elenco delle attività incentivabili dalla normativa in esame e, quindi, non può che confermare l’orientamento secondo il quale gli incentivi per funzioni tecniche riguardano, in via esclusiva, le attività indicate al comma 2 dell’art.113 del D.Lgs. n.50/2016 (Sez. controllo Puglia n.204/2016/PAR). Il suddetto emolumento, in virtù del principio di onnicomprensività del trattamento economico, può essere corrisposto solo in presenza di una espressa previsione legislativa.

In definitiva, alla luce di quanto riportato, gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art.113 del D.Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

GLI INCENTIVI DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI ANCHE NEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2016

Per quanto riguarda il quesito n.1 dove si chiede se gli incentivi siano da riconoscere soltanto agli appalti di lavori ovvero anche agli appalti di servizi o forniture, non vi è dubbio che sia l'interpretazione letterale della norma che quella logico-sistematica depongono per una lettura che riconosce anche agli gli appalti di forniture e servizi l'incentivo previsto dalla disposizione normativa, senza che sia necessaria per il riconoscimento dell'incentivo, la presenza di un appalto misto ossia di un appalto di un servizio o fornitura collegato ad un lavoro pubblico.

Per quanto riguarda il quesito (rectius i quesiti) n. 2, ovvero quali criteri l'amministrazione debba utilizzare per graduare l'importo dell'incentivo e se sia legittimo servirsi di criteri che riducano la quota dell'incentivo con l'aumento dell'importo dell'opera, si osserva che la risposta comporterebbe una valutazione di merito incompatibile con l'attività consultiva della Corte che, come è noto, non può interferire con l'attività di gestione dell'ente.

Per quanto riguarda il quesito n. 3 dove si chiede se spetti il compenso incentivante per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza richiamate nel comma 1 ma poi non indicate nel comma 2 dell'art.113, si ritiene che il compenso non spetti in quanto il legislatore con il comma 1 ha inteso stabilire che gli oneri per le attività ivi menzionate fanno carico sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, mentre con il comma 2 ha voluto definire il valore massimo del fondo incentivante(2% del valore dell'opera) e determinare i beneficiari dello stesso tra i quali non sono presenti le attività relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza.

Per quanto riguarda il quesito n.4 questa Sezione ritiene che la quota non utilizzata dell'incentivo di cui al comma 3 penultimo periodo dell'art 113 (parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento) debba (nuovamente) incrementare il fondo per il finanziamento di quanto stabilito dall'art. 113, senza che, però, la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato il suddetto incremento. In ultima analisi non vi sarà un'economia di spesa ma un incremento del fondo previsto dall'art. 113 del codice dei contratti nelle sue articolazioni.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 12/12/2016 - QUALIFICA DIRIGENZIALE - INCENTIVI PROGETTAZIONE

L'art. 113, comma 3, ultimo periodo (Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che il Dirigente non debba partecipare alla ripartizione degli incentivi spettanti al RUP. Nei piccoli comuni, privi di qualifica dirigenziale, tali funzioni vengono comunque svolte ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000. Il quesito che vorrei porvi e se il comma 3 dell'art. 113 del citato D. lgs. n. 50/2016 possa essere applicato ai soggetti di cui all'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000. Grazie.


QUESITO del 14/10/2021 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - CHI PUO' USUFRUIRNE

Salve, Premetto che il sottoscritto svolge le funzioni di Responsabile del Servizio di U.O, Territorio - Ambiente e non avendo ulteriori collaboratori, rivesto anche la figura di RUP. La mia area svolge attività manutentive sul territorio , sul patrimonio C.le , anche mediante affidamento di servizi a ditte o cooperative esterne , ma il tutto , sempre sotto soglia comunitaria minima . Gli affidamenti di servizi o forniture, avviene in larga misura con affidamento diretto , ma con procedura comparativa , in quanto richiedo sempre dai tre a i cinque preventivi di spesa. Faccio presente inoltre che pur non essendo un tecnico, curo la procedura in toto ed anche la relativa liquidazione delle fatture. In relazione a quanto citato , chiedo un VS parere in merito alla possibilità di poter partecipare alla ripartizione dei contributi di cui all'art 113 del Dlgs 50/2016. Ringraziando per la disponibilità, porgo distinti saluti Fausto Guglielmi


QUESITO del 17/10/2023 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

Quest’Ufficio ha provveduto ad affidare per gli anni 2022 e 2023 i servizi manutentivi da eseguirsi sul territorio e sul patrimonio comunale a Cooperativa Sociale di Tipo “B”. Entrambe le procedure di affidamento avevano importo a base d’asta pari ad €131.000,00 Gli affidamenti sono avvenuti tramite “affidamento diretto” previa valutazione di n. 3 preventivi, svolte sul portale telematico della Regione Toscana “S.T.A.R.T.” ai sensi dell’art. 36, comma 2. del d.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo. In entrambe le procedure, nelle rispettive determine di aggiudicazione, sono stati impegnati gli incentivi per funzioni tecniche al personale dipendente, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n° 50/20216. A seguito della sottoscrizione del contratto il Sottoscritto R.U.P. coadiuvato dal personale tecnico dell’ufficio, ha provveduto a svolgere le funzione di direttore per l’esecuzione del contratto previste dall’art. 119 del D.Lgs. n° 50/2016, come di seguito elencate: • Responsabile Unico del Procedimento • Collaboratori R.U.P. (personale tecnico e amministrativo di staff) • Direttore dell’Esecuzione del Contratto • Incaricati al controllo delle procedure di gara e della programmazione della spesa • Certificatore della regolare esecuzione della fornitura / prestazione In fine, ad ultimazione del servizio, è stato predisposto il relativo Certificato di Regolare esecuzione dei servizi svolti e successiva approvazione dello stesso tramite Determina del Responsabile del Procedimento. Si richiede pertanto di sapere se per le funzioni svolte di cui sopra, spettino al sottoscritto R.U.P. ed al personale tecnico dell’Ufficio l’erogazione delle somme previste dall’art. 113 del D.lgs. n° 50/20216.


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 26/02/2024 - INFORMAZIONI RIGUARDO NUOVA PROCEDURA DI GARA E INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

Avrei bisogno di una delucidazione in merito agli incentivi tecnici ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui si facesse una nuova gara, con la previsione di aggiornamenti progettuali, gli incentivi tecnici devono essere nuovamente impegnati? Al fine di far comprendere al meglio la nostra casistica, di seguito si espliciterà quanto richiesto in oggetto.
Qualche anno fa è stata indetta una procedura di gara attraverso la Centrale Unica di Committenza (CUC) per un appalto di lavori. In seguito all'avvio dei lavori, a causa dell'inadempienza della ditta esecutrice, è stato rescisso il contratto, con l'escussione della fideiussione e la consequenziale fine dei lavori. Grazie a nuovi finanziamenti è stato possibile aggiornare il progetto originale e fu indetta una nuova gara con un nuovo Quadro Economico. Come richiesto dalla CUC, la percentuale spettante per le loro funzioni tecniche è stata impegnata nuovamente, quindi il pagamento in percentuale previsto nel primo Quadro Economico è stato saldato, mentre è stata impegnata la percentuale del secondo quadro economico, essendo stata fatta una nuova gara. In merito agli incentivi per funzioni tecniche, i quali prevedono un massimo del 2% come da Codice dei Contratti, nel caso in cui siano stati chiusi i lavori della prima gara, è lecito impegnare nuovamente il 2% degli incentivi destinati per funzioni tecniche come da ex art. 113 del D.Lgs 50/2016, in base al nuovo Quadro Economico?


QUESITO del 29/08/2023 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE A CAVALLO TRA IL D. LGS 50/2016 E D. LGS 36/2023

<p>Si chiede quale disciplina applicare per gli incentivi alle funzioni tecniche relativamente ad un&#39;opera pubblica il cui procedimento (Pubblicazione bando di gara/invio lettera di invito) è stato avviato prima del 01.07.2023. Ovvero se nel caso di specie trova applicazione la norma transitoria ex art. 226 comma 2 del D lgs 36/2023, ovvero debba applicarsi l&#39;art.113 del D Lgs 50/2016. Le attività incentivabili sono state previste nel quadro economico dell&#39;opera ed in parte iniziate ed eseguite già nel 2022/2023. Alcune attività saranno svolte dopo il 1 luglio 2023. </p>


QUESITO del 10/07/2023 - CALCOLO ACCANTONAMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 2% PER OPERE ASSOGGETTATE A REVISIONE PREZZI

Nel caso in cui, in applicazione ai disposti normativi relativi alla revisione prezzi per caro materiali discendenti dall'art. 26 del DL 50/22 (applicazione del prezzario regionale straordinario e successivi), il progetto esecutivo da porre a base di gara avesse un importo superiore ai precedenti livelli di progettazione, l'accantonamento previsto dall'art. 113 (2%) va determinato prendendo come base di calcolo l'importo lavori già assoggettato a revisione prezzi oppure quello precedente (prima dell'applicazione del prezzario regionale aggiornato)? Lo stesso vale anche per la fase della direzione lavori? Grazie


QUESITO del 19/06/2023 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

L’art. 45, c. 4, DLGS 36/2023 esclude di corrispondere gli incentivi ai dirigenti, in analogia a quanto previsto dall’art. 113 DLGS 50/2016. Tuttavia l’art. 8, c. 5, DL 13/2023 (convertito dalla L 41/2023) prevede che dal 2023 al 2026 gli enti inseriscano anche i dirigenti tra i destinatari dell’incentivo. Si chiede di sapere se tale disposizione è applicabile anche in costanza del DL 36/2023. Si ritiene la risposta favorevole perché: a) L’art. 8, c. 5, DL 13/2023 è norma speciale sia per il vigente DLGS 50/2016 che per il DLGS 36/2023, i cui contenuti sul punto sono analoghi; la specialità deriva dall'aver disciplinato una parte della materia incentivi in relazione solo al PNRR, in un’ottica di ulteriore incentivazione per finalità di raggiungimento degli obiettivi PNRR che permangono anche nell’applicazione del DLGS 34/2023; b) L’art. 8 dispone come obbligo l’inserimento dei dirigenti, proprio perché ciò risponde alla finalità di incentivare la realizzazione dei progetti PNRR; c) Il DLGS 36/2023 è stato emanato in data 30 marzo 2023 con entrata in vigore il successivo 31 marzo; Il DL 13/2023 è stato convertito dalla L 41/2023 del 21 aprile 2023, quindi in data successiva al DLGS 36/2023.


QUESITO del 07/06/2023 - ART.113 CO. 4 DEL D.LGS 50/2016 - UTILIZZO QUOTE DI INCENTIVO DEL 20%. (PUBBLICATO)

Con riferimento ai quadri economici degli interventi inerenti le linee di finanziamento a destinazione vincolata (assentite dai DM del MIT 49/2018 - 123/2020 - 224/2020 - 225/2021 - 141/2022 - 125/2022) è stato autorizzato all’Ente - inter alia - l’importo del fondo incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.lgs 50/2016 nella misura pari al 2% dei lavori. Il comma 4 del predetto articolo recita “Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità elencate nel comma 4 (acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie, implementazione di banche dati, attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento, svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici)”. Nel caso che ci riguarda, trattandosi di risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata, non utilizzabili quindi per le finalità di cui al comma 4, si chiede se sussista la possibilità di utilizzare le predette quote di incentivo (pari al 20% del complessivo fondo incentivo) per incrementare la quota di imprevisti dei quadri economici e ottemperare agli oneri derivanti dal regime speciale della revisione prezzi di cui all’ art.26 comma 1 del DL 50/2022.


QUESITO del 18/05/2023 - INCENTIVI PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA)

<p>La scrivente S.A. deve affidare Servizi Tecnici di ingegneria e architettura (SIA) per l’esecuzione di lavori con base d’asta superiore ai 100 milioni di euro. Detti SIA sono, singolarmente, di importo superiore a €500.000, fino ad un max di base d’asta di oltre€ 9 milioni; a tal fine ha provveduto alla nomina del RUP per ciascun intervento, dando atto di un tanto nella programmazione Biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024 e nella programmazione Triennale dei lavori pubblici 2023-2025. Si chiede: 1. se, nel caso di affidamento di SIA con base d’asta superiore a € 500.000, e quindi con nomina di un DEC, diverso dal RUP, l’affidamento dei contratti d’appalto dei SIA possano essere considerati autonomi rispetto al contratto d’appalto dei lavori e diano, pertanto, diritto al riconoscimento degli incentivi ex art. 113 del D.lgs. n.50/2016 e smi, secondo la disciplina, per questa Amministrazione regionale, prevista dal vigente “Regolamento per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture”, ovvero se l’affidamento dei contratti d’appalto dei SIA (con relativa nomina di un DEC, diverso dal RUP) debbano considerarsi “assorbiti” nell’affidamento del contratto d’appalto dei lavori, con conseguente inquadramento, ai fini della ripartizione degli incentivi ex art. 113 del D.lgs. n.50/2016 e smi nella disciplina relativa ai ll.pp., ossia nel caso di questa Amministrazione regionale, del “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici”; 2. se, sempre nel caso di affidamento, nell’ambito di un lavoro pubblico, di SIA con base d’asta superiore ai 500.000 euro, qualora la S.A. non disponga, per accertata carenza di organico, di professionalità interne, si possa procedere all’affidamento a soggetto esterno, in possesso di adeguata qualificazione, da nominare D.E.C., in analogia all’incarico di Direttore dei lavori.</p>


QUESITO del 20/03/2023 - RIPARTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Con Sentenza 05/06/2017, n. 13937 la Cassazione, secondo sua interpretazione dell'evoluzione dell'art. 18 della Legge n. 109/1994 ha ritenuto che l'attribuzione e quindi la quantificazione del fondo incentivante debba essere determinata in sede di contrattazione decentrata oltre ad essere stabilite le modalità ed i criteri di ripartizione da recepire in un regolamento adottato dall'Amministrazione. Questa sentenza desta molto stupore in quanto dalla lettura dettagliata dell'evoluzione normativo (dall'art. 18 della L. 108/1994 fino al vigente art. 113 dell D. Lvo n. 50/2016 ed infine all'art. 3 del DPCM n. 239/2021) appare più che chiara che la competenza della commissione trattante nella determinazione e quantificazione del fondo incentivante le sia stata esplicitamente sottratta già a partire dalla prima modifica all'art. 18 avvenuta ad opera del D.L. n. 101/1995, infatti al comma 1 sono state sostituite le parole "può essere individuata la quota ....." con "è ripartita la quota dell'1 per cento ......" (Addirittura nelle successive modifiche la commissione non è più menzionata fino alla modifica operata dalla L. n. 144/1999). Quindi con questa modifica viene prestabilita dalla stessa norma la misura del fondo incentivante all'1% senza alcun passaggio in commissione trattante. Per opportuna chiarezza sull'argomento ed in base ad una corretta lettura della evoluzione normativa in materia di fondo incentivante per le funzioni tecniche svolte da pubblici dipendenti si chiede parere se la quota percentuale del costo preventivato di un'opera da destinare alla costituzione del fondo incentivante debba essere obbligatoriamente concordata in sede di contrattazione decentrata o se la competenza della commissione trattante sia limitata solo alla determinazione delle modalità ed dei criteri di ripartizione che saranno recepiti in specifico regolamento adottato dall'amministrazione. In attesa si porgono distinti saluti


QUESITO del 10/03/2023 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL CODICE NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI.

<p>Sussistono opinioni divergenti riguardo alla corretta applicazione dell’istituto di cui all’art. 113 del Codice. In particolare si chiede se, gli incentivi per funzioni tecniche, possano essere corrisposti anche per le attività relative all’acquisto di forniture, servizi e lavori, appaltate tramite affidamento diretto sia puro (ossia con un solo preventivo agli atti) che a seguito di acquisizione di più preventivi quale best practice, entro le soglie di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi. Qualora sia possibile, esiste una soglia al di sotto della quale tali incentivi non devono mai essere erogati (Es.: singole procedure al di sotto di € 40.000 + IVA)? </p>


QUESITO del 03/03/2023 - ART. 113 DEL D LGS. 50/2016 QUESITI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.

In merito all'articolo in oggetto si chiede: 1 - se ai fini della sua corresponsione, possano essere considerate anche le procedure relative alle permute ed all'affidamento di concessioni; 2 - se il personale tecnico addetto all'ufficio cassa, deputato al pagamento delle fatture alle ditte, possa essere compreso nella ripartizione dell'incentivo e, se sì, in associazione a quale fase; 3 – se veramente tutti i dirigenti siano esclusi dalla sua corresponsione oppure solo alcuni, quali ad esempio i dirigenti di prima fascia o di livello apicale. In caso siano tutti esclusi, si creerebbe il paradosso che, nel caso di Stazioni Appaltanti ben qualificate, a fronte di una percezione dell'incentivo in misura pari a zero da parte dei dirigenti di seconda fascia firmatari del progetto per la fase di progettazione, del contratto per la fase di affidamento o del CRE/collaudo per la fase d’esecuzione, con relativa assunzione di rischi e responsabilità, il personale addetto alla sola preparazione delle pratiche si ritroverebbe, in taluni casi senza l'apposizione di alcuna firma, a percepire un trattamento economico complessivo annuale più alto dei predetti responsabili, in ragione del massimale lordo indicato al comma 3 dell'articolo in parola. Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 21/02/2023 - NOMINA DEL RUP E DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/2016 -CONFLITTO D'INTERESSI-

<p>Con riferimento all&#39;art. 31 del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui recita &quot;........ il RUP è nominato con atto formale dal soggetto responsabile dell&#39;unità organizzativa, che deve essere apicale, ....&quot; si chiede se il funzionario apicale di un piccolo comune (quindi non dirigente) può, con proprio provvedimento formale (determina) nominarsi RUP e se può stabilire, con lo stesso provvedimento di nomina, il valore dell&#39;incentivo di cui all&#39;art.113 del D.Lgs 50/2016 nel rispetto della percentuale oscillante tra quota minima e massima stabilita dal Regolamento Comunale in ragione delle specifiche responsabilità, della complessità dell&#39;opera e della sua natura, così come previsto dallo stesso Regolamento Comunale, senza incorrere nel conflitto d&#39;interessi, dando per acquisito che la liquidazione sarà effettuata da altro funzionario comunale apicale di settore diverso che verificherà l&#39;attività svolta dal RUP. </p>


QUESITO del 09/02/2023 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS N. 50/2016 - RIF. ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. N. 76/2020 - CHIARIMENTI

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 113 del Codice dei Contrati, si chiede se il riconoscimento degli incentivi sia dovuto anche nel caso di affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 (regime eccezionale e temporaneo), nei casi in cui il RUP proceda mediante richiesta di più offerte in riscontro alla quale però giunge una sola offerta. Preso atto l’art.113, comma 2, D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii prevede che: 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. Nello specifico, il Comune ha provveduto all’approvazione di un progetto esecutivo per l’effettuazione dell’ammodernamento del sistema di gestione delle colonnine dei servizi (acqua e luce) all’interno dell’area portuale per un importo dei lavori posto a base di “gara” pari ad € 88.650,00. Con successiva determina a contrattare prevista ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, si è stabilito: l’oggetto dell’affidamento, l’importo a base di “gara”, la procedura da utilizzarsi per l’affido dell’appalto in questione, ovvero l’invito a presentare offerta a n. 3 operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali in relazione all’appalto da affidare. Il RUP ha quindi individuato, secondo i criteri sopra descritti, n. 3 operatori economici scelti tra quelli registrati ed accreditati all’interno della piattaforma telematica in uso all’Amministrazione Comunale. All’interno della medesima piattaforma, si è avviata la procedura comparativa di scelta del contraente mediante l’invio ai 3 operatori economici, della lettera di invito riportante tutte le informazioni necessarie per l’espletamento di tale procedura di scelta ed anche il termine di scadenza di presentazione delle offerte. Alla stessa sono stati allegati tutti gli elaborati tecnici di progetto e la determina a contrattare. Alla scadenza del termine fissato, risulta pervenuta a sistema solo n. 1 offerta economica, e pertanto ritenuta la stessa congrua e conveniente per l’Ente, in ragione della tipologia e modalità della prestazione da eseguire e dei tempi concessi, si è proceduto ad affidare la prestazione all’O.E. ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. Si chiede se, nel caso in questione, considerando che il RUP ha svolto tutto quanto necessario al fine di espletare una procedura comparativa equivalente alle disposizioni di cui all’art.113, comma 2 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii, richiedendo n. 3 preventivi/offerte, ma a seguito della quale è pervenuta una sola offerta, siano riconosciuti e liquidati al personale dipendente impiegato nell’appalto, gli incentivi per funzioni tecniche previsti all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..


QUESITO del 31/12/2022 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

La vigente normativa (art. 113 del D.Lgs 50/2016) sembra confermare che la misura dell'incentivo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici sia esclusiva competenza della amministrazione appaltante. Dalla lettura dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016 sembra infatti che la commissione trattante debba esprimersi solo sulle modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentivante senza alcuna competenza nella quantificazione del fondo stesso. Si chiede pertanto se la commssione trattante debba effettivamente esprimersi solo sulle modalità e criteri di ripartizione del fondo incentivante stabiliti nell'apposito regolamento adottato dalla amministrazione pubblica appaltante o se sia obbligatoria la sua approvazione anche per stabilire il quantum dell'incentivo.


QUESITO del 13/12/2022 - UTILIZZO DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ACCANTONATE PER AQUISIZIONI PREVISTI DAL C. 4 ART. 113

In merito a quanto disciplinato dal c. 4 art 113 del D Dlgs n 50, ripreso in maniera quasi testuale nel Regolamento adottato dalla presente Stazione Appaltante, avendo la stessa accantonato negli anni una cospicua somma relativa al fondo “incentivi per le funzioni tecniche” non distribuite (cd 20% di legge) si richiedono chiarimenti in merito alle possibili tipologie di acquisizioni attraverso l’utilizzo di tale fondo. Si riportano alcune soluzioni elaborate dall’ente: 1) Acquisto di materiale giuridico a supporto delle procedure di acquisizione (Codice Appalti commentato, pubblicazioni inerenti alla disciplina degli appalti); 2) Predisposizione di processi che consentano un miglioramento informatico dell’ente volto a garantire la protezione dei dati riguardanti le procedure di gara e la conservazione della documentazione inerente. A tal fine l’ente intende acquisire: a. servizio di verifica della compliance GDPR secondo lo schema del Framework nazionale di Cyber security; b. servizio di Intrusion Detection con funzionalità di monitoraggio in tempo reale della rete; c. fornitura delle macchine virtuali/fisiche per l’installazione delle sonde per il sistema di Intrusion Detection; d. Conservazione sostitutiva certificata mediante archiviazione in cloud. 3) Formazione professionale dedicata da parte di consulente esperto di appalti; 4) Alta formazione professionale attraverso la partecipazione a convegni accreditati in materia di appalti; 5) Alta formazione professionale attraverso la partecipazione a master di alta qualificazione nel settore dei contratti. Si richiede, altresì, di suggerire ulteriori o alternative tipologie di beni o servizi da acquisire mediante il fondo. Inoltre, si chiede di chiarire cosa si intenda per “[omissis] il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, [omissis]”. In fine, per l’acquisto di beni e servizi mediante l’utilizzo del fondo si richiede quali informazioni sia opportuno riportare nei provvedimenti di acquisizione.


QUESITO del 24/11/2022 - ATTIVITA' INCENTIVABILI - VA ESCLUSA L'ACCENSIONE DI UN MUTUO

<p>Fasc. 3902/2022 (URCP 55/2022)</p><p>Oggetto: Quesito in merito all’applicazione dell’articolo 113 del codice dei contratti pubblici in caso di svolgimento di funzioni amministrative. L’attività relativa all’accensione del mutuo per il finanziamento dell’opera non possa rientrare tra le attività incentivabili?</p>


QUESITO del 13/10/2022 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART.113 DEL D. LGS. 50/2016. APPALTI MISTI DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE

Questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta n.2019/G/00207 ha approvato il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 diversificando la disciplina per l’erogazione degli incentivi relativi ai lavori da quella degli incentivi relativi ai servizi e alle forniture in considerazione della diversità delle fattispecie regolamentate. Nel 2018, tramite procedura ristretta di cui all’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 di rilevanza comunitaria, è stato affidato l’appalto misto di servizi, lavori e forniture denominato “Global service della rete viaria del Comune di Firenze”, con prevalenza di servizi. Con il presente quesito si chiede se la normativa regolamentare da applicare per la distribuzione dell’incentivo debba seguire la regola delle attività poste in essere per l’esecuzione dell’appalto e quindi: per le attività svolte in relazione ai lavori applicare la disciplina regolamentare per la distribuzione dell’incentivo relativo ai lavori (che tra l’altro prevede come attività incentivabili quelle specifiche dei lavori pubblici quali il Direttore dei lavori) e per le attività relative ai servizi e alle forniture applicare la disciplina regolamentare per la distribuzione dell’incentivo relativa ai servizi e alle forniture (che prevede come attività incentivabili quelle specifiche dei servizi e forniture quali il Direttore dell’esecuzione). In alternativa, trattandosi di unico appalto con prevalenza servizi, se sia necessario seguire la regola dettata dall’art. 28 del D.Lgs. 50/2016 per le aggiudicazioni dei contratti misti di appalto anche per la distribuzione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e quindi, per tutte le attività poste in essere per l’esecuzione dell’appalto, a prescindere dalla tipologia a cui esse afferiscono, ripartire l’incentivo secondo la disciplina regolamentare relativa ai servizi e alle forniture.


QUESITO del 13/10/2022 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART.113 DEL D. LGS. 50/2016: ACCORDI QUADRO CALCOLO DELL’IMPORTO DEL FONDO

In riferimento ad accordi quadro di lavori affidati a seguito di procedura aperta o negoziata si chiede se l’ammontare del fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016 debba essere calcolato sull'ammontare dell’importo lavori posto a base di gara per l’aggiudicazione dell’accordo quadro, oppure sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo affidato nell’ambito dell'accordo quadro stesso al lordo del ribasso d’asta offerto dall’appaltatore. Si evidenzia che in questa seconda ipotesi, qualora la stazione appaltante intenda impiegare l’intero importo stanziato per l’accordo quadro, l’importo netto complessivo di tutti i contratti applicativi potrebbe raggiungere il valore dello stanziamento iniziale (importo posto a base di gara) e, conseguentemente, l’importo complessivo dell’incentivo risulterebbe superiore a quello determinato secondo la prima ipotesi.


QUESITO del 13/10/2022 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART.113 DEL D. LGS. 50/2016. CUMULO DI ATTIVITÀ INCENTIVABILI

Per i casi in cui, nell’ambito di un singolo appalto, un unico soggetto debba svolgere, come previsto dalla normativa in vigore, più attività considerate dal regolamento separatamente ai fini dell’incentivo, si chiede se sia legittimo compensare le diverse attività svolte sommando le relative percentuali previste dal regolamento, oppure se sia necessario limitare tale compenso alla percentuale relativa all’attività prevalente. In particolare, quale specifica applicazione del suddetto quesito, si chiede se nel caso di Responsabile unico del procedimento che, ai sensi del comma 6, lett. d) dell’art. 26 del D.Lgs.50/2016, per i lavori di importo inferiore al milione di euro svolge anche l’attività di valutazione preventiva dei progetti si possano incentivare entrambe le attività svolte (RUP e valutazione preventiva del progetto) ognuna con le relative aliquote previste dal regolamento comunale, oppure sia necessario incentivare solo l’attività del RUP con la aliquota per essa prevista.


QUESITO del 26/09/2022 - INCENTIVABILITÀ RINNOVI, PROROGHE E ALTRE OPZIONI - ART. 113 DEL CODICE

Con la presente si richiede se siano incentivabili le attività finalizzate all'attuazione di eventuali rinnovi, proroghe o altre opzioni previste dalla documentazione di gara e quantificate nell'ambito dell'importo massimo stimato di cui all'art. 35 del Codice. Alla soluzione negativa condurrebbe la lettera dell'art. 113, nella parte in cui, per la quantificazione del fondo destinato agli incentivi, riferisce la quota del 2% alla sola "base di gara" (che, come noto, non comprende le opzioni). A ciò si aggiunga la pronuncia della C. conti, Sez. contr. Lombardia n. 64 del 2022 che, ammettendo la modifica (rectius "incremento") del fondo nei soli casi di modifiche contrattuali dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili, esclude implicitamente che per rinnovi, proroghe e altre opzioni, un incremento del fondo possa avvenire successivamente (ad esempio, al momento dell'impegno di spesa finalizzato all'attivazione degli stessi).


QUESITO del 02/09/2022 - DISCIPLINA DEL FONDO IN CASO DI RICORSO A CENTRALI COMMITTENZA - DIFFERENZA TRA I COMMI 2 E 5 DELL'ART. 113 DEL CODICE

Con riferimento all'apparente contraddittorietà tra le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 113 del Codice si chiede se sia corretta l'interpretazione della C. conti sez reg Lombardia n. 37 del 2020 secondo cui <>. Si richiede, in particolare, se al c. 5 possa attribuirsi la portata espansiva proposta dalla Corte, tale da riconoscere l’incentivo anche per le attività escluse dall’elenco tassativo di cui all’art.113, c. 2 ma rientranti tra le ausiliarie di cui all’art. 3, c. 1, lett. m).


QUESITO del 31/08/2022 - DIRITTO ALL'INCENTIVO E CONDIZIONE DI INCENTIVABILITÀ DELLE FUNZIONI TECNICHE

Con riferimento all'art 113, si richiede se il diritto del dipendente alla corresponsione dell'incentivo sorga a seguito del mero accertamento dell'effettivo svolgimento di una delle attività di cui al comma 2, ovvero se questo sia condizionato al raggiungimento di una determinata fase della procedura di acquisizione. Si pensi, a titolo esemplificativo alle attività svolte dal soggetto incaricato della programmazione di un investimento a cui non si sia dato seguito, oppure alle attività del RUP e degli incaricati della predisposizione di una procedura di gara che sia, successivamente, andata deserta. In tutti i predetti casi, infatti, appare opportuno condizionare la nascita del diritto all'incentivo, alla stipula del contratto o, quantomeno, alla effettiva aggiudicazione dell'appalto.


QUESITO del 30/08/2022 - ATTIVITÀ INCENTIVABILI AI SENSI DELL'ART 113, C. 2 DEL CODICE - PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI

Con riferimento alle attività incentivabili di cui all'art 113, c. 2 del Codice, si sottopone il quesito all'interpretazione della locuzione "attività di programmazione della spesa per investimenti". In particolare, si richiede se la norma si riferisca all'attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice, ovvero alle attività connesse alla redazione del bilancio previsionale.


QUESITO del 26/08/2022 - ACCANTONAMENTO E PREVISIONE DELL'INCENTIVO NEL QUADRO ECONOMICO COME CONDIZIONE DI INCENTIVABILITÀ - ART 113 CODICE

Con riferimento alla novella normativa di cui all’art. 5, c. 10 del D.L. 121 del 2021, con la quale si prevede che debba riconoscersi l’incentivo di cui all’art. 113 del Codice anche alle attività relative ad appalti eseguiti prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 113 comma 3, purchè inerenti a procedure avviate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 50 del 2016, si richiede se il diritto del dipendente all’incentivo resti, in ogni caso, condizionato al preventivo accantonamento delle relative somme in sede di redazione del quadro/prospetto economico dell’intervento. La soluzione affermativa è, infatti, imposta dall’inciso contenuto nel comma 10 dell’art. 5, del citato Decreto legge in base al quale “gli oneri […] fanno carico agli stanziamenti GIÀ accantonati per i singoli appalti”, nonché dall’unanime giurisprudenza contabile secondi cui “le condizioni di carattere generale che, in base all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, […] sono così enucleabili: a) […]; b) […]; c) che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara […]”.


QUESITO del 14/07/2022 - ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016-GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI DI BIBLIOTECA-UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Spett. Servizio Supporto Giuridico, L’Università degli studi di Trieste ha indetto una gara d’appalto per l’affidamento pluriennale dei Servizi Integrati di Biblioteca, per una durata certa di anni 4 e un importo a base di gara di Euro 3.008.000,00, più euro 28.000,00 per oneri sicurezza Covid-19, IVA esclusa e con la facoltà di opzione di rinnovo per 2 anni, più ulteriori 2 anni e una proroga tecnica per un massimo di un anno, per un valore massimo complessivo del contratto, tenuto conto anche degli eventuali rinnovi e proroga, di Euro 6.768.000,00. Si è provveduto alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed è stato accantonato l’importo necessario alla corresponsione dell’incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del Codice dei Contratti, calcolato secondo il regolamento adottato dall’Ateneo, il quale prevede criteri decrescenti di graduazione della percentuale all’aumentare del valore dell’appalto. Dovendo procedere alla liquidazione dell’incentivo a favore delle figure che hanno operato nella programmazione e gestione dell’appalto, si chiede se sia corretto calcolare la quota dell’incentivo per la fase della programmazione e quella relativa alla predisposizione e controllo delle procedure di gara avuto riguardo all’intero valore stimato dell’appalto, tenuto conto anche degli eventuali rinnovi e proroga, per un importo pari ad Euro 6.768.000,00. Si chiede, inoltre, se sia corretto calcolare la quota di pertinenza del RUP e del DEC avuto riguardo all’intero valore stimato dell’appalto, tenuto conto anche degli eventuali rinnovi e proroga, pari ad Euro 6.768.000,00, ovvero al solo importo a base di gara (parte certa) pari ad Euro 3.008.000,00. Nell’ipotesi di applicazione del secondo criterio, si chiede se, al realizzarsi di ciascuna proroga, debba essere corrisposto l’incentivo, accantonato fin dall’approvazione dell’affidamento, e se il medesimo debba essere calcolato applicando i criteri decrescenti di graduazione della percentuale a partire dall’importo del rinnovo sommato all’importo a base di gara, oppure calcolato sul solo importo del rinnovo. Grazie e cordiali saluti


QUESITO del 13/07/2022 - ACCORDO AZIENDALE TRA AMMINISTRAZIONE CONSORZIO ED RSA PER APPLICAZIONE ART. 113 D.LGS 18/4/2016 N° 50

Premessa: Poichè l'Art. 113 D.lgs. 18/4/2016 n° 50 nel secondo comma, secondo capoverso recita "Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti"; Si chiede: L'Amministrazione del Consorzio di Bonifica avendo in organico dipendenti i quali, come previsto nei profili professionali indicati nel CCNL dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario, sono stati assunti e inquadrati anche a seguito di promozioni specificatamente per compiere le funzioni tecniche di cui all'Art. 113, può incamerare gli incentivi de quo nei capitoli di bilancio dell'Ente senza ripartirlo ai dipendenti? In altri termini, essendo i dipendenti dell'Ente già remunerati per svolgere tali funzioni che non sono, pertanto, accessorie o occasionali ma sostanziali e peculiari dell'inquadramento in essere e previsto contrattualmente, può evitare di dare gli incentivi e considerarli "propri" essendo comunque già state pagate le prestazioni facendo parte del normale mansionario di ogni dipendente eventualmente interessato dai profili professionali di cui all'Art. 113? In tal modo, si eviterebbe di pagare due volte la stessa prestazione e l'Ente recupererebbe parzialmente i costi sostenuti per l'espletamento di questi lavori. Grazie.


QUESITO del 11/07/2022 - CALCOLO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS.50/2016

In riferimento alla questione in oggetto chiedo cortesemente se l'importo sul quale effettuare il calcolo degli incentivi delle funzioni tecniche comprende anche il costo stimato degli eventuali rinnovi e/o proroghe previsti nei documenti di gara.


QUESITO del 21/06/2022 - ART. 113 D. LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTI DIRETTI

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 113 del Codice dei Contrati, si chiede se il riconoscimento degli incentivi sia dovuto anche nel caso di affidamento diretto dei lavori. Si ritiene che la dicitura “…in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara …” intende indicare univocamente un determinato importo di riferimento e non certo far dipendere l’incentivo dalla procedura di individuazione dell’esecutore dei lavori e/o servizi e/o forniture; una lettura dell’art. 113 c. 2 Codice contratti, che limiti il riconoscimento dell’incentivo in caso di affidamenti diretti, oltre a non rispondere alle finalità delle norma, comporterebbe la conseguenza che due situazioni esattamente uguali e diverse nella sola fase di scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori, siano trattate in modo diametralmente opposto per tutte le attività che la norma intende incentivare a (fronte di assunzioni di ulteriori e diverse responsabilità), fatto contrario al fine del dispositivo e palesemente illogico. Tale lettura è coerente con il parere espresso dalla Dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 20 luglio 2021 n. 1357, nel quale si legge che “… la scelta del contraente costituisce solo una tra le fasi alle quali la legge ricollega un incentivo in relazione alla prestazione tecnica svolta dal personale dell’amministrazione, per cui la fattispecie considerata potrebbe dar luogo ad una riduzione, ma non all’esclusione dell’incentivo, che permane per le altre attività espletate in relazione al contratto (programmazione della spesa, valutazione preventiva progetti ecc.), nell’esercizio di funzioni tecniche …”. Si chiede cortesemente un vs. parere al riguardo grazie


QUESITO del 29/05/2022 - ART. 113 D.LGS. 113 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE: SUPERAMENTO DEL TETTO STIPENDIALE

Con D.M. 4 ottobre 2021, n. 204, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 289 del 04-12-2021, entrato in vigore in data 19/12/2021, è stato approvato il "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Il comma 3, dello stesso art. 113, dispone, tra l'altro, che "gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo." L'art. 93, comma 7-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014, disponeva che "a valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare." Come noto dalla data di entrata in vigore dell'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014 fino alla entrata in vigore del D.M. 4 ottobre 2021, n. 204, il personale del MIMS non ha percepito l'incentivo per le funzioni tecniche. Orbene, dal calcolo dell'incentivo per le prestazioni rese dal 2014 fino all'attualità, sono stati rilevati superamenti del tetto stipendiale annuale lordo, statuito prima dall'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e sss.mm.ii. come confermato dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per quanto sopra si chiede se il tetto stipendiale va considerato per ogni singolo anno di maturazione dell'incentivo, anche se corrisposto in una unica soluzione, o sull'importo totale risultante dalla somma delle quote di incentivo maturate negli anni precedenti.


QUESITO del 17/05/2022 - RICHIESTA PARERE INTERPRETAZIONE NOSTRO REGOLAMENTO INCENTIVI TECNICI

Si chiede una vostra interpretazione riguardo l'applicazione del nostro regolamento relativo agli incentivi delle funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs.50/2016. In particolare il nostro regolamento all'art.4 comma2 così recita: Nel caso in cui il personale interno abbia solto le sole funzioni di RUP (pertanto qualora tutte le restanti funzioni/attività siano state affidate all'esterno dell'ente) potranno essere liquidati gli incentivi relativi alle attività di RUP (e i suoi eventuali collaboratori tecnici e amministrativi qualora vi siano figure interne all'ente che abbiano supportato le attività del RUP) nella misura percentuale indicate nel presente articolo incrementata nella percentuale del 50% in ragione dell'obbligo di coordinamento e di controllo dell'operato degli incaricati soggetti esterni all'ente e delle conseguenti responsabilità amministrative, erariali, civili e penali in capo allo stesso RUP (ed agli eventuali suoi collaboratori). Poi segue una tabella in cui viene ripartito l'80% del 2% come segue: 1-responsabile unico del procedimento e programma spesa 30% 2-Istruttore tecnico responsabile della verifica del progetto per la validazione 10% 3-Istruttore tecnico o amministrativo incaricato per la predisposizione delle procedure di bando di gara e esecuzione del contratto 25% 4-tecnico incaricato per la direzione dei lavori 25% 5-Tecnico incaricato per il collaudo amministrativo o per il certificato di regolare esecuzione 10% Ora la domanda: secondo voi l'incremento nella misura percentuale del 50% di cui al comma 2 da liquidare al RUP quando deve essere applicata? Quando svolge solo l'incarico rup ossia solo punto 1? O anche quando viene svolto all'interno oltre che incarico rup punto 1 altre funzioni es. anche punto 2 o punto 3?


QUESITO del 17/05/2022 - POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA

In relazione a quanto in oggetto si chiede se l'istituto della garanzia definitiva va applicato anche negli affidamenti diretti tramite ODA su MEPA ex art. 36, comma 2, lett. a D.Lgs 50/2016. Di conseguenza, si chiede, in caso di risposta affermativa, come può essere applicato il miglioramento del prezzo di aggiudicazione nell'ODA. Grazie.


QUESITO del 28/04/2022 - INCENTIVI ART.113 DLGS.50/2016 FUNZIONI TECNICHE

Buongiorno, sono a richiedere se gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del dlgs. 50/20216 sono compresi o esclusi dai limiti percentuali previsti dalla Circolare n.4 del Ministero dell'economia e delle finanze prot.8432 del 18/01/2022 per le spese tecniche, parametrate all'importo lavori IVA inclusa ammesso a finanziamento. si porgono cordiali saluti. arch.Raffaella Bonfiglio


QUESITO del 27/04/2022 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

L’art. 13-bis della Legge n. 114/2014 ha introdotto l’art. 93 comma 7-ter al D.Lgs. N. 163/2006 e si.mm.ii. In cui viene statuito che “L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo…..”. Orbene, si chiede a codesto organo di Supporto Giuridico se: 1) per un’opera, il cui bando di gara è stato pubblicato e il cui contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 114/2014, l’incentivo per le funzioni tecniche deve essere calcolato con i criteri dello stesso art. 93, comma 7-Ter, del D.Lgs n. 163/2006 e se.mm.ii.e, quindi, con la riduzione del 20% del fondo per incentivo, ovvero con i criteri dell’art. 92 dello stesso D.Lgs 163/2006 e si.mm.ii., vigente alla data della pubblicazione del bando e della stipula del contratto; 2) l’incentivo di un’opera, il cui bando di gara è stato pubblicato e il cui contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 114/2014, deve essere calcolato ai sensi del Regolamento di attuazione, vigente all’epoca della pubblicazione del bando di gara, di cui al D.M. n. 555/99.


QUESITO del 21/03/2022 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 CODICE APPALTI)

"L’ANAC, con atto di segnalazione n.1 del 09.03.2021, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.204 del 09.03.2021, avente ad oggetto l’art.113 del D.Lgs.n.50/2016, ha evidenziato come le disposizioni in esso contenute siano riferite solo agli appalti di lavori, servizi e forniture, tanto da escluderne l’applicazione sia alle concessioni che al partenariato pubblico privato, come stabilito anche dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.15/SEZAUT/2019/QMIG dell’11.06.2019. Nel medesimo atto, l’ANAC, evidenziando che le attività oggetto di incentivazione ai sensi dell’art.113, comma 2, del Codice interessano anche i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, ha segnalato l’opportunità di una modifica legislativa, al fine di estendere l’applicazione dell’art.113 ai contratti di cui alla Parte III e alla Parte IV del medesimo Codice. Alla luce delle ragioni espresse nei suddetti atti, con il presente quesito si richiede il parere in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui al citato art.113 anche alle procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel Codice del Terzo settore, in particolare alla procedura di co-progettazione che si svolga applicando per analogia il Codice dei Contratti Pubblici al fine di tutelare la concorrenza anche fra enti del terzo settore. Restando in attesa di riscontro, si ringrazia per la collaborazione Avv. Donatella Testani


QUESITO del 15/02/2022 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER APPALTI A CAVALLO TRA IL DECRETO

L'introduzione della disposizione transitoria e di coordinamento di cui all'art.216 c.1 D. Lgs. 50/2016, ha stabilito che le disposizioni introdotte, si applicano alle procedure bandite dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice. La "mera" interpretazione letterale della disposizione in argomento condurrebbe, pertanto, alla conclusione che per bandi pubblicati antecedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs.50/2016, si dovrebbe invece seguire la previgente disciplina (D. Lgs. 163/2006), oggi abrogata!!! La Segreteria Generale del ns. Comune, ha chiesto l'annullamenti di alcuni provvedimenti con i quali sono stati erogati incentivi ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 al personale tecnico coinvolto in un appalto di servizi e lavori bandito con il D. 163/2006 ed attualmente in corso di svolgimento. Orbene, atteso che l'istituto dello incentivo pone la propria "ratio" nel favorire l'ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amm.ne (c.d. principio di autosufficienza organizzativa), appare inverosimile che il nuovo Codice possa invece sopprimere il diritto soggettivo retributivo per il personale in questione al pagamento del "salario accessorio" rappresentato dagli incentivi di cui all'art.92 del D. "De Lise" (come richiesto dal Segretario Generale), consentendo, INVECE, al personale di un stesso appalto, in vigenza del nuovo codice, di godere di tale vantaggio. La Corte dei Conti - Sezione Autonomie, in varie adunanze, si è orientata, coerentemente al principio del "tempus regit actum" che ciascuna delle fasi di un appalto (es. liquidazione incentivi) debba essere sottoposta alla disciplina della legge vigente in cui essa viene compiuta. Ciò detto, si interpella Codesto Supporto Giuridico affinché formuli il proprio parere in ordine al riconoscimento nella situazione "de quo", degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 anche in favore del personale coinvolto in un appalto antecedente il 2016 ed ancora in corso.


QUESITO del 14/01/2022 - INCENTIVO

Si chiede se sia legittimo retribuire, nell'ambito del compenso incentivante (art. 113, D.Lgs. 50/2016), la funzione di apposizione del visto di regolarità contabile (art. 183, co. 7, d.lgs. n.267/2000) in capo al del Servizio finanziario dell'Ente (a ciò istituzionalmente preposto), sulle determine redatte e firmate dal Settore tecnico. Si chiede se in meritano risultano pronunce da parte della Corte dei conti Si ringrazia e si segnala l'urgenza


QUESITO del 09/12/2021 - D.LGS DEL 18/04/2016 N. 50 - ART. 113 (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE)

Buongiorno pongo questo quesito. Sono un dipendente della Regione Campania incardinato presso il Genio Civile di Avellino. Nel corso degli ultimi anni ho diretto molti interventi di Somma Urgenza, con affidemanto diretto, ma a me e ai miei colleghi che, a vario titolo, hanno preso parte all'Ufficio di Direzione lavori, non è mai stato pagato l'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 anche se impegnato. La motivazione sembrerebbe che non sia stata esperita la gara di appalto. È possibile questa cosa? Grazie


QUESITO del 09/11/2021 - EFFICACIA TEMPORALE DISPOSIZIONI NORMATIVE - INCENTIVI INERENTI LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 E ART. 21, D.LGS. N. 50/2016).

Si chiede se l'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 trovi applicazione a un affidamento effettuato nella vigenza della disposizione richiamata, ai sensi dell'art. 57, co. 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in considerazione della data di pubblicazione del bando (marzo 2016). Si chiede cioè se anche in questa ipotesi debba ritenersi derogato il principio secondo il quale l'applicabilità di una disposizione normativa è valutata in base all'entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando, sulla scorta delle considerazioni riportate nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 6 settembre 2017. Analogamente, si chiede se l'acquisto così effettuato (ripetizione di servizi analoghi) sia soggetto a programmazione ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendone i presupposti.


QUESITO del 02/11/2021 - RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS 50/2016

A seguito della conclusione di un accordo quadro, senza gara, con un solo operatore economico, questo comune con apposito contratto di servizio ha provveduto ad affidare il servizio di trattamento dei rifiuti urbani e della frazione organica a tale operatore economico. ciò posto, si interpella Codesto Spettabile Ministero affinché formuli il proprio parere in ordine al riconoscimento, in tale situazione, degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 de D.lgs 50/2016 in favore del soggetti ivi elencati.


QUESITO del 20/09/2021 - INCENTIVI TECNICI - MODIFICA D.L. 10.09.2021 N. 121

Come bisogna interpretare la modifica introdotta dal DL 121/2021 nella parte in cui prevede che: "Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia’ accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti"? Si chiede, in particolare, se con questo dettato normativo viene superato il problema della riconducibilità dell'incentivo, ex D.Lgs. 50/2016 maturato dalla sua entrata in vigore e fino al 1.1.2018, nell'ambito del trattamento accessorio del personale.


QUESITO del 06/09/2021 - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 SPESE TECNICHE INTERNE AMMISSIBILI

Premesso - che è stato individuato quale Soggetto Beneficiario di un finanziamento, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, un Ente Pubblico Economico (Consorzio di Sviluppo Industriale) e che tale Ente ha, all’interno della propria pianta organica, apposito Settore per la Progettazione e Programmazione dotato di competenze specifiche per la progettazione di lavori di particolare rilevanza, tra le altre e al caso di specie, ambientale e tecnologica così come novellato dall’art. 23 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente; - che al Settore di cui sopra, per esplicito incarico interno all’Ente, è stato demandato di provvedere alla redazione delle varie fasi progettuali, predisponendo tutti gli elaborati tecnici ai sensi del DPR n.207/2010 e smi in vigenza ex art. 216 c.4 del D.lgs. n. 50/2016, inerenti al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo ed Esecutivo nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento finanziato; - che alla data della presente, è stato predisposto ed approvato dal Soggetto Beneficiario il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE); - che il quadro economico del PFTE approvato presenta nella voce SPESE TECNICHE specifiche poste economiche derivate dall’applicazione del DM 17/06/2016 (tariffe) dedicate all’individuazione delle competenze tecniche interne da riconoscere all’Ente per la redazione di tutti i livelli di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; - che tali spese presentano tutte le caratteristiche di ammissibilità richieste dall’art. 2 del DPR n.22/2018 - “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”; tutto ciò premesso, con il presente quesito, si chiede se possono ritenersi ammissibili a finanziamento e gravanti sullo stanziamento previsto per la realizzazione dell’opera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente, le poste economiche previste quali SPESE TECNICHE per la redazione di tutti i livelli di progettazione e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esplicitamente escluse dall’incentivo di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente, da riconoscere all’Ente, quale Soggetto Beneficiario che opera utilizzando le proprie risorse specialistiche interne, e che verranno giustificate, in analogia con quanto avviene relativamente alla rendicontazione del personale interno dai regolamenti europei per altre tipologie di fondi, come FESR e programmi di cooperazione territoriale europea, mediante, a titolo esemplificativo, Buste Paga, F24 e relativi mandati di pagamento quietanzati, Time-sheet per singolo dipendente impegnato attestante il tempo dedicato al progetto e le attività svolte nonchè prospetto riepilogativo che indichi, per ogni dipendente, l’inquadramento contrattuale – profilo professionale nonché la determinazione del costo unitario espresso in ore, beninteso che i compensi indicati all’interno del quadro economico e determinati con l’applicazione del DM “Tariffe” siano da intendere quale tetto massimo di spesa.


QUESITO del 01/09/2021 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Si chiede se, ai sensi dell'art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016, è corretta l'interpretazione che segue: Nel caso di risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata, si prevede nel quadro economico di un lavoro la quota dell'80% del fondo per il compenso incentivante da distribuire ai dipendenti sulla base del regolamento approvato; mentre il 20% destinato al fondo innovazione non può essere previsto nè stanziato in quanto il lavoro è finanziato da fondi vincolati.


QUESITO del 30/04/2021 - PARERE IN MERITO ALLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO INIZIALE

Buongiorno, vorrei ricevere informazioni in merito al Bando (LAVORI DI PRIMO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CHIEVE) previsto dalla Legge n. 160 del 2019 e in particolare in rifermento agli articoli 4 (Revoca delle assegnazioni dei contributi) e 6 (Rendicontazione e controlli a campione). Domande: 1) è possibile modificare il quadro economico inserendo il pagamento del DDL e del RUP (subentrato in fase di approvazione) che nel quadro economico iniziale non era stato previsto (lavori terminati il 31/12/2020 e già fatturati e pagati). Il quadro economico deve essere chiuso nel 2021. 2) a fronte dei ribassi d’asta avvenuti e degli imprevisti non verificatesi si è determinato un avanzo di spesa di 2.447,39 €, pertanto è possibile destinare tale somma per pagare il DDL e il RUP? 3) per la modifica del quadro economico, con l’inserimento delle figure DDL e RUP, non previste nel quadro economico di partenza, è necessaria l’autorizzazione di un organo comunale (Giunta) o di una figura di responsabile altro. (Sindaco)? 4) può bastare la modifica apportata al quadro economico dal RUP, dopo aver emesso il Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determina? Visti e considerati gli articoli art. 4 al punto 2. e art. 6 al punto 1. relativi al Bando in oggetto, sembrerebbe possibile questa operazione (avanzo utilizzato per ulteriori investimenti). 5) cosa si intende per “ulteriori investimenti”? Distinti saluti


QUESITO del 06/04/2021 - ODA MEPA - ESONERO GARANZIA DEFINITIVA - AMMESSO

Si richiede il parere di codesta Amministrazione in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 103, c. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui prevede che "L'esonero dalla prestazione della garanzia (...) è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione". In particolare si chiedono chiarimenti in ordine alla concreta modalità applicativa di detta norma con riguardo agli affidamenti diretti, stante la mancanza di un autentico procedimento di aggiudicazione. Il miglioramento del prezzo eventualmente da richiedere all'operatore economico sarebbe, nella sostanza, un miglioramento del preventivo acquisito dalla stazione appaltante, che comporta un aggravamento procedurale non giustificato dalla lettera della norma, così come dal complesso assetto normativo che tende alla massima semplificazione degli affidamenti senza gara. Inoltre, con particolare riferimento agli affidamenti diretti effettuati tramite OdA sul MePA, la richiesta di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione mal si concilia con il citato strumento di acquisto (non già strumento di negoziazione) in quanto inscrivibile nel genus offerta al pubblico, rispetto alla quale l'accettazione determina la conclusione del contratto senza ulteriori margini di negoziazione. Nella prassi applicativa, peraltro la richiesta di un miglioramento del prezzo di un prodotto "a catalogo" comporta sovente il rifiuto dell'ordine da parte dell'operatore economico.


QUESITO del 06/10/2020 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Relativamente all’articolo 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016 nella parte in cui recita che “gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione”, si chiede se questi importi devono essere erogati in busta paga al netto, secondo l’esempio che segue: Importo dell’appalto posto a base di gara = € 1.000.000,00. Fondo incentivi per funzioni tecniche (2% dell'importo dell’appalto) = € 20.000,00. Importo da ripartire al personale (80% del fondo) = € 16.000,00. Importo da erogare al personale in busta paga = € 16.000,00 netti.


QUESITO del 15/09/2020 - QUESITI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI ECONOMICI PER FUNZIONI TECNICHE

Con deliberazione in data 30/4/2019 questo ente ha approvato il regolamento per il riconoscimento di incentivi economici per funzioni tecniche ex D.lgs 50/2016, art. 113. La Corte dei Conti ha avuto modo di occuparsi più volte più volte degli incentivi per le funzioni tecniche, precisando molti degli aspetti di dubbia interpretazione. Rimane tuttora da meglio definire, a giudizio di chi scrive, l' elevata complessità delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria incentivabili. Dice la Corte, sezione delle autonomie, n. 2/2019 che " Negli appalti di lavori di manutenzione è possibile realizzare, in astratto, tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell’art. 113, anche se, in concreto, le stesse risultano compatibili con interventi di manutenzione (soprattutto straordinaria) contrassegnati da elevata complessità , i quali possono richiedere, da parte del personale tecnico amministrativo, un’attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture. ...omissis… Presupposto …omissis... è che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano “necessarie” per consentire “l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”. L’attività manutentiva, pertanto, deve risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all’amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l’efficienza e l’efficacia della spesa." A giudizio di chi scrive, pertanto, per quanto non tutte le attività manutentive possono essere incentivate, vanno individuate quali tipologie di opere manutentive, correlate alle attività ... di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture …. che giustificano il supplemento di attività indicato dalla Sezione delle Autonomie. Non si ritiene che procedure complesse, quali ad esempio l’Accordo Quadro, non siano incentivabili per il solo motivo che hanno ad oggetto interventi manutentivi, servizi o forniture, quando comportano attività di analisi del mercato, verifica e valutazione degli atti progettuali, impostazione e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione dei lavori o dei contratti. Una lettura contraria significherebbe che qualsiasi attività manutentiva, che sia essa più o meno semplice da eseguirsi tecnicamente (ancorchè qualificabile come lavoro pubblico - vedasi la manutenzione ordinaria/rifacimento della segnaletica orizzontale, le ritinteggiature interne, i tappetini stradali), non sarebbe incentivabile malgrado venga programmata, fatta oggetto di progetto e messa a gara, ancor più con procedure complesse. I quesiti che si pongono pertanto sono i seguenti: 1) se sia condivisibile che l'elevata complessità derivi sia della procedura amministrativa seguita e dall'esistenza di programmazione e progettazione sottostante sia dalla natura dei lavori manutentivi da realizzarsi, anche in considerazione del cambio di impostazione che negli anni ha avuto l’istituto dell’incentivazione, che da incentivo premiante per la progettualità e l’assunzione di responsabilità tecniche ha virato verso il riconoscimento economico di un “processo amministrativo” che coinvolge più professionalità, quindi non legate alla complessità tecnica o meno della tipologia dei lavori; 2) se sia condivisibile esemplificare le casistiche e normare nel regolamento le fattispecie di lavori manutentivi incentivabili, individuando, in tale sede, la fattispecie più semplici da escludersi dall'incentivo.


QUESITO del 07/02/2020 - INCENTIVI TECNICI NEGLI APPALTI DI SERVIZI

Il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016, approvato nel 2018 dalla Giunta Comunale, prevede tra l’altro il riconoscimento degli incentivi anche per l’affidamento di servizi solo in ipotesi che “l’importo a base di gara sia di valore superiore ad euro 500.000,00…”. Occorre preliminarmente chiarire la differenza tra importo a base d'asta e valore stimato dell'appalto. L'espressione "importo massimo stimato come valore contrattuale dell'appalto" di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, si riferisce al valore stimato di un appalto pubblico. Tale valore non è lo stesso dell'importo a base d'asta (che a sua volta si compone dell'importo a base d'asta soggetto a ribasso e dell'importo a base d'asta non soggetto a ribasso). Diversamente, l'importo a base d’asta è il valore di riferimento per la presentazione delle offerte economiche da parte dei concorrenti; ai fini della determinazione dello stesso non occorre tener conto di eventuali opzioni. Questo Comune deve affidare il servizio di pulizia della biblioteca comunale, dell'asilo nido e degli impianti sportivi per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 con possibilità di ripetizione di ulteriori anni tre. L'importo complessivo a base d'asta per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 è pari ad euro 340.000,00 al netto di iva, mentre l'importo complessivo stimato d’appalto per tutto il periodo contrattuale compreso il rinnovo è pari ad euro 680.000,00 al netto di iva. A tal fine si intende ricorre ad una procedura aperta, ai sensi degli artt.35 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Alla luce di quanto sopra, posto che il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016 parla di “base dì gara” e prevede il riconoscimento degli incentivi anche per l’affidamento di servizi solo in ipotesi che “l’importo a base di gara sia di valore superiore ad euro 500.000,00…”, si chiede di sapere se sono dovuti gli incentivi tecnici per la gara di cui in premessa (che ha una base d’asta di € 340.000,00) e qual è l’importo da prendere in considerazione ai fini della determinazione (l’importo della base d’asta? Oppure l’importo complessivo stimato dell’appalto di cui all'art. 35, comma 4 del Codice?).


QUESITO del 04/11/2019 - INCENTIVO ART. 113, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016

La SUA (Stazione Unica Appaltante) della Provincia a cui questo Comune aderisce chiede l’erogazione dell’incentivo previsto dall’art. 113, comma 5, del D.L.gs 50/2016 calcolato sull’importo complessivo dell’appalto, ivi incluso quindi il valore di eventuali rinnovi o proroghe. Chiede inoltre l’erogazione dello stesso al momento dell’attivazione della procedura di gara. E’ convinzione di questo Comune che l’incentivo debba essere conteggiato sul solo importo posto a base di gara, come previsto dall’art. 113, comma 2, del D.L.gs 50/2016 e dalla convenzione sottoscritta con la SUA della Provincia, escludendo pertanto dal conteggio il valore dei rinnovi o proroghe che sono solo eventuali. Ciò premesso si chiede: 1. se l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 debba essere calcolato esclusivamente sull’importo posto a base di gara oppure se a detto importo debbano essere conteggiati gli ulteriori valori degli eventuali rinnovi e proroghe ? 2. se l’incentivo, nell’ipotesi delineata dalla Provincia, debba essere versato alla SUA a prescindere dal verificarsi dell’ipotesi di rinnovo o proroga contrattuale e quindi contestualmente all’attivazione della procedura di gara ?


QUESITO del 13/06/2019 - INCENTIVI TECNICI DI CUI ALL'ART.113 DEL D. LGS 50/2016 E RINNOVO CONTRATTUALE.

Il Comune ha espletato nel 2017 un gara sopra soglia europea per affidare il servizio di asilo nido comunale per anni due con eventuale ripetizione di ulteriori anni due per un importo contrattuale di 1000.000,00 (comprensivo del biennio di rinnovo). Il regolamento degli incentivi tecnici vigente alla data di indizione e conclusione della predetta procedura di gara non prevedeva la possibilità di riconoscere gli incentivi tenici anche per gli affidamenti di servizi. Oggi il nuovo regolamento vigente lo consente. Considerato che a breve verrà adottata la determina di affidamento del servizio di asilo nido (rinnovo) per i successivi anni due si chiede di sapere se è legittimo/possibile riconoscere gli incentivi tecnici, anche se all'origine non sono stati quantificati e ricompresi nel quadro economico .


QUESITO del 19/04/2019 - INCENTIVO PER PERSONALE CENTRALE DI COMMITTENZA.

Alla luce delle variazioni apportate dall'art. 1, lettera aa), del D.L. n. 32/2019 al comma 2 dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, si chiede se possa essere sempre riconosciuta al personale della Stazione Unica Appaltante provinciale, che si occupa dell'espletamento delle gare d'appalto per conto dei Comuni del territorio, la corresponsione della quota di incentivo tuttora prevista dal comma 5 dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 sopracitato.


QUESITO del 25/01/2019 - ART. 113 C. 4 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE) (COD. QUESITO 434)

Con la presente si richiede chiarimento in merito alla destinazione del 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 art.113 del codice in caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, escluso dalle finalità indicate al c. 4 del medesimo articolo. Va esso a costituire economia di progetto o è preferibile non prevederlo a monte nel quadro economico dell'intervento oppure è possibile ipotizzare una differente finalità?


QUESITO del 10/11/2018 - COLLAUDO STATICO EX ART. 102 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 (COD. QUESITO 381) (31.8 - 102.6 - 113)

L'art. 102 comma 6 testualmente prevede: Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del predetto articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. Poiché per un collaudo statico occorre l'iscrizione in albi professionali, solitamente presentano manifestazione di interesse ad assumere l'incarico dipendenti di amministrazioni pubbliche a tempo parziale iscritti in albi professionali che esercitano anche la professione. Stante tuttavia la disposizione del comma 56-bis dell'art. 1 della Legge 662/1996 che stabilisce "Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione". A tali dipendenti, ovvero dipendenti di pubbliche amministrazioni a tempo parziale < 50% iscritti in albi professionali e che svolgono attività professionali, è possibile conferire l'incarico di cui agli art. 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016. In altre parole, tale incarico NON deve inquadrarsi tra gli incarichi professionali conferiti da questa amministrazione in quanto conseguente ad una disposizione di legge?


QUESITO del 26/03/2018 - D. LGS. 50/2016 E SMI, ART. 113. (COD. QUESITO 253) (23.11 - 113.1)

Con il presente quesito si chiede se i costi per prestazioni tecniche ( progettazione, direzione lavori, sicurezza, ecc. ) fornite dal personale dipendente della stazione appaltante possano gravare o meno sul finanziamento con riferimento al D. Lgs. 50/2016 e smi, art. 113, comma 1, dove è previsto che: "1. Gli oneri inerenti alla progettazione, ……. alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti" Ed ancora all'art. 23, comma 11 statuisce: "11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ……., alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima". In estrema sintesi, si chiede se sia possibile riconoscere alla Stazione appaltante il costo del proprio personale, in termini di monte ore da computare sullo stipendio, utilizzato per la progettazione e/o direzione lavori ecc., tra le spese riconosciute per la realizzazione dell'opera finanziata. si resta in attesa di un cortese riscontro.


QUESITO del 08/01/2018 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (COD. QUESITO 149) (113.2)

ALLA LUCE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205, COMMA 526, E DELL'INSERIMENTO DEL COMMA 5-BIS DELL'ART.113 DEL CODICE DEI CONTRATTI SI CHIEDE DI SAPERE SE GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113, COMMA 2, ESSENDO CONSIDERATI SPESE PER INVESTIMENTI, RESTANO ESCLUSI SIA DAL TETTO DELLE SPESE PER PERSONALE CHE DA DAL SALARIO ACCESSORIO O SE COMUNQUE BISOGNA ATTENDERE UN NUOVO PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI. SI RESTA IN ATTESA DI RISCONTRO.


QUESITO del 03/11/2017 - ART.113 COMMA 1 - SPESE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (COD. QUESITO 73) (113.1 - 113.2)

Atteso che l'Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)prevede al comma 1 che "Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti." Ove la progettazione sia interna all'Ufficio Tecnico è possibile remunerarla al di fuori del fondo previsto al comma 2 dell'articolo in oggetto?


QUESITO del 22/09/2017 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (COD. QUESITO 27) (113.2)

SI CHIEDE DI SAPERE SE, ALLA LUCE DELLE VARIE INDICAZIONI E SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI, GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. POSSANO ESSERE ESCLUSI DAL COMPUTO DELLA SPESA RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DEL TETTO DI SPESA COMPLESSIVO PER IL PERSONALE (LEGGE 296/2006) E DAI LIMITI STABILITI PER LE RISOPRSE DESTINATE ANNUALMENTE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE (LEGGE 208/2015). QUANTO SOPRA TENUTO CONTO CHE LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA CON DELIBERAZIONE N. 58/2017/QMIG, PUR RITENENDO L'ESCLUSIONE DEGLI INCENTIVI DAI LIMITI DI SPESA SOPRA RICHIAMATI,HA SOSPESO LA DECISIONE RIMANDANDO IL TUTTO AL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI.


CENTRALE DI COMMITTENZA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. i) del Codice: un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
INNOVAZIONE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nnnn) del Codice: l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che ...
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...