Art. 101. Soggetti delle stazioni appaltanti

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all’articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell’esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell’esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Relazione

L'articolo 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti) disciplina le funzioni del responsabile unico del procedimento e del direttore dei lavori, individuando gli altri soggetti di cui le figure citate s...

Commento

L'articolo 101 dà attuazione al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ll) e mm) della legge n. 11 del 2016. La disposizione armonizza la disciplina dei vari soggetti delle stazioni appal...
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Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI DI RISTORAZIONE - CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE -

ANAC DELIBERA 2023

Servizio di ristorazione a basso impatto ambientale presso le sedi dei Vigili del Fuoco della Direzione Regionale della Liguria. Stazione appaltante Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, Direzione Regionale della Liguria.Fascicolo Anac n. 2945/2023

Nei servizi di ristorazione collettiva i controlli in corso di esecuzione assumano notevole rilevanza, in quanto finalizzati a tenere sotto controllo la filiera di approvvigionamento, partendo dalla verifica delle caratteristiche merceologiche dei prodotti in ingresso e la relativa corrispondenza a quanto previsto dal Contratto e dall'offerta tecnica, proseguendo poi con le attività connesse allo stoccaggio, il quale deve avvenire in uno stato igienico adeguato e nel rispetto delle condizioni di conservazione previste. Va inoltre monitorato il processo produttivo e distributivo, verificando il rispetto delle procedure del Piano di Autocontrollo nel centro di cottura e nei luoghi di consumo dei pasti, del mantenimento di idonee temperature in fase di conservazione, trasporto ed esposizione e della conformità alle norme igieniche. Va inoltre verificato il personale addetto ed il menù offerto, sia in termini di soddisfazione dell'utente finale che in termini di rispetto delle grammature previste.

Si ritiene inoltre che, alla luce dell'art. 17 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 Marzo 2018 n. 49, nonché di esigenze di trasparenza, tracciabilità e rendicontazione, l'attività di controllo in corso di esecuzione negli appalti di servizi debba essere documentata in forma scritta e che pertanto non possano assumere rilevanza le attività non verbalizzate, ivi comprese le riunioni effettuate con la società appaltatrice.

Anche le attestazioni di regolare esecuzione contenute nelle proposte di liquidazione mensili sottoscritte dai collaboratori del DEC non risultano supportate da un'idonea formulazione esplicativa e da documentazione atta a comprovare le verifiche effettuate sull'effettivo rispetto delle condizioni e dei termini previsti dal Contratto di appalto e dal Progetto di gestione, inducendo quindi a ritenere che la liquidazione delle fatture sia avvenuta essenzialmente sulla base del numero dei pasti rilevati.

CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE - VERIFICA SUL RISPETTO DEL CONTRATTO

ANAC DELIBERA 2023

I controlli in corso di esecuzione effettuati dalla Stazione appaltante sono finalizzati all'accertamento del rispetto, da parte dell'appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso e dall'offerta tecnica.

RUP - OBBLIGO DI CONTROLLO NELLA FASE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO (31.3)

ANAC DELIBERA 2023

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dalla legge 241/1990, ha il compito di vigilare anche sulla fase di esecuzione del contratto di appalto e deve provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Anche l'art. 101 del d.lgs. 50/2016 prevede che l'esecuzione dei contratti pubblici è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e l'art. 102 prevede che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

Come evidenziato nelle Linee Guida Anac n. 3 approvate con delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017 "il RUP svolge, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali".

DIRETTORE LAVORI - RESPONSABILITA' PER VIZI O DIFFORMITA' DELL'OPERA - OBBLIGO DI VIGILARE E IMPARTIRE LE OPPORTUNE DISPOSIZIONI (101)

CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA 2023

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente. In particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

SERVIZIO DI PORTIERATO E VIGILANZA - CHIARIMENTI FASE ESECUTIVA

ANAC DELIBERA 2021

Esecuzione del servizio di portierato e vigilanza presso le residenze universitarie e gli uffici amministrativi. Stazione appaltante: Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Catania (ERSU). Fasc. Anac n. 2259/2020

DIREZIONE LAVORI – COMPETENZA (101)

ANAC DELIBERA 2019

Nella scelta del soggetto professionale cui affidare la direzione lavori incide, sino a costituire fattore determinante, la tipologia dei lavori da realizzare e quindi la connessa specifica competenza e professionalità in relazione all’oggetto del contratto.

In caso di lavori prettamente architettonici od ingegneristici, pur in presenza di aspetti e/o lavorazioni specifiche geologiche, verranno incaricati della direzione lavori le figure professionali di volta in volta competenti (ingegnere, architetto, geometra etc.).

La Direzione Lavori rientra, dunque, tra le attività riconducibili alla competenza del geologo, e deve intendersi limitata ai lavori per i quali il geologo possa assumere la titolarità del progetto, nonché a lavori che, pur ricompresi nella competenza di altri professionisti (ingegneri, architetti etc.), contengano però, prestazioni attinenti la geologia; in tal caso la direzione dei lavori del geologo sarà circoscritta a quanto di competenza attraverso l’incarico di direttore operativo.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla SIGECO Engineering S.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento incarico per l’esecuzione di servizi tecnici di ingegneria e architettura, direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, relativo a “interventi risanamento idrogeologico della collina Ospedale San Francesco di Paola”. Importo a base di gara euro: 103.000,00. S.A.: Ufficio del Commissario di Governo per l’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico Regione Calabria.

DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE OPERATIVO (101.2 - 101.3)

ANAC DELIBERA 2017

Ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Codice, la nomina del direttore dei lavori deve effettuarsi prima dell’avvio delle procedure di gara, i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuiti ad un solo soggetto e, in relazione alla complessità dell’intervento, il direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del Codice. I direttori operativi e gli ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori individua le attività da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, definendone il programma e coordinandone l’attività. In particolare, i direttori operativi possono svolgere le funzioni individuate al comma 4 dell’articolo 101 e gli ispettori di cantiere le funzioni individuate al comma 5 dello stesso articolo.

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dall’ing. A – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di efficientamento reti idriche – distretto 6 – lotto 6.3 - CIG 6785301F81 - Importo a base di gara: € 112.715,24 – S.A.: B.

PROPOSTA LINEE GUIDA ATTUATIVE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI - DIRETTORE DEI LAVORI (101.1.3 - 111.1 - 147.1)

ANAC BOZZA 2016

Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 06/02/2017 - NOMINA E REQUISITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Buonasera. volevo chiedere in merito ad un appalto di 3.500.000 euro il Direttore dei Lavori può coincidere con il Responsabile del Settore ? Chi lo nomina ? Grazie


CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
PROGRAMMA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. oooo) del Codice: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui...
PROGRAMMA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. oooo) del Codice: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui...