Art. 213. Autorità Nazionale Anticorruzione

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità:

a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;

b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;

c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;

d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;

e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazione prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.190, come modificato dall’articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114,annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 163 del presente codice;

h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.

h-bis) al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all’elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell’ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

4. L'Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

7. L'Autorità collabora con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del "Rating di legalità" delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

8. Per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell’articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all’articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; modificato dall’art. 53 del DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nei settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base di appositi accordi con le regioni. La sezione centrale dell’Osservatorio provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

10. L'Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all’articolo 81. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

11. Presso l'Autorità opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 210.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con propri atti l'Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate, con decreto dello stesso Ministro, alla premialità delle stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

15. L'Autorità gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 nonché l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'articolo 192.

16. È istituito, presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori.

17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Relazione

L'articolo 214 (Autorità Nazionale Anticorruzione) attribuisce all'ANAC i poteri di vigilanza e di controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, al fine di prevenire e con...

Commento

L'articolo 213 individua l'autorità nazionale competente per la vigilanza ed il controllo sugli appalti pubblici nell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all’art. 19 del DL 90/2014. Si ricorda ch...
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Giurisprudenza e Prassi

CASELLARIO INFORMATICO - INFORMATIVA PREFETTIZIA A CARATTERE INTERDITTIVO - VA SEMPRE ANNOTATA (222.10)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2024

Nella presente pronuncia i Giudici ribadiscono che il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oggi ai sensi dell’articolo 222, comma 10 del d.lgs. 36 del 2023, individua, tra i provvedimenti interdittivi oggetto di annotazione, quelli che comportano il divieto di contratte con la pubblica amministrazione. Il Tar, precisa, in merito, che “il casellario informatico rappresenta, dunque la fonte attraverso la quale acquisire gli elementi notiziali strumentali alla individuazione, in capo ad un operatore economico, della sussistenza ed immanenza dei requisiti per la partecipazione alle pubbliche gare; orbene, va escluso, ad avviso del Collegio, che la determinazione in materia rimessa ad ANAC rivesta, con riferimento alle informative a carattere interdittivo, carattere di discrezionalità avendo tale misura pleno jure connotazione interdittiva ( cfr T.a.r Brescia, Sez.I, n. 1062/18). “Escluso che sia compito dell’ANAC quello di poter sindacare nei suoi contenuti e nelle sue conclusioni l’informativa prefettizia pervenuta dall’Organo che è per legge competente a svolgere le necessarie indagini e verifiche “antimafia”, a tal punto che “riesce difficile anche ipotizzare situazioni nella quali possa essere assunta dall’Autorità una scelta diversa dall’annotazione, ritenendo non “utili” o non “rilevanti” notizie fortemente allarmanti circa la pericolosità del soggetto imprenditore ed al rischio che lo stesso possa introdursi o permanere nel mondo dei pubblici affidamenti, senza che le stazioni appaltanti siano messe in condizione di conoscere e ponderare il rischio in corso” ( cfr T.a.r. Lazio, sez. III, n. 4049/2015)”.

INTERDITTIVA ANTIMAFIA - VA ISCRITTA NEL CASELLARIO INFORMATICO (213.10)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

Il casellario informatico rappresenta (…) la fonte attraverso la quale acquisire gli elementi notiziali strumentali alla individuazione, in capo ad un operatore economico, della sussistenza ed immanenza dei requisiti per la partecipazione alle pubbliche gare; orbene, va escluso, ad avviso del Collegio, che la determinazione in materia rimessa ad ANAC rivesta, con riferimento alle informative a carattere interdittivo, carattere di discrezionalità avendo tale misura pleno jure connotazione interdittiva ( cfr T.a.r Brescia, Sez.I, n. 1062/18).

“Escluso che sia compito dell’ANAC quello di poter sindacare nei suoi contenuti e nelle sue conclusioni l’informativa prefettizia pervenuta dall’Organo che è per legge competente a svolgere le necessarie indagini e verifiche “antimafia”, a tal punto che “riesce difficile anche ipotizzare situazioni nella quali possa essere assunta dall’Autorità una scelta diversa dall’annotazione, ritenendo non “utili” o non “rilevanti” notizie fortemente allarmanti circa la pericolosità del soggetto imprenditore ed al rischio che lo stesso possa introdursi o permanere nel mondo dei pubblici affidamenti, senza che le stazioni appaltanti siano messe in condizione di conoscere e ponderare il rischio in corso” ( cfr T.a.r. Lazio, sez. III, n. 4049/2015).

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI ANAC - DEVONO ESSERE FORMULATI IN MODO CHIARO ED ESAUSTIVO PER IL PRINCIPIO DI LEGALITA' (213.13)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

I poteri afflittivi qui in esame presuppongono la valutazione, da parte dell’Anac, della sussistenza non solo degli elementi di fatto dell’illecito ma anche dell’elemento soggettivo e producono effetti al di là della singola gara. Essi svolgono pertanto una rilevante funzione afflittiva, compulsando la leale collaborazione procedimentale degli operatori economici nell’ambito delle procedure a evidenza pubblica. E ciò indipendentemente dal fatto che, in relazione ai provvedimenti interdittivi di cui all’art. 80 comma 12 del d. lgs. n. 50 del 2016, si affianchi anche una finalità di cura dell’interesse pubblico cui sono preordinate le gare future, cui appunto è inibita la partecipazione nel periodo di efficacia della misura.

Pertanto i poteri afflittivi dell’Anac (qui in contestazione) differiscono dal potere escludente delle stazioni appaltanti per presupposti, funzione e modalità di accertamento, essendo quindi vincolati nell’an alla sussistenza dei presupposti indicati dagli artt. 80 comma 12 e 213 comma 13 del d. lgs. n. 50 del 2016 (e così dovendosi quindi interpretare anche il “Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”).

Nel caso di specie alcuni dei fatti richiamati nella delibera impugnata (e sopra illustrati) non rientrano nell’ambito delle fattispecie previste dalla legge, in particolare la condotta fuorviante e la violazione del divieto di intestazione fiduciaria rispetto al potere sanzionatorio, mentre rispetto al potere interdittivo sono escluse anche le ipotesi di mera omissione.

Non solo. La contraddittorietà e l’incertezza del contenuto del provvedimento, quanto al fatto accertato, risultano di per sé lesive del principio di legalità in quanto non consentono di verificare la rispondenza degli elementi del caso alla previsione di legge.

L’esigenza di tassatività insita nel principio di legalità di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981 richiede infatti una chiara formulazione e la predeterminazione di tutti gli elementi dell’illecito.

A ciò si aggiunge che la mancanza di un’esatta indicazione della violazione oggetto dell’accertamento dell’Anac ha pregiudicato anche il contraddittorio procedimentale, così violando, in detta prospettiva, il principio di legalità.

Infatti, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità non solo “impone la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della misura della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti (sentenza n. 5 del 2021), ma deve necessariamente modellare anche la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo” (Corte cost. 12 luglio 2021 n. 151, con riferimento alla scansione temporale del procedimento).

La rilevanza delle prerogative procedimentali in ambito sanzionatorio risulta ancor più evidente se si considera che il contraddittorio è assicurato in funzione della difesa dell’interessato e non con finalità collaborativa, atteso che non vi è amministrazione di interessi ma esercizio della facoltà punitiva.

Sicché, in materia sanzionatoria, il principio di legalità richiede il rispetto delle regole procedimentali mentre nel caso di specie, come sopra già considerato, esse risultano violate dalla contraddittorietà e incertezza del fatto oggetto dell’accertamento dell’Anac e quindi del relativo procedimento amministrativo. E ciò tanto più se si considerano le prerogative difensive del destinatario di provvedimenti afflittivi.

ANNOTAZIONE CASELLARIO - LEGITTIMA PER ILLECITO PROFESSIONALE SEGNALATO DALLA S.A. E CHE HA COMPORTATO L'ESCLUSIONE (213.10 - 80.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Come già esposto in narrativa, l’annotazione inserita nel Casellario Anac a carico della -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 prende le mosse dal provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica adottato dall’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50 del 2016 per avere la stessa -OMISSIS- tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante.

La motivazione formulata al riguardo dall’Anac è da ritenersi legittima e adeguata, sfuggendo alle critiche dell’appellante.

Sotto un primo profilo, inerente alla enucleazione e ricostruzione della vicenda, l’Autorità dà ben conto della condotta contestata dalla stazione appaltante all’interessata, consistente nel fatto che un funzionario dell’Agenzia del Demanio aveva ricevuto sull’utenza telefonica datagli in uso dall’amministrazione, e con invio da utenza riconducibile proprio alla società appellante, un videomessaggio allusivo alla possibilità di connessioni tra l’impresa prima classificata nella procedura di gara e la criminalità organizzata, nonché alle conseguenze pregiudizievoli che ne sarebbero potute derivare per i funzionari coinvolti nel procedimento.

Va premesso, al riguardo, che il Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, approvato con delibera n. 861/2019 (e, successivamente, delibera n. 721/2020, analoga in parte qua) dell’Autorità, prevede all’art. 8, comma 2, lett. a), fra le notizie, informazioni e dati da iscrivere a Casellario, sub sezione “B” quelli relativi ai “provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto […] per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico”.

In tale contesto, l’annotazione riguarda per l’appunto, nella specie, un provvedimento d’esclusione da una gara d’appalto, adottato ex art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50 del 2016, e rispetto a cui l’Anac ha ritenuto che l’informativa possa essere utile per l’apprezzamento “relativo all’affidabilità del contraente” (in linea anche con le suddette previsioni regolamentari), con valutazione comunque in sé non irragionevolmente né illegittimamente espressa, considerato appunto che viene qui in rilievo un’espressa causa escludente, integrata attraverso la condotta nei termini sopra descritti - riconducibili al tentativo d’interferire indebitamente col processo decisionale della stazione appaltante, come suesposto - che ben può costituire notizia utile, da annotare nel casellario ai fini del (complessivo, e comunque rimesso all’apprezzamento di ciascuna stazione appaltante) giudizio di affidabilità sull’operatore economico.

Il che è sufficiente a confermare la legittimità del provvedimento a fronte delle doglianze formulate dall’appellante, rendendo irrilevanti le residue censure mosse nei confronti della sentenza in ordine al richiamo da parte di questa alla “risoluzione contrattuale”, che peraltro è stata in realtà semplicemente annoverata dal Tar fra le ipotesi, così come i gravi illeciti professionali, tali da non richiedere una particolare motivazione a fini dell’utilità dell’annotazione a casellario (ferma restando nella specie, per le ragioni suindicate, la sufficienza della motivazione espressa dall’amministrazione, come qui riconosciuta).

ANNOTAZIONE CASELLARIO INFORMATICO ANAC - OBBLIGO DI COMPLETEZZA (213.10)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

La giurisprudenza amministrativa ha già da tempo sottolineato che nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’Autorità «un onere di completezza espositiva» e che quest’ultima «nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, [è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione» (cfr. ex multis Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando che il dovere di ANAC è solo quello di dare «sinteticamente conto … della diversa ricostruzione dei fatti» (Tar Lazio, I-quater, 24 ottobre 2022, n. 13626), ovvero quello di dare conto in sede di annotazione del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa (cfr. Tar Lazio, I-quater, 6 marzo 2023, n. 3742 e Tar Lazio, I, 2 novembre 2021, n. 11137 e 31 dicembre 2020, n. 14186);

- nel caso di specie – così come già evidenziato in sede cautelare – l’annotazione originariamente disposta dall’Autorità non conteneva alcuna sintetica indicazione delle circostanze di fatto evidenziate dall’impresa per contestare la legittimità del provvedimento adottato.

Ne deriva la fondatezza delle censure spiegate nel terzo motivo di ricorso, tenuto conto che il testo originario dell’annotazione non dava in alcun modo conto delle contestazioni mosse dalla società ricorrente avverso il provvedimento di risoluzione oggetto della segnalazione, in palese violazione del dovere di completezza che grava su Autorità nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (dove che, com’è noto, è strettamente connesso alla funzione tipica del Casellario).

SANZIONE ANAC - IL TERMINE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E' PERENTORIO (213)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

In materia di sanzioni amministrative, il termine fissato per l'adozione del provvedimento finale ha natura perentoria, a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che lo preveda (così, Cons. St., Sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1199; Id., 6 agosto 2013 n. 4113; Id., 29 gennaio 2013 n. 542; Cons. St., Sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3015; cfr. Cons. St., Sez. VI, 4 aprile 2019, n. 2289; Cons. St. Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 5695; Id., 3 maggio 2019, n. 2874; Cons. St., Sez. VI, 21 febbraio 2019, n. 2042; Cons. St., Sez. VI, 17 novembre 2020, n. 7153).

Ai fini del legittimo esercizio del potere sanzionatorio attribuito dalla legge all’ente titolare sono, dunque, immanenti allo specifico settore ordinamentale (a ragione del carattere afflittivo della sanzione e a garanzia dell’incolpato) i principi di tempestività della contestazione, di proporzionalità e ragionevolezza; il fatto poi che il successivo processo amministrativo si svolga secondo un modello pienamente aderente ai dettami dell’art. 6 CEDU non consente di recuperare il tempo del procedimento sanzionatorio, inutilmente decorso né di ritenere, di conseguenza, sanato il termine ragionevole non rispettato all’interno di quest’ultimo (si veda in analoghi termini Cons. Stato, VI, n. 584/2021 cit.).

Inoltre la Corte costituzionale con la sentenza n. 151 del 12 luglio 2021 ha affermato i seguenti principi: “Nel procedimento sanzionatorio, riconducibile nel paradigma dell'agere della pubblica amministrazione, ma con profili di specialità rispetto al procedimento amministrativo generale, rappresentando la potestà sanzionatoria - che vede l'amministrazione direttamente contrapposta all'amministrato - la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, e non lo svolgimento, da parte dell'autorità amministrativa, di un servizio pubblico (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 15 luglio 2014, n. 15825), l'esigenza di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, da parte dei consociati, delle conseguenze derivanti dall'esercizio dei pubblici poteri, assume una rilevanza del tutto peculiare, proprio perché tale esercizio si sostanzia nella inflizione al trasgressore di svantaggi non immediatamente correlati alla soddisfazione dell'interesse pubblico pregiudicato dalla infrazione”.

La Corte ha statuito pertanto che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità non solo impone la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della misura della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti (Corte cost. n. 5/2021), ma deve necessariamente modellare anche la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere: ciò in quanto la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale.

Infatti, secondo la Corte Costituzionale “Alla peculiare finalità del termine per la formazione del provvedimento nel modello procedimentale sanzionatorio corrisponde una particolare connotazione funzionale del termine stesso. Mentre nel procedimento amministrativo il superamento del limite cronologico prefissato dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 per l'esercizio da parte della pubblica amministrazione delle proprie attribuzioni non incide ex se, in difetto di espressa previsione, sul potere (sentenze n. 176 del 2004, n. 262 del 1997), in quanto il fine della cura degli interessi pubblici perdura nonostante il decorso del termine, la predefinizione legislativa di un limite temporale per la emissione della ordinanza-ingiunzione il cui inutile decorso produca la consumazione del potere stesso risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri costituzionali sopra richiamati”.



ANAC - POTERE SANZIONATORIO - NECESSARIA MOTIVAZIONE E IMPUTABILITÀ DELLA FALSA DICHIARAZIONE IN TERMINI DI DOLO O COLPA GRAVE (80.12 - 213)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Va premesso che il potere esercitato dall’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016 ha natura sanzionatoria e afflittiva (come di recente ritenuto con riferimento al potere esercitato dalla stessa Autorità ai sensi dell’analogo art. 38, comma 2, ter del d.lgs. n. 163 del 2006 dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2022, n. 491).

L’irrogazione di una sanzione pecuniaria, dell’interdizione per novanta giorni dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto, nonché dell’iscrizione nel casellario informatico, hanno certamente natura sanzionatoria, a prescindere (come già ritenuto anche da Cass. SS.UU. 4 dicembre 2020, n. 27770) dalla ravvisabilità degli indici elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per l’affermazione di un quid pluris e cioè della natura sostanzialmente penale della sanzione ai sensi, e per gli effetti, dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ed, in particolare, di quelli della qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, della intrinseca natura dell’illecito e del grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere (c.d. “Engel criteri” affermati dalla Corte EDU,8 giugno 1974, Engel c. Paesi Bassi, e poi ribaditi dalla sentenza Grande Stevens e altri c. Italia, 4 marzo 2014).

Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, in tema di procedimento sanzionatorio, l’intento del Legislatore è quello di assoggettare ad uno statuto unico ed esaustivo (e con un medesimo livello di prerogative e garanzie procedimentali per il soggetto inciso) tutte le ipotesi di sanzioni amministrative. Ai fini del legittimo esercizio del potere sanzionatorio attribuito dalla legge all’ente titolare sono, dunque, immanenti allo specifico settore ordinamentale (in ragione del carattere afflittivo della sanzione e a garanzia dell’incolpato) i principi di proporzionalità e ragionevolezza, che devono essere esplicitati nella motivazione del provvedimento sanzionatorio.

Questa Sezione ha recentemente affermato che “occorre considerare che, seppure l’annotazione sia generalmente ricondotta nell’ambito della funzione di vigilanza e controllo dell’ANAC (argomentando anche dall’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016), con riguardo alla falsa dichiarazione o falsa documentazione non costituisce un mero atto dovuto da parte dell’ANAC a seguito della segnalazione, imponendo altresì un giudizio di imputabilità della falsa dichiarazione (in termini di dolo o colpa grave), e producendo l’esclusione dalle procedure di gara e degli affidamenti di subappalti per un dato arco temporale, così da assumere, lo si ripete, natura sanzionatoria (in termini Cons. Stato, V, 13 dicembre 2019, n. 8480)” (v. la già citata Cons. Stato, sez. V, n. 491 del 2022).

Da siffatti rilievi si possono desumere le seguenti conclusioni: a) l’Autorità esercita un potere sanzionatorio di natura discrezionale; b) l’esercizio di tale potere discrezionale impone un giudizio di imputabilità della falsa dichiarazione in termini di dolo o colpa grave.

REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO DELL’ANAC - REVISIONE (211)

ANAC DELIBERA 2023

Revisione del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Le disposizioni riportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell’avviso di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell’Autorità.

BANDO TIPO - ATTO PRESUPPOSTO DEL DISCIPLINARE DI GARA - ONERE DI IMPUGNARE IL BANDO TIPO (71 -213)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Il potere di A.n.a.c. di adottare bandi-tipo è previsto dall’art. 213, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 in questi termini: “L’A.N.A.C., attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”.

L’art. 71 d.lgs. n. 50 del 2016 precisa, poi, che: “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi.”. E’ precisato, infine, nell’ultimo periodo che: “Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”.

Anche altre Autorità hanno il potere di definire schemi di bandi di gara (cfr. art. 37, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 che lo attribuisce anche all’Autorità di regolazione dei trasporti).

Senza voler approfondire la natura giuridica dei bandi-tipo (dubbia, come degli altri atti di regolazione flessibile previsti dall’art. 213, comma 2, in precedenza riportato, e, segnatamente, per le linee-giuda; cfr. per ogni approfondimento Cons. Stato, sez. I, 24 marzo 2020, n. 615), un elemento si ricava con certezza dalle disposizioni in precedenza richiamate: nel momento in cui il bando-tipo è stato adottato, esso costituisce un parametro dell’azione amministrativa delle stazioni appaltanti, nel senso che queste ultime sono tenute ad uniformarsi allo stesso, mantenendo una limitata facoltà discrezionale di deroga (in tal senso, Corte cost., 12 luglio 2013, n. 187, relativamente ai bandi-tipo previsti dall’art. 64, comma 4-bis, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163, ma con considerazioni valide anche in relazione ai bandi-tipo previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici).

Ne segue logicamente che il bando-tipo costituisce l’atto presupposto del successivo bando e disciplinare di gara adottato dalla stazione appaltante quante volte questa abbia riprodotto il contenuto del primo negli atti adottati.

Sul piano processuale il predetto rapporto tra gli atti comporta l’onere del ricorrente di rivolgere la sua impugnazione (anche) avverso il livello di regolazione immediatamente superiore rispetto a quello avvertito come direttamente lesivo, altrimenti ottenendo una sentenza inutiliter data (in tal senso, con riferimento alle circolari ministeriali, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2018, n. 5532; III, 1°dicembre 2016, n. 5047)

ANNOTAZIONE ANAC – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ALLEGGERITO PER FATTI RILEVANTI QUALI ILLECITI PROFESSIONALI GRAVI (213)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Non può ritenersi, inoltre, sussistere alcun obbligo dell’Autorità di sospendere il procedimento di annotazione, allorquando sia sub judice la risoluzione per inadempimento.

In ordine alla doglianza concernente la mancata valutazione, da parte dell’Autorità, delle osservazioni di parte presentate nel corso del contraddittorio procedimentale, deve osservarsi come l’Autorità medesima, nella motivazione del provvedimento di annotazione, abbia dato ampiamente conto di quanto osservato dalla mandataria, nell’aver sottolineato che alcun errore progettuale sia imputabile all’Associazione temporanea, in quanto la medesima avrebbe curato la predisposizione del solo progetto definitivo e non anche quello esecutivo, rilevando altresì gravi carenze documentali da imputare alla stazione appaltante.

Quanto all’utilità dell’annotazione è sufficiente qui richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale che in modo costante afferma che: a) l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione «fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione» (cfr. ancora Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107 e più di recente Tar Lazio, I quater, 13 maggio 2022, n. 6032 e 11 luglio 2022, n. 9451) e che: b) la risoluzione del contratto disposta da una stazione appaltante costituisce un’ipotesi tipica di annotazione rispetto alla quale può riconoscersi ad ANAC un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità dell’operatore economico (cfr. da ultimo Tar Lazio, I-quater, 5 ottobre 2022, n. 12637).

Nel caso di specie deve ritenersi che per la gravità dei fatti contestati e la revoca dell’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante, alla luce dei sopra richiamati principi, la valutazione dell’utilità dell’annotazione fosse sostanzialmente in re ipsa.


ANNOTAZIONE CASELLARIO ANAC - FATTI NON TIPIZZATI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SULLA UTILITA' (213)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, riguardo alle comunicazioni di cui all'art. 213 del d.lgs. 50/2016, che “in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098)” e che “la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595)” (così, Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107).

Il giudice d’appello ha però altrettanto condivisibilmente affermato che “la valutazione della concreta rilevanza dell'informazione è riservata all'amministrazione procedente, l'Autorità, da un lato, nell'individuare "le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario", deve selezionarle tenendo conto degli elementi normativi che compongono la fattispecie descrittiva dei requisiti da accertare; dall'altro lato, la motivazione circa l'utilità della notizia deve investire la sola veridicità dei fatti in cui consiste l'informazione o la notizia, non la possibile rilevanza di questi nell'ambito della fattispecie del requisito o della causa di esclusione (valutazione, come detto, riservata alla stazione appaltante). Non si tratta pertanto di un potere di valutazione tecnica (né, tantomeno, di un potere discrezionale), ma di un'attività di ricognizione e di mero accertamento di un fatto nei limiti della sua esistenza (escluso ogni profilo di natura valutativa). (…)

Riconosciuto in capo all'Autorità "il potere di annotare tutte le notizie segnalate dalle stazioni appaltanti, con il solo limite dell'inesistenza in punto di fatto dei presupposti o dell'inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante", nei termini veduti sopra, è stato anche evidenziato che l'astratta valutazione dell'utilità dell'informazione non è sufficiente a giustificare l'annotazione nel casellario, dovendo l'ANAC "procedere ad un'attenta valutazione dell'utilità in concreto dell'annotazione ai fini dell'apprezzamento dell'affidabilità dell'operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara" (Cons. St. V, n. 1318/2020, cit., punti 2.4. e 2.5. del "diritto").” (così, Cons. St. 7 giugno 2021, n. 4299).

Ebbene, alla luce delle citate affermazioni, deve ritenersi che nel caso di specie la valutazione dell’utilità della notizia è in re ipsa stante:

- l’oggettiva gravità del ritardo nell’esecuzione dei lavori, accertata nel verbale di constatazione del ritardo da entrambe le parti contrattuali che, concordemente, hanno convenuto per l’applicazione di una penale;

- la penale applicata, superando l’1% del valore del contratto, comporta ex se l’obbligo per la stazione appaltante di fornire la segnalazione all’ANAC come statuito dalle Linee Guida n. 6.


DISCLIPLINARE CHE RIPRODUCE BANDO TIPO - NECESSARIO IMPUGNARE ANCHE IL BANDO TIPO - ALTRIMENTI MANCA INTERESSE A RICORRERE (213)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Nel Bando Tipo l’A.n.a.c. individuava quale sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica (al punto A.2.3.) “Coerenza del monte ore proposto per tipologia di addetto con il piano di lavoro e i macchinari utilizzati”.

Benchè la formulazione letterale dei due criteri – quello della stazione appaltante qui contestato e quello di A.n.a.c. – diverga parzialmente, mancando nel primo il riferimento alla “coerenza” del monte ore per tipologia di addetto con il piano di lavoro e i macchinari, è indubbio che la commissione giudicatrice dovesse valutare anche nella procedura in esame proprio il giusto rapporto tra numero di ore per addetto e piano di lavoro e macchinari utilizzati. Ne dà chiara evidenza la precisazione che l’ “indicazione del numero del monte ore per tipologia di addetto” dovesse avvenire in relazione al piano di lavoro e ai macchinari utilizzati.

Può, dunque, convenirsi con le appellanti nel senso che la stazione appaltante abbia riprodotto nel disciplinare di gara il contenuto del bando-tipo predisposto dall’A.n.a.c..

Il bando-tipo non è stato oggetto di impugnazione da parte di OMISSIS s.r.l..

Va, pertanto, affrontata la questione del valore dei bandi-tipo predisposti da A.n.a.c. a beneficio delle stazioni appaltanti chiamate a indire procedure di gara per l’affidamento di un particolare servizio (nel caso di specie, il servizio di pulizia in locali pubblici o aperti al pubblico).

Il potere di A.n.a.c. di adottare bandi-tipo è previsto dall’art. 213, comma 2, d.lga. 18 aprile 2006, n. 50 in questi termini: “L’A.N.A.C., attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”.

L’art. 71 d.lgs. n. 50 del 2016 precisa, poi, che: “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi.”. E’ precisato, infine, nell’ultimo periodo che: “Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”.

Anche altre Autorità hanno il potere di definire schemi di bandi di gara (cfr. art. 37, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 che lo attribuisce anche all’Autorità di regolazione dei trasporti).

Senza voler approfondire la natura giuridica dei bandi-tipo (dubbia, come degli altri atti di regolazione flessibile previsti dall’art. 213, comma 2, in precedenza riportato, e, segnatamente, per le linee-giuda; cfr. per ogni approfondimento Cons. Stato, sez. I, 24 marzo 2020, n. 615), un elemento si ricava con certezza dalle disposizioni in precedenza richiamate: nel momento in cui il bando-tipo è stato adottato, esso costituisce un parametro dell’azione amministrativa delle stazioni appaltanti, nel senso che queste ultime sono tenute ad uniformarsi allo stesso, mantenendo una limitata facoltà discrezionale di deroga (in tal senso, Corte cost., 12 luglio 2013, n. 187, relativamente ai bandi-tipo previsti dall’art. 64, comma 4-bis, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163, ma con considerazioni valide anche in relazione ai bandi-tipo previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici).

Ne segue logicamente che il bando-tipo costituisce l’atto presupposto del successivo bando e disciplinare di gara adottato dalla stazione appaltante quante volte questa abbia riprodotto il contenuto del primo negli atti adottati.

Sul piano processuale il predetto rapporto tra gli atti comporta l’onere del ricorrente di rivolgere la sua impugnazione (anche) avverso il livello di regolazione immediatamente superiore rispetto a quello avvertito come direttamente lesivo, altrimenti ottenendo una sentenza inutiliter data (in tal senso, con riferimento alle circolari ministeriali, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2018, n. 5532; III, 1°dicembre 2016, n. 5047)

Va, infatti, considerato che, ottenuto l’annullamento dell’atto conseguente, ferma la validità dell’atto presupposto, l’amministrazione in sede di riesercizio del medesimo potere non potrà far altro che conformarsi nuovamente al parametro regolatorio immediatamente vincolante, non potendo ravvisare ragioni che, per la specialità del caso, ne giustifichino la deroga.

Il ricorrente non avrà ottenuto alcuna utilità dallo svolgimento del giudizio.

La sua azione è, dunque, inammissibile per carenza originaria dell’interesse a ricorrere.

DELIBERA ANAC NON VINCOLANTE - IMPUGNABILE SE HA EFFETTI LESIVI (213)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

L’impugnabilità di una delibera non vincolante dell’ANAC non è da escludersi in senso assoluto, atteso che tale provvedimento potrebbe assumere connotazione lesiva tutte le volte in cui, riferendosi alla fattispecie concreta, di fatto incide sulla sfera giuridica dei destinatari, essendo idonea ad arrecare un vulnus diretto ed immediato. Ne consegue che la sua ‘lesività’ non va valutata in astratto o sulla base dell’inquadramento dogmatico del provvedimento, dovendosi rilevare gli effetti conformativi che lo stesso produce, nell’immediato, nei confronti dei soggetti a cui è indirizzata.

E’ noto al Collegio l’indirizzo sostenuto dalla giurisprudenza prevalente, secondo cui l’impugnabilità di un parere non vincolante dell’ANAC, a cui il giudice di prime cure ha sostanzialmente assimilato la Delibera n. -OMISSIS-, può essere ammissibile quando, riferendosi ad una fattispecie concreta, il parere sia fatto proprio dalla stazione appaltante, la quale, sulla base di esso, abbia assunto la relativa determinazione provvedimentale. Ne consegue che, secondo questo indirizzo, l’impugnazione del provvedimento è consentita solo unitamente al provvedimento conclusivo della stazione appaltante, che ne abbia fatto applicazione (Cons. Stato, sez. VI, sent. 11.3.2019, n. 1622). Si ritiene, infatti, che la concreta lesività si manifesta solo nell’ipotesi in cui il parere non vincolante sia trasposto o richiamato nell’atto conclusivo del procedimento, potendo la sua incidenza sulla fattispecie essere valutata solo in relazione alla capacità di integrare la motivazione del provvedimento adottato dall’amministrazione. Pertanto, esso è impugnabile unitamente al provvedimento finale che lo recepisce e del quale diviene presupposto o laddove esso diventi segmento procedimentale.

In linea con questo indirizzo, si è, ad esempio, ritenuta l’inammissibilità dell’impugnazione di una segnalazione che assume valore solo prodromico ed endoprocedimentale, poiché essa non è dotata di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali vizi ‘propri’, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale dell’Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo (Cons. Stato, sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5331).

Il Collegio condivide le soluzioni argomentative di tale indirizzo, le quali vanno riprese proprio a sostegno del principio, che si intende ribadire, secondo cui, ai fini dell’impugnabilità di un provvedimento amministrativo, occorre valutare in concreto l’effetto che arreca nella sfera giuridica del destinatario e in che modo tale effetto possa arrecare pregiudizio alle posizioni giuridiche soggettive da quest’ultimo vantate.

Invero, va rammentato che è stata riconosciuta l’impugnabilità degli atti anche generali o regolamentari aventi portata immediatamente prescrittiva, ovvero che vincolino la successiva attività amministrativa, di guisa che il successivo atto si atteggi quale atto meramente dichiarativo o ricognitivo (Cons. Stato, 23 aprile 2019, n. 2572) dei suddetti provvedimenti. Ciò in quanto, come si è detto, ciò che rileva è la lesività, immediata e diretta, degli effetti dell’atto amministrativo.

In sostanza, quando le deliberazioni dell’ANAC contengono vincoli conformativi puntuali alla successiva attività dei soggetti vigilati, in capo ai quali non residuano facoltà di modulazione quanto al contenuto e all’estensione, rappresentano provvedimenti lesivi nei confronti dei quali va garantita la tutela del diritto di difesa del destinatario (art. 24 Cost.).

AGGIORNAMENTO BANDO TIPO 1-2021

ANAC DELIBERA 2022

Nuovo aggiornamento del Bando tipo n. 1 – 2021 - Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato nuovamente il Bando Tipo per accedere alle gare pubbliche, al fine di tenerlo costantemente revisionato tenendo conto delle evoluzioni normative e giurisprudenziali. La decisione è stata presa dal Consiglio dell’Anac, nella seduta del 20 luglio 2022, con la delibera n. 332 del 20 luglio 2022.

L’Anac è nuovamente intervenuta sulle clausole relative alla novella introdotta dall’articolo 47 del decreto legge n. 77/2021 che ha previsto forme di incentivazione per la parità di genere e generazionali nei bandi di gara. Ciò al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti sulla base delle prime applicazioni del Codice. E’ la seconda volta che il bando tipo viene rivisto nel corso del 2022: l’approvazione era avvenuta con delibera del 24 novembre 2021.

L'Autorità è intervenuta in questa occasione, anche a seguito di un confronto con Itaca e Consip, per fornire delle prime indicazioni a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia del 28/4/2022 nella Causa C-642/2020, con la quale è stata dichiarata incompatibile con l’ordinamento comunitario la normativa italiana sui raggruppamenti temporanei di imprese laddove impone che la mandataria deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.

ANNOTAZIONE CASELLARIO ANAC - PUBBLICITÀ NOTIZIA – ONERE MOTIVAZIONE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

In ordine all’esercizio del potere di annotazione, la giurisprudenza amministrativa ha specificato che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione.

In particolare, è stato precisato che «in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098)» e che «la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595)» (Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107).

Analogamente, il giudice d’appello ha evidenziato che l’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, è tenuta «a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione» (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318).

La stessa giurisprudenza ha poi evidenziato che un siffatto obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito solamente nelle ipotesi in cui vengono in considerazione «fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione» (cfr. ancora Tar Lazio, I, n. 4107/2021 e più di recente Tar Lazio, I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032).



TERMINE ANNOTAZIONE CASELLARIO ANAC - 180 GIORNI -NATURA PERENTORIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Sul “termine di 180 giorni per la conclusione, stabilito dal Regolamento ANAC del 28.6.2018 contenente il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 201” questa Sezione, con indirizzo condiviso, ha sostenuto la perentorietà del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio (Cons.Stato, 30 luglio 2018, n. 4657).

Lo stesso principio è stato affermato con riferimento a tutti i procedimenti sanzionatori irrogati da ANAC, a prescindere da una espressa qualificazione in tali termini nella legge o nel regolamento che li disciplina (Cons. Stato, n. 1084 del 2012, in materia di procedimento sanzionatorio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas). L’indirizzo è stato richiamato anche per il procedimento di competenza dell’allora Autorità per la vigilanza per i contratti pubblici (Cons. Stato n. 468 del 2015), dovendosi tenere conto della peculiarità del procedimento sanzionatorio rispetto al generale paradigma del procedimento amministrativo, per la natura particolare del primo e il suo generale riferimento ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre che alle norme di settore, dunque anche alla legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241.

Proprio la natura del provvedimento sanzionatorio suggerisce la soluzione nel senso della necessaria perentorietà del termine per provvedere, attesa, come si è già detto, la stretta correlazione sussistente tra il rispetto di quel termine e l’effettività del diritto di difesa, avente come è noto protezione costituzionale (nel combinato disposto degli articoli 24 e 97 Cost.).

E’ stato, infatti, chiarito che: “Consentire l’adozione del provvedimento finale entro il lungo termine prescrizionale (cinque anni, in base all’art. 28 della legge 689/81), anziché nel rispetto del termine specificamente fissato per l’adozione dell’atto, equivarrebbe ad esporre l’incolpato ad un potere sanzionatorio di fronte al cui tardivo esercizio potrebbe essergli difficoltoso approntare in concreto adeguati strumenti di difesa”(Cons. Stato, n. 542 del 2013; Cons. Stato n. 4113 del 2013).

La natura ordinaria dei termini procedimentali non espressamente qualificati come perentori da una norma, se è valida in linea generale, non è però applicabile ai provvedimenti sanzionatori. Rispetto a questa categoria di procedimenti, i termini assumono sempre un valore perentorio, a prescindere da un’espressa qualificazione normativa, essendo la perentorietà imposta dal principio di effettività del diritto di difesa dell’incolpato e dal principio di certezza dei rapporti giuridici.


ACQUISIZIONE DEL CIG E TASSA SULLE GARE – SETTORI ESCLUSI DAL CODICE

ANAC DELIBERA 2022

Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici.

Nell'esercizio delle attività istituzionali di competenza dell'Autorità, è stata confermata l'esigenza di acquisire dati e informazioni su alcune procedure sottoposte alla vigilanza dell'Autorità escluse dall'applicazione del codice dei contratti pubblici. Per l'effetto, con la presente Delibera sono indicati gli obblighi di acquisizione del CIG per le tipologie di affidamento individuate nella tabella sottostante. Inoltre, per le medesime tipologie, sono indicati gli obblighi di contribuzione in favore dell'Autorità, in conformità alle indicazioni contenute nella Delibera n. 830 del 21/12/2021 i. Restano ferme le indicazioni fornite nella determinazione n. 556 del 31/5/2017 che disciplina l'acquisizione del CIG ai diversi fini dell'attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO -ACQUISIZIONE DEL CIG E TASSA SULLE GARE

ANAC DELIBERA 2022

Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici.

Gli obblighi di acquisizione del CIG e di trasmissione dei dati all' l'Autorità previsti per i settori ordinari e per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, si applicano anche ai Regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI del codice medesimo, ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti pubblici (settori speciali). Dette fattispecie sono assoggettate, altresì, agli obblighi di contribuzione in favore dell'Autorità, in conformità a quanto indicato nella Delibera n. 830 del 21/12/2021.

ISCRIZIONE NEL CASELLARIO - RISOLUZIONE CONTRATTUALE - RIENTRANO NEL CONCETTO DI NOTIZIA UTILE (80.5.C)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

In linea generale, sussiste un potere dell’ANAC di disporre l’iscrizione nel casellario informatico delle notizie “utili” e che tale potere è esercitato – ed esercitabile – senza soluzione di continuità, sia nella vigenza che dopo l’abrogazione dell’art. 8, comma 2, lett. dd), del d.p.r. n. 207/2010, che prevedeva l’iscrizione “di tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario”, in quanto tale attività è funzionale al compito assegnato all’Autorità di supportare, attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni, le stazioni appaltanti (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 28.12.2018, n. 12606, confermata sul punto dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1318 del 21.2.2020).

Dalla lettura complessiva delle norme di cui al d.lgs. n. 50/2016, infatti, si evince la chiara volontà del legislatore di realizzare un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull’utilizzo di plurimi dati (quali la banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non può prescindersi dalla pubblicazione delle c.d. “notizie utili”.

L’annotazione, pertanto, costituisce atto a contenuto meramente informativo, che trova piena giustificazione nella funzione surriferita di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica (TAR Lazio, Sez. I, 31.3.2020, n. 3730; 13.12.18, n. 12155).

Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui l’annotazione disposta dall’ANAC ha ad oggetto un provvedimento di risoluzione contrattuale dipendente da un segnalato inadempimento dell’aggiudicatario.

I provvedimenti di risoluzione contrattuale, infatti, sono chiaramente rilevanti in termini di errore professionale escludente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. n. 50/2016: trattasi, quindi, di provvedimenti riconducibili a quelli per i quali lo stesso legislatore ha ritenuto sussistere l’interesse all’annotazione nel Casellario come “notizia utile”.

La valutazione dell’“utilità” della notizia risiede, infatti, nella riconducibilità del fatto da annotare nel casellario a una delle ipotesi normativamente previste quale motivo di esclusione da future gare d’appalto (cfr. art. 80, co. 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016, oggi anche lettere c-bis e c-ter), mentre Anac non può “entrare nel merito delle reciproche contestazioni di inadempimento, che esula evidentemente dal corretto esercizio del potere di annotazione” (sent. n. 14186/2020 cit., che ha escluso la necessità di “una penetrante verifica nel merito dei fatti segnalati, demandata al giudizio civile”).

LINEE GUIDA SERVIZI POSTALI n. 16

ANAC DELIBERA 2022

Approvazione delle “linee guida ANAC – AGCOM per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali” e della relazione sull’analisi dell’impatto della regolazione

ESERCIZIO POTERE SANZIONATORIO ANAC – CONCLUDERSI NEL LIMITE TEMPORALE RAGIONEVOLE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Vale ricordare il solido assunto giurisprudenziale secondo cui “l’esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsivoglia natura, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti (Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2874; 3 ottobre 2018, n. 5695)”. È evidente, quindi, che il procedimento, a seguito della sospensione disposta in data 17 novembre 2020, è ripreso in data 11 febbraio 2021, ossia quando la ……. ha comunicato la formazione del giudicato con cui è stato deciso l’appello innanzi al Consiglio di Stato, con la conseguenza che il procedimento doveva concludersi il 29 aprile 2021 e non il 30 aprile 2021, come invece è avvenuto.

COMUNICATI DEL PRESIDENTE - NON POSSONO MODIFICARE LE LINEE GUIDA ANAC

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

La competenza generale in ordine all’adozione di tutti gli atti dell’Autorità, di ordine, di regolazione e sanzionatori, spetta al Consiglio, mentre al Presidente spetta la rappresentanza dell’Autorità nei rapporti con gli organi dello Stato e con le altre istituzioni nazionali e internazionali, la direzione dei lavori del Consiglio e la sottoscrizione dei provvedimenti dell’Autorità, oltre, eventualmente, all’adozione dei provvedimenti di necessità e di urgenza.

Di conseguenza i comunicati del Presidente, nella parte in cui modificano il contenuto delle Linee Guida di cui alla delibera n. 556/2017, allo scopo di "ridefinire gli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell'Autorità per alcune tipologie di affidamento", devono ritenersi, come dedotto, viziati da incompetenza.

Ciò anche ove il potere esercitato dovesse ritenersi rientrante nei poteri di vigilanza ex art. 213, co. 3, 8 e 9 del Codice, come eccepito dalla difesa dell’Autorità, posto che per le funzioni di vigilanza, controllo e regolazione sui contratti pubblici non è prevista, sotto tale profilo, una differente disciplina, sicché le stesse rientrano, secondo le disposizioni regolamentari sopra citate, nella generale competenza consiliare.


CONCESSIONE SERVIZI - PROROGA

ANAC DELIBERA 2021

Concessione dei servizi di biglietteria e dei servizi aggiuntivi per il Colosseo, il MNR e l’Area Archeologica di Roma

Quanto alla pretesa “estensibilità” della prestazione contrattuale dedotta nel bando del 1996 (che, a detta di Cooperativa - omissis -, avrebbe permesso l’aggiunta del servizio di biglietteria), il bando prevedeva in effetti, tra gli elementi di valutazione dell’offerta: l’offerta integrata di servizio presso altri siti in consegna alla Soprintendenza archeologica di Roma e/o offerta di altri servizi. Tuttavia dall’analisi dell’offerta presentata in gara dall’ATI - omissis - si può constatare che il servizio di biglietteria non figura tra i servizi “migliorativi” di cui si offre la prestazione nell’ambito del sinallagma contrattuale (come invece i servizi di noleggio audioguide, di prenotazione, di orientamento e didattica), proprio in virtù del fatto, messo in luce in sede di controdeduzioni, che al tempo del bando tale servizio non era privatizzabile. Se, da un lato, esso viene menzionato nell’atto di concessione rep. 6952 del 4.8.1997 tra le “attività collaterali” che il concessionario si impegna ad espletare, le condizioni economiche di tale servizio in realtà sono state negoziate solo dopo l’aggiudicazione della concessione, nella stipula della convenzione del 09/1997; di talché tale servizio certamente non può considerarsi rientrante tra le prestazioni offerte in gara a titolo di miglioria. Né, in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità applicabili anche alle concessioni del tempo, si può ritenere che il bando tacitamente contemplasse un ampliamento indeterminato dell’oggetto contrattuale, con prestazioni – di siffatta rilevanza economica – non definite dal punto di vista dei rapporti economici tra le parti. Pertanto l’avvenuto ampliamento dell’oggetto della concessione a comprendervi anche i servizi di biglietteria deve considerarsi necessariamente operato al di fuori della gara. Pertanto, l’affidamento nell’agosto 1997 dei servizi di biglietteria al concessionario dei servizi aggiuntivi appare operato in applicazione dell’art. 1 comma 5 della legge 25 marzo 1997, n. 78 che consentiva l’affidamento diretto dei servizi di biglietteria nelle more del varo di apposito regolamento. Malgrado il carattere transitorio di tale norma, nel caso in questione essa ha dato luogo a rapporti contrattuali che, attraverso l’uso reiterato di rinnovi e proroghe, si sono perpetuati per oltre un ventennio, sottraendo il servizio al regime di concorrenza imposto dallo stesso regolamento attuativo.

CONCESSIONE DI SERVIZI - ANOMALIE NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA

ANAC DELIBERA 2021

Oggetto: Affidamento in gestione dell’impianto termale della “- omissis - ” in - omissis -

Il Comune di - omissis - ha affidato il servizio di gestione dei Bagni della - omissis - con rinnovi reiterati ed affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia, determinando l’indebita sottrazione del contratto al regime della concorrenza per molti anni, con le relative conseguenze a danno dell’erario comunale;

ANAC - POTERE SANZIONATORIO - SOLO IN CASO DI FALSA O OMESSA DICHIARAZIONE (80.12)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, espresso da ultimo dal Consiglio di Stato nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16/2020, in tema di pregressi illeciti professionali e di connessi obblighi dichiarativi valgono i seguenti principi:

- la falsità di informazioni rese al riguardo dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;

- alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico;

- la lettera f-bis) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.

Di conseguenza l'operatore è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n.7831; 4 marzo 2020, n. 1603; nn. 1174/2020, 3331/2019; id., sez. V, nn. 70/2020, 1644/2019; 1649/2019; sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827).

La giurisprudenza ha quindi affermato che i concorrenti sono tenuti a rendere una dichiarazione omnicomprensiva, segnalando tutte le vicende afferenti la propria attività professionale, e ha concluso per l'illegittimità di tali inadempimenti dichiarativi, sulla base del principio per cui "non è configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza” (C.d.S., sez. V, nn. 4532/2018, 3592/2018 e 6530/2018).

Peraltro, giusta la citata decisione dell'Adunanza Plenaria n. 16 del 2020, in tanto una ricostruzione a posteriori degli obblighi dichiarativi può essere ammessa, in quanto si tratti di casi evidentemente incidenti sulla moralità ed affidabilità dell'operatore economico, di cui quest'ultimo doveva ritenersi consapevole e rispetto al quale non sono configurabili esclusioni “a sorpresa” a carico dello stesso.

In tale ambito, quindi, rilevano anche le omissioni dichiarative idonee ad incidere sulle decisioni della stazione appaltante in merito alla conduzione della gara, quale quella della ricorrente, che ha taciuto una circostanza che avrebbe comportato il venir meno dei requisiti di partecipazione.

Tuttavia, fermo restando che omissioni dichiarative quali quelle contestate sono suscettibili di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, con riferimento al potere di annotazione dell’Anac, l’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l’Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza”.

In tale ambito, quindi, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni devono ritenersi rilevanti esclusivamente le condotte espressamente previste dalla norma, ovvero l’omissione di informazioni richieste e le false dichiarazioni.

In tal senso è stato evidenziato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, con orientamento espresso anche dall’ordinanza cautelare resa dal giudice di appello nel presente giudizio, che di tale disposizione deve essere prescelta un’interpretazione restrittiva, in quanto la segnalazione comporta l’apertura di un procedimento finalizzato all’applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle pubbliche gare, con effetti general-preventivi pregiudizievoli anche più di quelli prodotti da una sanzione vera e propria (Cons. Stato, sez. V, 20.1.2021, n. 630; Cons. Stato, V, 23 luglio 2018, n. 4427).

Nella fattispecie, la ricorrente ha senz’altro omesso di fornire alla stazione appaltante delle informazioni che avrebbero influenzato le decisioni della stazione appaltante in merito all’aggiudicazione della gara, ma non ha letteralmente rifiutato informazioni al riguardo richieste, né positivamente reso dichiarazioni false, con la conseguenza che, aderendo all’interpretazione restrittiva della disposizione, non avrebbe potuto essere applicata la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 213 comma 13 del d.lgs. 50/2016.



POTERE SANZIONATORIO ANAC - DEFICIT FORMALI DEL PROCEDIMENTO - IRRILEVANTI (213); DICHIARAZIONI NON VERITIERE - COLLEGAMENTO SOSTANZIALE IMPRESE - NOZIONE CAUSA ESCLUSIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 16 del 28 agosto 2020, ha ribadito che l’esclusione per omissioni dichiarative del concorrente in relazione a reati c.d. non ostativi non può mai essere automatica, affermando che “La falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lett. c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico”.

Orbene, l’applicazione dei suesposti principi, pianamente riferibili anche alla normativa contenuta nell’art. 38 d.lgs. 163/2006, disvela che, nel caso in esame, la dichiarazione non veritiera resa in sede di gara dall’amministratore della -OMISSIS- si è rivelata tale, solo successivamente e per effetto dell’esito del procedimento penale svolto a carico di detto amministratore (oltre ad altri co-imputati). Venuta a conoscenza di tale grave circostanza la stazione appaltante ha subito “messo in moto” il meccanismo espulsivo accompagnato dalla conseguente comunicazione sia ad Anac e sia l’operatore economico. L’Autorità e la stazione appaltante hanno svolto delle approfondite istruttorie onde accertare il comportamento infedele del ridetto amministratore nel rendere le dichiarazioni in sede di gara, sia con riferimento al collegamento sostanziale che alle prescrizioni contenute nel Patto di integrità a suo tempo sottoscritto.

Inoltre va precisato, per completezza, che il potere sanzionatorio esercitato dall’Anac ha natura vincolata di talché, a fronte di eventuali imprecisioni o deficit formali rinvenibili nel percorso procedimentale e, soprattutto, nel provvedimento sanzionatorio, attesa la sopra dimostrata correttezza sostanziale della decisione assunta dall’Autorità nel caso di specie, tali irregolarità “formali” non possono condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 7 agosto 1990, n. 241.


SERVIZI POSTALI - AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA N. 3 DEL 2014

CONSIGLIO DI STATO PARERE 2021

Con la nota n. I.0021455 del 25 giugno 2021 il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito denominata “ANAC”) ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato - in ragione della generalità e della rilevanza delle questioni trattate nonché dell’impatto erga omnes di tale atto - sullo schema di atto di regolazione recante l’aggiornamento della deliberazione ANAC n. 3 del 9 dicembre 2014 avente ad oggetto l’affidamento dei servizi postali, elaborato congiuntamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata AGCom) e corredato da una relazione AIR, da una relazione illustrativa e dai contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica appositamente esperita.

L’aggiornamento delle linee guida n. 3 del 2014 – espone l’ANAC - si è reso necessario, oltre che in ragione delle novità normative sopravvenute, anche per porre rimedio ad alcune criticità nella predisposizione dei bandi di gara che sono apparse di ostacolo all’effettiva apertura del mercato dei servizi postali e delle notifiche a mezzo posta di atti giudiziari e infrazioni al codice della strada, finendo per favorire il gestore del servizio universale, funzionando da barriere all’accesso (in particolare, per quanto attiene alla richiesta di requisiti di copertura sproporzionati rispetto al servizio richiesto e alla valorizzazione, ai fini della valutazione dell’offerta, dei soli punti di giacenza, senza considerare modalità alternative di consegna nel caso di esito negativo del primo tentativo).

Le nuove linee guida (di seguito denominate “Linee guida”), inoltre, aggiunge l’Autorità richiedente, affrontano diversi temi, fornendo soluzioni non vincolanti al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa sulla contrattualistica pubblica e favorire la diffusione di best practice (riguardo, in particolare, al requisito dell’organico medio e a taluni profili relativi alla notifica degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada).


CASELLARIO ANAC – ANNOTAZIONE NOTIZIE UTILI – ACCERTAMENTO SULL'UTILITA' DELL'INSERIMENTO DA PARTE DELL'ANAC (231.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Il sindacato sul corretto esercizio della discrezionalità della p.a. non può essere condizionato da valutazioni dell’ANAC rese nell’ambito del procedimento di annotazione di una vicenda professionale nel Casellario informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice, per di più successive rispetto al provvedimento di esclusione adottato dalla Stazione Appaltante. Nel valutare se un fatto rientri o meno tra le cd “notizie utili”, l’Autorità non esprime una propria valutazione sulla rilevanza del fatto, ma verifica solo l’utilità dell’inserimento della notizia nel Casellario ai fini alle future valutazioni delle Stazioni Appaltanti, che tuttavia rimangono sempre libere di esaminare sia i fatti annotati nel Casellario, sia altre vicende professionali, come chiarito sia dal testo delle Linee Guida stesse (par. 4.2.), che dalla consolidata giurisprudenza. Come di recente statuito dalla V Sezione in merito alla ratio dell’annotazione nel casellario informatico delle notizie utili ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice appalti, la finalità del compito affidato all’Anac traspare dalla stessa formulazione dell’enunciato normativo e consiste nella realizzazione di una banca dati integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici (Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2021, n. 4299) il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell’ambito della singola procedura di gara.

Per altro verso, Anac, nell’archiviare la segnalazione oggetto di contestazione, ha dato rilievo a due considerazioni di fondo:

a) la prima concernente le linee guida che essa stessa ha emanato, le quali individuano nella condanna l’adeguato livello di prova. E tuttavia si è già detto che le indicazioni delle linee guida citate devono considerarsi esemplificative e non tassative. Nel rendere parere sulla proposta di aggiornamento delle stesse, la Commissione speciale del Consiglio di Stato, nell’adunanza del 23.10.2018 ha posto in risalto la “chiara e inequivoca – e logica e forse inevitabile – scelta del legislatore, prima di tutto, e al massimo grado di quello eurounitario, di optare per una tecnica normativa imperniata sull’uso di termini generici introduttivi di concetti giuridici indeterminati, che rimandano naturalmente al completamento del precetto in sede applicativa mediante integrazione del fatto facendo ricorso a nozioni e valutazioni anche extragiuridiche (paradigmatico è l’art. 57 par. 4 lett. c) della direttiva UE 24/2014, secondo un approccio che, peraltro, a suo tempo era stato già seguito, in Italia dalla normativa contabilistica degli anni ’20 del secolo scorso ed il cui successivo abbandono non sembra avere dato risultati appaganti). Ciò sul rilievo che la casistica degli illeciti è molto vasta, oltre che mutevole, e che l’apprezzamento del fatto in questa materia ha un peso preponderante, il che rende impossibile ovvero illusorio e controproducente prevedere ex ante ogni singola ipotesi”. Il concetto, a ben vedere, è precisato nelle stesse linee guida, che in premessa precisano che «le stazioni appaltanti possono attribuire rilevanza a situazioni non espressamente individuate dalle Linee guida, purché le stesse siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice e sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi»

b) la seconda, relativa alle circostanze fattuali connesse alla segnalazione da parte dell’………, dalle quali è emerso che, nonostante la segnalazione fosse basata sulla mancata stipula del contratto, quest’ultimo era stato comunque stipulato il 20/06/2019, con conseguente venir meno della fattispecie che avrebbe potuto consolidare il grave illecito professionale.



ANNOTAZIONE NON INTERDITTIVA CASELLARIO ANAC - TERMINE PERENTORIO PER LE SANZIONI - NON SI APPLICA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

L’annotazione, pertanto, costituisce atto a contenuto meramente informativo, che trova piena giustificazione nella funzione surriferita di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica (TAR Lazio, Sez. I, 31.3.2020, n. 3730; 13.12.18, n. 12155).

Tale potere è nettamente distinto da quello di contenuto sanzionatorio, disciplinato dal Regolamento unico Anac, ed è solo con riferimento a quest’ultimo che la giurisprudenza più recente ha affermato la perentorietà dei termini per la conclusione del procedimento.

In merito il Consiglio di Stato, con orientamento che è stato poi recepito nelle successive pronunce di questo Tribunale, ha affermato la natura perentoria del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento in questione, rilevando che il potere sanzionatorio dell’Anac ha trovato inizialmente fonte nell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui tale potere deve rispettare i principi della tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti; nel solco di tali principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene non vi sia un’espressa previsione in tal senso, il termine di 180 giorni fissato dal regolamento dell’Autorità deve considerarsi perentorio, avuto riguardo a tale normativa, che afferma espressamente l’obbligo di osservare il principio di tempestività sia nella fase di avvio, che in quella di conclusione del procedimento sanzionatorio (Cons. Stato, sez. V, n. 5695, 3 ottobre 2018).

La giurisprudenza ha evidenziato, altresì, che “la natura afflittiva delle sanzioni applicate all’esito dei procedimenti in esame assegna natura perentoria (…) al termine di inizio del procedimento al fine di evitare che l’impresa possa essere esposta a tempo indefinito all’applicazione della sanzione stessa” (Cons. Stato, VI, 11 giugno 2019, n. 3919).

Il che trova ragione nei profili di specialità del procedimento sanzionatorio rispetto al paradigma generale del procedimento amministrativo, e in particolare nella natura afflittivo-sanzionatoria del provvedimento che ne deriva, e dunque nel principio – rilevante sia nella fase di avvio, sia per la conclusione del procedimento sanzionatorio – secondo cui “l’esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsivoglia natura, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti” (Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2874; 3 ottobre 2018, n. 5695).

Si deve quindi concludere che nel caso di specie, non venendo in rilievo una potestà sanzionatoria ma, piuttosto, il potere di controllo e pubblicità in ordine alle informazioni riguardanti le imprese, il procedimento non sia soggetto al termine perentorio previsto dal Regolamento in materia di sanzioni.


CENTRALE UNICA DI COMPETENZA - ERRATA DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA - CONSEGUENZE

ANAC DELIBERA 2021

C.U.C.R.S.- Affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata per le aziende del S.S.R., n. gara 6775959, lotto 2. Fasc. Anac UVCS n. 5440/2020. Fasc. Anac UVCS n. 5440/2020

La sproporzione tra l'importo di gara e il livello di adesione delle aziende e riconducibile sia ad errori commessi a monte, nella trasposizione dei dati forniti in sede di programmazione da parte della centrale unica e della ditta di consulenza della quale ci si avvaleva (come affermato in sede di audizione dalla centrale di committenza), ma e anche riconducibile ad una mancata previsione nella convenzione tra C.U.C. e aziende di uno specifico obbligo in capo alla centrale unica di monitorare e vigilare sulla fase esecutiva del contratto, per prevenire gli eventuali squilibri.

In particolare, in relazione alla quantificazione originaria dell'importo di gara, risulta che la C.U.C.R.S. non ha mai espressamente delimitato l'importo spendibile da parte di ciascuna azienda e pertanto le aziende coinvolte hanno definito autonomamente gli importi di propria spettanza in via meramente deduttiva riferendosi alle quantità di ore richieste annualmente e già trasmesse in sede di comunicazione di fabbisogno preventivo; ciò ha fatto sì che ciascuna azienda potesse aderire alle risultanze della gara ben oltrepassando il budget prefissato in sede di gara, circostanza, questa, che si e finora verificata attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura dal valore superiore al tetto massimo spendibile per il lotto 2.

Quanto alle competenze della C.U.C.R.S. sancite nella convenzione, non risulta espressamente prevista una responsabilità della C.U.C.R.S. in tema di vigilanza/monitoraggio nella fase esecutiva del contratto e si ritiene, pertanto, che l'assenza di una tale previsione e, dunque, la conseguente omessa vigilanza sulle modalità esecutive del contratto, abbia consentito un disallineamento tra gli importi di adesione delle aziende e il budget prefissato.

ANNOTAZIONE ANAC - NON SANZIONATORIA - NON SERVE DIMOSTRAZIONE DELLA RESPONSABILITA'( 213.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

La norma dell’art. 213, comma 10, cit., si riferisce all’utilità della notizia per la stazione appaltante, per le successive valutazioni che questa dovrà effettuare. L’utilità si risolve pertanto nella rilevanza a questi fini dell’annotazione. Non si tratta di una norma di natura sanzionatoria (come ben rilevato anche dalla difesa dell’ANAC) e non è necessario di conseguenza accertare e motivare anche in ordine al titolo di imputabilità soggettiva (dolo o colpa) del fatto o in ordine alla responsabilità dell’impresa segnalata.

La decisione dell’Autorità di procedere all’annotazione non implica nemmeno il definitivo accertamento dei fatti o delle condotte che possono integrare il grave illecito professionale: se, come si è già veduto, la stazione appaltante può valutare, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c), un’ampia gamma di condotte integranti gravi illeciti professionali, purché lo dimostri con mezzi adeguati, sarebbe del tutto illogico introdurre un limite di tal genere per le annotazioni ai sensi dell’art. 213, comma 10, che perseguono proprio la finalità di mettere a disposizione della stazione appaltante tutte le informazioni utili a formulare il giudizio di affidabilità dell’operatore economico.

Non occorre pertanto attendere la conclusione del contenzioso instaurato fra stazione appaltante e impresa sulla risoluzione e sulla imputabilità degli inadempimenti, quando l’Autorità accerta – come ha accertato nel caso di specie – che la notizia acquisita dalla stazione appaltante segnala fatti o condotte che possono rilevare per valutare l’affidabilità professionale dell’operatore economico.

Dall’annotazione iscritta nel casellario si evince infatti che la notizia è originata dalla segnalazione pervenuta all’Autorità da parte di .......... S.p.a. (nelle sue funzioni di amministrazione appaltante), che ha comunicato di aver risolto unilateralmente il contratto con l’A.T.I. .......... S.p.a. – .......... S.p.a., per gravi inadempimenti. L’Autorità di conseguenza doveva limitarsi – prima dell’annotazione nel casellario – a verificare la provenienza dell’informazione e a stabilire la possibile rilevanza del fatto quale grave illecito professionale ai fini della valutazione di affidabilità professionale.

La sussistenza di entrambi gli elementi non è revocabile in dubbio sulla base delle censure della società appellante, che non contesta che l’.......... abbia adottato l’atto di risoluzione del contratto di appalto.

Né del resto può essere contestata l’utilità dell’informazione per le stazioni appaltanti tenute a verificare l’affidabilità professionale dell’operatore economico, ove si tenga conto del consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui l’art. 80, comma 5, lettera c), è una norma di chiusura in grado di comprendere tutti quei fatti qualificabili come gravi illeciti professionali ascrivibili all’operatore economico, anche non predeterminabili ex ante, suscettibili di incidere, in modo negativo, sull’integrità dell’operatore economico (si veda, per tutte, Cons. Stato, V, ordinanza del 9 aprile 2020, n. 2332, ed vivi ulteriori richiami conformi).


ACCESSO CASELLARIO INFORMATICO DITTE ESTERE - INDICAZIONI OPERATIVE ANAC (213.10)

ANAC COMUNICATO 2021

Indicazioni in merito alle modalità di accesso alle informazioni contenute nel Casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da parte di stazioni appaltanti con sede negli Stati membri dell'Unione europea

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ANAC - TERMINE DI 180 GIORNI - E' PERENTORIO (213)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, recepita nelle successive pronunce di questo Tribunale, ha affermato la natura perentoria del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento in questione, rilevando che la norma primaria di riferimento è data dall’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, per cui “Il regolamento dell'Autorità disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti”; nel rispetto di tali principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene non vi sia un’espressa previsione in tal senso, il termine di 180 giorni fissato dal regolamento dell’Autorità deve considerarsi perentorio, avuto riguardo a tale normativa, che afferma espressamente l’obbligo di osservare il principio di tempestività sia nella fase di avvio, che in quella di conclusione del procedimento sanzionatorio (Cons. Stato, sez. V, n. 5695, 3 ottobre 2018).

La giurisprudenza ha evidenziato, altresì, che “la natura afflittiva delle sanzioni applicate all’esito dei procedimenti in esame assegna natura perentoria (…) al termine di inizio del procedimento al fine di evitare che l’impresa possa essere esposta a tempo indefinito all’applicazione della sanzione stessa” (Cons. Stato, VI, 11 giugno 2019, n. 3919).

Il che trova ragione nei profili di specialità del procedimento sanzionatorio rispetto al paradigma generale del procedimento amministrativo, e in particolare nella natura afflittivo-sanzionatoria del provvedimento che ne deriva, e dunque nel principio - rilevante sia nella fase di avvio, sia per la conclusione del procedimento sanzionatorio - secondo cui “l’esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsivoglia natura, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti” (Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2874; 3 ottobre 2018, n. 5695).

Si deve quindi concludere che, sebbene non vi sia un’espressa previsione di perentorietà, l’impianto normativo di riferimento porta a ritenere che il provvedimento sanzionatorio impugnato sia stato adottato in violazione di quanto prescritto in base alla normativa primaria (art. 8, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006), che afferma espressamente l’obbligo di osservare il principio di tempestività sia nella fase di avvio, che in quella di conclusione del procedimento sanzionatorio.



MONITORAGGIO CONOSCITIVO ANAC IN MATERIA DI TRASPARENZA.

ANAC DOCUMENTO 2021

Progetto Trasparenza

Monitoraggio conoscitivo sulla “esperienza della trasparenza”. Analisi dei procedimenti dell’ANAC in materia di trasparenza.

ANNOTAZIONE CASELLARIO ANAC - RISPETTO PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA (80)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2020

Non è superfluo ricordare che l’annotazione nel Casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595; id. 19 marzo 2019, n. 3660).

Inoltre deve rammentarsi che, per giurisprudenza costante, “le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera “indolore” nella vita dell’impresa”, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178).

Ciò chiarito, nel caso di specie l’annotazione impugnata con i motivi aggiunti risulta, oltre che immotivata, irragionevolmente punitiva e, dunque, sproporzionata.

Invero, la “trascuratezza” che l’ANAC ascrive all’operatore economico per non aver chiesto la riabilitazione sebbene i termini per tale richiesta fossero “abbondantemente decorsi alla data della dichiarazione”, è rilevo senz’altro sufficiente per irrogare la sanzione pecuniaria, la cui legittimità va, pertanto, confermata, ma non anche per disporre l’annotazione nel Casellario di una notizia che non potrà più avere alcuna utilità al fine asseritamente perseguito dall’ANAC, ossia quello di “rendere possibile alle Stazioni appaltanti l’esercizio della discrezionalità amministrativa, ad esse devoluta dalla norma di riferimento, per la valutazione dell’affidabilità del contraente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016”, dal momento che l’ing. Rossi comunque non dovrà più, in futuro, dichiarare quella condanna.

Ciò posto, in disparte la già rilevata non riferibilità della vicenda in esame a fattispecie di gravi illeciti professionali, non può trascurarsi che, al momento della adozione della delibera del 13 novembre 2019, l’Autorità era ormai perfettamente edotta dell’esistenza dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2019 che ha disposto la riabilitazione dell’ing. Rossi; pertanto, in ossequio al principio di buona amministrazione, l’ANAC avrebbe dovuto e potuto annullare in autotutela l’annotazione precedentemente disposta - opportunamente avvalendosi, peraltro, della modalità prescelta per la correzione dell’errore materiale, consistente nella integrale riscrittura della precedente delibera - ed evitare di disporre una annotazione nel Casellario decisamente priva di qualunque utilità.

REGOLE DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELL’ANAC - SCELTA ESCLUSIVA DELL'ANAC

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

La trasparenza dell’attività dell’Anac non è affidata ad un unico regime di pubblicità, essendo al contrario possibile individuare numerose, e molto differenti, regole volte ad assicurare la trasparenza.

Per tale ragione il Consiglio di Stato ritiene che spetti all’Anac, di volta in volta, sussumere i diversi atti in una delle cinque categorie ora rappresentate.

Dopo aver compiuto tale operazione di qualificazione, l’Amministrazione individuerà il relativo regime di pubblicità.

In relazione al rispetto della normativa sulla privacy è chiaro che le regole da osservare saranno molto diverse a seconda che la legge prescriva la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale o sul proprio sito internet o, in ipotesi, nulla dica.

È evidente che quando la legge prescrive la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, ragionevolmente si tratterà di atti rispetto ai quali generalmente non viene in rilievo l’esigenza di garantire la riservatezza di eventuali terzi.

Nelle altre ipotesi, invece, le esigenze di riservatezza di eventuali terzi, dovranno essere garantite nel rispetto della legge e delle regole, nonché delle modalità, indicate dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere 26 febbraio 2020, n. 38 prima esposto e che si condivide integralmente.

Conseguentemente spetterà all’Anac osservare le Linee guida in materia di trasparenza (provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 recante le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri soggetti obbligati”) nella parte in cui prevedono che:

- “laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni”;

- “i soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità”;

- “è, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (c.d. “principio di pertinenza e non eccedenza” di cui all'art. 11, comma l, lett. d, del Codice [oggi “principio di minimizzazione” di cui all'art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD]). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all’oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti”.

Sotto altro aspetto, fermo restando quanto prima osservato, non v’è dubbio che le disposizioni contenute nel d.lgs. 33/2013, nella parte in cui prevedono obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, “costituiscono sicuramente una base giuridica idonea anche per la diffusione di dati personali online, ai sensi dell'art. 2 ter, commi 1 e 3, del Codice”.

In relazione agli atti compiuti dall’Autorità in adempimento dei compiti consultivi e di vigilanza, è chiaro che non si potrà individuare un regime uniforme, spettando all’Anac il compito di qualificarli di volta in volta.

Per i casi in cui non sia applicabile l’articolo 12, comma l, del d.lgs. 33/2013 – ferma restando l’opportunità di “valutare anche l'assunzione di ulteriori cautele per assicurare il rispetto del principio proporzionalità e di minimizzazione dei dati (art. 5, par. l, lett. c, del RGPD), come l’adozione tenuto conto delle tecnologie disponibili, di misure volte a impedire ai motori di ricerca generalisti (es. Google) di indicizzarli ed effettuare ricerche rispetto a essi, trascorso un adeguato numero di anni dall'adozione della deliberazione” – come ricordato dal Garante l’Autorità deve “procede[re] alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti” (art. 7-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013), pena l'applicazione delle sanzioni previste dal RGPD per violazione dell'art. 2 ter, commi 1 e 3, del Codice”.

Giova ricordare infine che l’Anac ha, per legge, un’importante facoltà stabilita dall’articolo 3, comma 1 bis, d.lgs. 33/2013 ai sensi del quale: “L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e' sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5”.



COVID 19 - NORMATIVA APPALTI E RISVOLTI PRATICI

ANAC DELIBERAZIONE 2020

Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – ANAC – ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE (213)

ANAC COMUNICATO 2020

In seguito alla delibera del 19 marzo 2020, n. 268 relativa alla sospensione di termini e adempimenti dell’Autorità in relazione all’emergenza coronavirus, al fine di dare il maggiore supporto possibile alle stazioni appaltanti in questo particolare momento e nell’ottica di assicurare il rispetto dei principi fondamentali in materia di contratti pubblici a presidio dell’adeguato perseguimento del superiore interesse pubblico, l’Autorità garantisce l’impegno e la tempestività nello svolgimento delle ordinarie attività di vigilanza collaborativa anche in relazione ai controlli svolti nell’ambito dell’alta sorveglianza che il Presidente esercita ai sensi dell’art. 30 del d.l. 90/2014 avvalendosi della Unità Operativa Speciale.

L’Autorità è altresì disponibile a incrementare l’attività di vigilanza collaborativa ex art. 213 del d.lgs. 50/2016 per le stazioni appaltanti che ne facciano richiesta, impegnandosi a stipulare i relativi protocolli di azione in tempi rapidi, nei limiti di quanto previsto dal vigente regolamento, con particolare riferimento agli affidamenti funzionali alla gestione della citata emergenza o che dovessero svolgersi in deroga, totale o parziale, alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, in continuità con quanto già accaduto in precedenti contesti di crisi.

ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO – IL TERMINE DI 180 GIORNI HA NATURA PERENTORIA

TAR LAZIO SENTENZA 2020

La Sez. V del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5695 del 3 ottobre 2018 ha osservato che l’ANAC, adottando il Regolamento che ha disciplinato il procedimento di cui all’art. 38, comma 1 ter e 48 del D.Lgs. 163/2006, “ha richiamato nelle premesse l’art. 8, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 163 del 2006. Sicché anche la determinazione del termine di durata del procedimento dà attuazione a quella disposizione normativa e la relativa durata, fissata in centottanta giorni, vincola la stessa Autorità che l’ha prevista. Si deve quindi concludere che, sebbene non vi sia un’espressa previsione di perentorietà, l’impianto normativo di riferimento porta a ritenere che il provvedimento sanzionatorio impugnato sia stato adottato in violazione di quanto prescritto in base alla normativa primaria (art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006), che afferma espressamente l’obbligo di osservare il principio di tempestività sia nella fase di avvio, che in quella di conclusione del procedimento sanzionatorio”.

Da ultimo, con la sentenza 3 maggio 2019, n. 2874, la Sez. V del Consiglio di Stato, richiamando i propri precedenti, ne ha ribadito i principi affermando, altresì, che “non rileva che il quadro normativo di riferimento sia mutato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e che il procedimento sanzionatorio nei confronti della … sia stato avviato ai sensi dell’art. 80, comma 12, e dell’art. 213, comma 13, del nuovo codice dei contratti pubblici”.

Il rilievo che precede resta valido anche nel caso di specie, in cui il procedimento è stato condotto appunto ai sensi dell’art. 80, comma 12, e dell’art. 213, comma 13, del nuovo codice dei contratti pubblici nonché sulla base del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 6 giugno 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 28 giugno 2018), il cui art. 17, rubricato “Conclusione del procedimento”, stabilisce “Il dirigente entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l’applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all’art. 16, predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la quale indica il testo dell’annotazione che sarà inserito nel Casellario, la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario all’esito del procedimento”.

Ne discende che, come osservato nella sentenza da ultimo richiamata (per quanto riferita a fattispecie ricadente nella vigenza del Regolamento pubblicato l’8 aprile 2014), il termine di 180 giorni contenuto nel riportato art. 17, rappresenta un autovincolo dell’ANAC al rispetto del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio, nel quale va computato anche il periodo necessario alla comunicazione del provvedimento all’interessato.

Più di recente anche questa Sezione, con la sentenza n. 10986 del 16 settembre 2019, ha condiviso i suddetti principi, dai quali il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi.

Ne discende la totale infondatezza dell’obiezione della difesa erariale secondo cui “Il calcolo dei termini, ad ogni modo, non assume particolare rilevanza, in quanto il termine di cui si tratta ha senza dubbio natura ordinatoria e non perentoria, come apoditticamente affermato dal ricorrente”.

OMESSO PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - LEGITTIMA ESCLUSIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Per la prevalente giurisprudenza, in caso di omesso pagamento del contributo ANAC trova applicazione per tutti gli appalti pubblici il principio per cui tale omissione non può essere “sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una “condizione di ammissibilità dell’offerta” e la sanzione dell’esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge” (Cons. Stato, III, 12 marzo 2018, n. 1572).

La mancata allegazione della ricevuta di pagamento è sanabile solo se l’operatore economico dimostri che l’adempimento ha data certa anteriore alla scadenza dell’offerta ovvero che le condizioni formalizzate poi in un documento sussistevano al momento della presentazione dell’offerta.

Invero, l’obbligo del pagamento del contributo è stato originariamente previsto come “condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche” dall’art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, quando la sfera di attribuzioni dell’Autorità di vigilanza, istituita con l’art. 4 della legge n. 109 del 1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), era limitata al settore delle opere pubbliche (“Autorità di vigilanza sui lavori pubblici”).

Solo con l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) la competenza dell’Autorità è stata estesa a tutti i contratti pubblici (“Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”), e il legislatore, con gli artt. 6, comma 7, e 8, comma 12, del suddetto d.lgs., nel richiamare espressamente l’art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, ha inteso estendere implicitamente l’applicazione dell’obbligo di pagamento del contributo per tutti i contratti pubblici.

Tale obbligo è stato, infine, confermato dall’art. 213, comma 12, del vigente d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), relativamente all’attuale Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in cui, secondo le previsioni dell’art. 19 del d.-l. n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 114 del 2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), sono confluiti i compiti e le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In ogni caso, dalla documentazione versata in atti non risulta la prova di tale pagamento.

DOCUMENTAZIONE FALSA PER CONSEGUIRE LA SOA – MANCATA DILIGENZA NEI CONTROLLI – ANAC

TAR LAZIO RM SENTENZA 2020

Quanto all’omessa verifica di veridicità della dichiarazione, va poi considerato come l’Autorità, e nel provvedimento e negli scritti difensivi, non contesta l’affermazione della ricorrente secondo cui il contenuto della dichiarazione di unicità di incarico, attenendo ad una circostanza negativa, non consentiva, ad un soggetto privato, una univoca e certa verifica documentale, in considerazione del numero virtualmente altissimo di ditte in favore delle quali uno stesso professionista poteva aver rilasciato la medesima dichiarazione e della oggettiva difficoltà nel reperire la specifica informazione.

Come rilevato dalla ricorrente, poi, l’affermata riferibilità alla società delle dichiarazioni dell’architetto -OMISSIS- non tiene conto del fatto che quella relativa all’unicità di incarico è una dichiarazione che la stessa ha reso quale professionista, al fine di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per la nomina a direttore tecnico, e non nella citata qualità, così il riferimento che il provvedimento fa al rapporto di immedesimazione organica non appare propriamente pertinente.

Ne discende l’insufficienza dell’apparato motivazione del provvedimento in punto di ricorrenza della colpa, lamentata dalla ricorrente, atteso che il provvedimento non esplicita le modalità nelle quali avrebbe dovuto concretarsi la diligenza di -OMISSIS-, individuando in sostanza l’elemento psicologico non nell’assenza di specifiche ed esigibili verifiche documentali, ma in dati sostanzialmente estranei a puntuali modalità di controllo.

Come lamentato dalla ricorrente, di conseguenza, il provvedimento da un lato non chiarisce, in una fattispecie di dichiarazione negativa, quali fossero le cautele astrattamente pretendibili dall’impresa richiedente l’attestazione, dall’altra esaurisce la parte motiva in una forma di riprovazione dell’instaurazione di un rapporto contrattuale non solido, senza spiegare, tuttavia, per quale ragione tale comportamento integri, di per sé, una non diligente verifica dell’autocertificazione prodotta dal professionista.

Il provvedimento, in conclusione, ha accolto una nozione oggettiva di colpa, non correlata alla concreta esigibilità di un maggiore (e comunque non descritta, né altrimenti desumibile da regole di comune esperienza) diligenza nei controlli.

Come già rilevato da questo Tribunale, tuttavia, sebbene in tema di qualificazione delle imprese valgano comunque i principi generali di responsabilità e di diligenza degli operatori economici interessati, deve comunque ragionevolmente ritenersi che tali principi operino in massimo grado soltanto in relazione ai fatti e alle circostanze che siano nella diretta conoscenza e disponibilità dell'impresa (TAR Lazio, Sez. III, 2 dicembre 2015, n. 13653).

Ne consegue che, al contrario, nelle ipotesi in cui tali fatti e circostanze risultino solo indiretti il concreto grado di diligenza va parametrato al tipo di controlli materialmente eseguibili da parte dell’operatore economico, ciò che appare tanto più vero nel caso in esame, in cui la stessa -OMISSIS- non è riuscita in concreto, e per circa cinque anni, a svolgere la verifica sulla veridicità o meno della dichiarazione di unicità di incarico, il mancato compimento della quale è stato ritenuto integrare colpa grave della società.

RISOLUZIONE CONTRATTUALE ANTERIORE AL TRIENNIO – OMESSA DICHIARAZIONE – EFFETTI E LIMITI SUGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI (80.5 – 80.10 – 80.12 – 213.13)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

La condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già posto in risalto come, ai sensi dell’art. 80, comma 10, d. lgs. n. 50 del 2016, “il periodo di esclusione per grave illecito professionale consistito nelle significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, in applicazione diretta della direttiva 2014/24/UE, art. 57, § 7, ha durata triennale dalla data del fatto, vale a dire dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di risoluzione unilaterale” con la precisazione che “il triennio va computato a ritroso, dalla data del bando alla data del fatto” (Cons. Stato, V, 21 novembre 2018, n. 6576; in senso diverso, cfr. Cons. Stato, V, 19 novembre 2018, n. 6530). Il che è stato affermato peraltro in relazione a fattispecie anteriore all’ingresso in vigore del d. lgs. n. 56 del 2017 - che ha reso esplicito detto limite triennale - valorizzando la suindicata previsione della direttiva europea ed evidenziando la “violazione della normativa eurounitaria” che si sarebbe consumata se la disciplina interna “avesse inteso non porre alcun limite temporale alla rilevanza della portata escludente della pregressa risoluzione contrattuale”.

Chiarita l’irrilevanza, ai suddetti fini espulsivi, del fatto non comunicato, occorre considerare gli effetti - in specie, in termini sanzionatori - della sua omessa dichiarazione in quanto tale.

In proposito questa Sezione ha recentemente chiarito la generale distinzione fra le omesse, reticenti e false dichiarazioni ai sensi dell’art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016, rilevando che “v’è omessa dichiarazione quando l’operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come ‘grave illecito professionale’; v’è dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente. Infine, la falsa dichiarazione consiste in una immutatio veri; ricorre, cioè, se l’operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero” (Cons. Stato, V, 12 aprile 2019, n. 2407; 22 luglio 2019, n. 5171; 28 ottobre 2019, n. 7387).

In relazione all’omissione comunicativa s’è poi precisato che essa “costituisce violazione dell’obbligo informativo, e come tale va apprezzata dalla stazione appaltante”, la quale è chiamata a soppesare non il solo fatto omissivo in sé, bensì anche - nel merito - “i singoli, pregressi episodi, dei quali l’operatore si è reso protagonista, e da essi dedurre, in via definitiva, la possibilità di riporre fiducia nell’operatore economico ove si renda aggiudicatario del contratto d’appalto” (Cons. Stato, n. 2407/2019, cit.).

Il non aver comunicato una pregressa risoluzione anteriore al triennio, in sé priva d’attitudine espulsiva, non determina infatti una condotta falsa o inveritiera in grado di legittimare l’esercizio del potere sanzionatorio di cui agli artt. 80, comma 12 e 213, comma 13, d. lgs. n. 50 del 2016.

VERIFICA SOCIO UNICO PERSONA GIURIDICA - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A PENA DI ESCLUSIONE NELLE CONCESSIONI

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2019

Come noto, l’art. 38 comma 1 lettera c) attribuisce formalmente rilievo – quale causa di esclusione e del correlativo obbligo di dichiarazione – alle condanne subite, fra gli altri, dal «socio unico persona fisica» della società di capitali, vale a dire una società per azioni come quella di cui è causa.

Sull’interpretazione della norma succitata non si registra un univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa, sicché accanto a chi propugna una interpretazione strettamente letterale, con la conseguenza della irrilevanza dell’omessa dichiarazione del socio unico persona giuridica, vi è chi reputa necessario interpretare la disposizione alla luce della superiore norma di diritto euro-unitario dalla quale è derivato, in sede di attuazione, l’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Si tratta, in particolare, dell’art. 45 della direttiva 2004/18, oggi abrogato ma pur sempre applicabile alla presente fattispecie ratione temporis.

L’art. 1 ultimo comma dell’art. 45 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di richiedere informazioni sulla situazione personale dei partecipanti, ivi compresi «i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente».

La formula ampia della direttiva (“qualsiasi persona”), pare riferirsi, secondo una logica non formalistica ma sostanziale che è del resto propria del diritto euro-unitario, a qualsivoglia soggetto che di fatto controlli l’operatore partecipante, senza quindi alcuna distinzione fra controllante persona fisica e controllante persona giuridica, tenuto anche conto che il controllo di importanti imprese-persone giuridiche partecipanti alle gare pubbliche è spesso effettuato non da una semplice persona fisica ma da altra persona giuridica avente carattere di “holding” (la “holding”, secondo la dottrina, è anch’essa una impresa, che esercita la propria attività non in via diretta bensì avvalendosi di una controllata, ma che si qualifica pur sempre come un imprenditore, secondo la definizione dell’art. 2082 del codice civile).

Da questo punto di vista, la limitazione della dichiarazione al solo socio unico persona fisica non appare francamente comprensibile; se la dichiarazione della persona fisica che è anche il solo controllante della società si giustifica per evitare facili elusioni alla disciplina sulla partecipazione alle gare pubbliche, parimenti non si comprende perché non imporre che analoga dichiarazione sia resa dal socio unico persona giuridica, posto che anche attraverso quest’ultimo soggetto possono essere realizzate condotte elusive dei ricordati divieti di partecipazione.

Una interpretazione dell’art. 38 in conformità con la norma della direttiva 2004/18 – quest’ultima di rango superiore al primo, come noto – appare necessaria per impedire una altrimenti facile violazione del diritto europeo ed anche per evitare un contrasto fra le due disposizioni, contrasto che vedrebbe in ogni caso prevalere quella di derivazione euro-unitaria.

Tale linea interpretativa appare tanto più giustificata nel caso di specie, solo se si considera che:

- la presente concessione ha un valore quanto mai significativo, se si pensa che l’importo contrattuale è di quasi un miliardo e quattrocento milioni di euro;

- il servizio di distribuzione del gas naturale avviene in un ambito territoriale di particolare rilevanza socio-economica come quello di Milano e dei comuni contermini;

- A è socio unico che esercita attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis del codice civile con le pregnanti conseguenze che ne derivano in base al codice civile stesso (si pensi ad esempio all’obbligo di motivazione delle decisioni di cui all’art. 2497 ter del codice medesimo).

Preme altresì evidenziare che anche il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia, ha motivatamente argomentato sulla necessità che anche il socio unico persona giuridica renda la dichiarazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, norma ora trasfusa nell’art. 80 del vigente D.Lgs. 50/2016.

Deve reputarsi irrilevante, a fini dell’assoggettamento al pagamento del contributo, che la presente gara abbia per oggetto una concessione e non un appalto di servizi.

Il contributo all’Autorità di regolazione è, infatti, dovuto dagli operatori assoggettati alla vigilanza ed al controllo dell’autorità stessa, prescindendosi pertanto dalla modalità di affidamento del servizio, sia esso appalto o concessione (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 8.6.2017, n. 6790).

Argomento difensivo delle parti intimate è che il bando di gara non prevede espressamente l’obbligo di pagamento del contributo, sicché doverosamente l’amministrazione avrebbe attivato il c.d. soccorso istruttorio a favore della partecipante A. A sostegno di tale prospettazione è richiamata altresì la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 2.6.2016, nella causa C-27/15.

Sul tema deve osservarsi che, stante la chiara dizione della normativa in materia (dapprima gli articoli 6 e 8 del D.Lgs. 163/2006 ed oggi l’art. 213 del D.Lgs. 50/2016, che richiamano tutti l’art. 1 comma 67 della legge 266/2005), oltre che le altrettanto chiare indicazioni dell’Autorità di regolazione, l’obbligo di versamento del contributo discende direttamente dalla legge, destinata ad integrare le previsioni del bando di gara, secondo il fenomeno della c.d. eterointegrazione, non sconosciuto al regime degli appalti pubblici.

Il Collegio non ignora certo che la eterointegrazione può operare soltanto in caso di lacune dei bandi di gara e con riguardo soltanto a norme imperative, contenenti obblighi chiari e predeterminati, in grado di supplire all’elemento mancante della lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12.12.2018, n. 7023 e 24.10.2017, n. 4903, TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 17.11.2017, n. 2588 e TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 7.2.2017, n. 2079).

Nel caso di specie, tuttavia, l’obbligo di pagamento discende da una norma imperativa da tempo in vigore, come del resto chiarito dalla prassi dell’Autorità ed anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha sempre reputato che il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta (cfr. da ultimo, fra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 12.3.2018, n. 1572, per la quale: «il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una “condizione di ammissibilità dell'offerta” e la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge»).

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (213)

ANAC DELIBERAZIONE 2019

Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO ANAC

ANAC DELIBERA 2019

Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

POTERE SANZIONATORIO ANAC - REGOLAMENTO UNICO (213.13)

ANAC DELIBERA 2019

Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ANNOTAZIONI NEL CASELLARIO INFORMATICO DI ANAC – MODALITA’ (80 – 213.10)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

La Sezione ha già avuto modo di precisare che l’annotazione nel casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “”non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 19 marzo 2019, n. 3660; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595). Ha inoltre ricordato che “le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera “indolore” nella vita dell’impresa”, anche laddove non prevedano l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178), dovendosi considerare che qualsiasi dubbio sulla affidabilità dell’operatore economico è in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito. Pertanto, “la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595). Ciò richiede l’esplicitazione delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti oggetto di segnalazione siano, per come rappresentati dalla stazione segnalante, connessi alle finalità specifiche indicate all’art. 213, comma 10, del Codice, nonché, all’occorrenza, anche delle ragioni per cui i fatti medesimi, ed in particolare il comportamento di un operatore economico, possano influire su future gare cui partecipi l’operatore segnalato, dovendosi considerare che oggetto di segnalazione possono essere anche situazioni venutesi a creare per effetto di contingenze non facilmente replicabili.

E’ stato, inoltre, precisato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 8269 del 25 giugno 2019) che “L’ambito delle informazioni che debbono confluire nel casellario informatico è effettivamente circoscritto, ed il perimetro di tale ambito è dato dalla idoneità delle informazioni non tipizzate a garantire: (i) la miglior tenuta del casellario nella parte in cui esso segnala le iscrizioni previste dall’art. 80, e/o (ii) la individuazione degli operatori economici che siano incorsi in illeciti professionali rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, e/o (iii) per l’attribuzione del rating di impresa e/o, infine, (iv) per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione. Sul punto il Collegio ritiene di dover precisare che, tenuto conto di quanto già osservato relativamente alle possibili distorsioni cui può dare luogo una improvvida annotazione delle “notizie utili” nonché dell’esigenza di non aggravare eccessivamente le stazioni appaltanti con gli adempimenti connessi all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, già di per sé numerosi, l’elenco delle finalità indicate dall’art. 213, comma 10, del D. L.vo 50/2016, in relazione alle quali vanno segnalate le “notizie utili”, deve ritenersi tassativo e non suscettibile di ampliamento, di guisa che, ove la notizia non risulti “conferente” ad una delle predette finalità, si deve escludere l’utilità stessa della notizia, in base ad una valutazione già effettuata a monte dal legislatore. Di tanto tenuto conto è evidente che nel momento in cui l’ANAC decide di disporre l’annotazione di una segnalazione come “notizia utile” essa è tenuta a motivare non solo in ordine all’intrinseca utilità della notizia, ma anche, e prima ancora, in ordine alle ragioni per cui la notizia può/deve ritenersi funzionale ad assicurare le ricordate esigenze, indicate dalla norma, poiché la sussistenza di questo nesso funzionale già dice molto sull’utilità della annotazione.”.

REGOLAMENTO GESTIONE CASELLARIO INFORMATICO (213.10)

ANAC DELIBERA 2019

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ELENCO DEI SOGGETTI AGGREGATORI.

ANAC DELIBERA 2019

Aggiornamento dell’elenco dei soggetti aggregatori.

ANNOTAZIONE NOTIZIE UTILI NEL CASELLARIO (213.10)

ANAC COMUNICATO 2019

Sospensione dei procedimenti di annotazione delle notizie utili, non costituenti false dichiarazioni, ex art. 213, comma 10, d. lgs. 50/2016

RISOLUZIONI CONTRATTUALI NON PRESENTI NEL CASELLARIO ANAC (80.5.C – 213.10)

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2019

L’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, nel testo applicabile alla vicenda in esame, stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico ove dimostrino con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; tra questi rientrano le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.

Il legislatore ha dunque fornito un elenco, esemplificativo e non tassativo, di vicende che rappresentano un grave illecito professionale; tra queste vi è la risoluzione anticipata del contratto d’appalto o della concessione, non contestata ovvero confermata in giudizio.

Nel caso di specie, la mancata segnalazione degli inadempimenti all’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 10 d.lgs, n. 50 del 2016, indipendentemente dalla questione circa l’applicabilità della norma al caso di specie, non esclude certo che essi si siano verificati.

La decisione dell’amministrazione circa l’esclusione si basa su dimostrati gravi illeciti professionali, da essi ricava l’inaffidabilità dell’operatore economico ed è perciò volta a perseguire proprio il principio di par condicio che parte ricorrente assume violato.

ANNOTAZIONE CASELLARIO ANAC – NOTIZIE UTILI – RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA’ NELL’ISCRIZIONE (213.10)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

L’ambito delle informazioni che debbono confluire nel casellario informatico è effettivamente circoscritto, ed il perimetro di tale ambito è dato dalla idoneità delle informazioni non tipizzate a garantire: (i) la miglior tenuta del casellario nella parte in cui esso segnala le iscrizioni previste dall’art. 80, e/o (ii) la individuazione degli operatori economici che siano incorsi in illeciti professionali rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, e/o (iii) per l’attribuzione del rating di impresa e/o, infine, (iv) per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione. Sul punto il Collegio ritiene di dover precisare che, tenuto conto di quanto già osservato relativamente alle possibili distorsioni cui può dare luogo una improvvida annotazione delle “notizie utili” nonché dell’esigenza di non aggravare eccessivamente le stazioni appaltanti con gli adempimenti connessi all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, già di per sé numerosi, l’elenco delle finalità indicate dall’art. 213, comma 10, del D. L.vo 50/2016, in relazione alle quali vanno segnalate le “notizie utili”, deve ritenersi tassativo e non suscettibile di ampliamento, di guisa che, ove la notizia non risulti “conferente” ad una delle predette finalità, si deve escludere l’utilità stessa della notizia, in base ad una valutazione già effettuata a monte dal legislatore.

Di tanto tenuto conto è evidente che nel momento in cui l’ANAC decide di disporre l’annotazione di una segnalazione come “notizia utile” essa è tenuta a motivare non solo in ordine all’intrinseca utilità della notizia, ma anche, e prima ancora, in ordine alle ragioni per cui la notizia può/deve ritenersi funzionale ad assicurare le ricordate esigenze, indicate dalla norma, poiché la sussistenza di questo nesso funzionale già dice molto sull’utilità della annotazione.

In definitiva, la decisione dell’ANAC di disporre l’annotazione nel casellario di “notizie utili” deve essere sorretta da una motivazione che dia conto, da una parte, delle ragioni per cui esse possono ritenersi collegate, cioè “conferenti”, alle finalità specifiche indicate dall’art. 213, comma 10, d’altra parte delle ragioni per cui in concreto i fatti, le situazioni o i comportamenti oggetto di segnalazione siano replicabili e quindi in grado di influire sull’andamento di future gare, e come utili.

Nel caso di specie, anche sulla conferenza della segnalazione rispetto alle finalità indicate dall’art. 213, comma 10, del Codice, nulla dice il provvedimento impugnato, se non che tale “conferenza” è stata valutata come sussistente dalla Autorità: in questo modo l’ANAC ha evaso l’obbligo di motivazione su un punto fondamentale e di non manifesta evidenza.

Il Collegio sottolinea che estrema cautela deve osservarsi nel disporre l’annotazione di “notizie utili” ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice degli Appalti, al fine di non pregiudicare la reputazione di un operatore economico per fatti che possano avere varie chiavi di lettura; tale cautela deve essere massima in particolare quando le notizie non abbiano originato alcun tipo di contenzioso, che possa servire a stabilire la verità dei fatti e le eventuali ed effettive responsabilità. Proprio per tale ragione si impone all’ANAC, nella decisione di disporre l’annotazione di “notizie utili”, l’osservanza dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità nonché dell’obbligo di motivare la decisione nei sensi dianzi precisati, quale sola modalità in grado di assicurare la dovuta riflessione preliminare alla decisione; riflessione che all’occorrenza può anche richiedere e declinarsi in un accertamento dei fatti oggetto di segnalazione, laddove essi si prestino a diverse interpretazioni e nessuna altra autorità sia stata investita del relativo accertamento.

CASELLARIO INFORMATICO - INSERIMENTO PENALI – MANCATA UTILITÀ (213.10)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

Deve rilevarsi che l’annotazione nel casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”, il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 19 marzo 2019, n. 3660).

A ben vedere, nel caso di specie la segnalazione riguarda contestazioni di addebiti di lieve entità relativi all’esecuzione del servizio giornaliero con modalità incompleta, insufficiente e non conforme al capitolato, con ammanco di ore di servizio al termine del contratto, circostanze che non hanno dato luogo alla risoluzione del contratto ma hanno comportato solo l’applicazione di penali per un importo complessivo di €. 5.800,00,00.

L’annotazione, in sostanza, concerne fatti che la stessa stazione appaltante ha ritenuto non rilevanti in ordine alla prosecuzione del contratto e per ciò solo, quindi, non utili ad accrescere il patrimonio informativo delle altre stazioni appaltanti circa l’operato della ricorrente.

In proposito va, altresì, ricordato che le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera “indolore” nella vita dell’impresa, anche laddove non prevedano l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178).

Ne discende che, in tutti in casi in cui le annotazioni non siano direttamente previste dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098).

In sostanza, la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.

Invero, la valutazione in ordine all’utilità deve essere resa conoscibile in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (sulla necessità della motivazione e sulla non configurabilità di notizie “utili” di per sé, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 898)”.

ANAC – ISTRUTTORIA E POTERE SANZIONATORIO (80.12 – 83.9 – 213.13)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

A seguito della richiesta inviata al raggruppamento temporaneo di imprese della quale la ricorrente faceva parte del versamento di € 5.000,00 a titolo di sanzione per il procedimento istruttorio, è stata prodotta una ricevuta contabile di pagamento mediante bonifico eseguito presso “Che Banca” con ordinante A, della quale la banca ha comunicato la falsità.

Da tale evento, riferito dalla stazione appaltante, l’Autorità, in assenza di ulteriori accertamenti e senza confutare quanto affermato dalla ricorrente in sede endoprocedimentale in ordine alla sua estraneità al falso e alla circostanza che la richiesta era stata indirizzata al raggruppamento, ha dedotto che “la rilevata falsità di tale documento non può che essere imputata alla stessa A s.a.s.”.

L’Anac, pur non avendo contestato le affermazioni di parte secondo cui il conto corrente dal quale è stato effettuato il bonifico non era riconducibile alla ricorrente e secondo cui il soggetto che lo ha effettuato era estraneo alla compagine sociale, ha desunto dalla mera produzione del documento la paternità dello stesso in capo alla A, senza neppure indicarla come materiale consegnataria dello stesso.

La natura sanzionatoria e palesemente afflittiva del provvedimento adottato, per contro, rendeva necessario un maggior approfondimento in ordine alla riconducibilità del falso al suo apparente autore, da esternare a mezzo di una motivazione oggettivamente argomentata e non apodittica.

ANNOTAZIONI NEL CASELLARIO INFORMATICO - PROCEDIMENTO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

L’annotazione nel casellario informatico da parte dell’Anac di notizie ritenute “utili”, deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”, ciò che presuppone che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate (così, da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178 e 24 aprile 2018, n. 4577).

Tanto comporta, oltre all’illegittimità di annotazioni inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, anche un onere di completezza espositiva in capo all’Autorità, la quale, nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, sarà tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell’annotazione, salva la possibilità, ove ritenga le memorie difensive non conferenti, di indicare le ragioni della ritenuta irrilevanza, anche con eventuale riferimento all’esistenza (o inesistenza) di un contenzioso giurisdizionale sul punto o, ancora, agli eventuali esiti dello stesso.

Nel caso in esame, l’iscrizione disposta a carico della A, si limita a riportare il contenuto della segnalazione della stazione appaltante, senza menzionare la diversa (e opposta) prospettazione della destinataria dell’atto, l’interlocuzione con la quale nella fase endoprocedimentale risulta in tal modo ridotta a mero simulacro, così risultando la valutazione di “utilità” della notizia sostanzialmente rimessa alla stazione appaltante che procede alla segnalazione.

Ne discende che in tutti in casi in cui le annotazioni non siano direttamente previste dal legislatore come “atto dovuto” le stesse devono essere adeguatamente motivate, con riferimento alle concrete risultanze istruttorie, in ordine alle ragioni della ritenuta utilità.

ANAC - RAPPORTI CON PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

ANAC DELIBERA 2019

Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorita' nazionale anticorruzione e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri.

LINEE GUIDA NR. 14 - CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (66 - 67)

ANAC DELIBERA 2019

Linee guida n. 14 recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato".

ILLECITI PROFESSIONALI – ACCERTAMENTO – ISCRIZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO – EFFETTI E RILEVANZA (ART. 80.5.C)

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2019

Affinché l’illecito professionale rilevi come motivo diretto di esclusione (lett. c/c-ter) o come motivo indiretto per falsità della dichiarazione (lett. f-bis) non è necessario che si sia formato un giudicato, come si poteva invece ritenere in base alla previgente versione dell’art. 80 comma 5-c del Dlgs. 50/2016. Pertanto, fino al giudicato (e in mancanza di sentenze esecutive favorevoli al concorrente) la valutazione del comportamento tenuto in appalti o concessioni precedenti spetta soltanto alla stazione appaltante, la quale deve essere lealmente informata di ogni episodio astrattamente rilevante. (..) Nello specifico, la decadenza dall’aggiudicazione non è stata impugnata, e dunque è un fatto storico che ogni stazione appaltante successivamente intervenuta può autonomamente qualificare, mentre la controversia sulle fatture non pagate è ancora nella fase iniziale, e non pone alcun vincolo. Anche sotto questo profilo, pertanto, la decadenza dall’aggiudicazione rappresentava un’informazione rilevante, da indicare al momento della partecipazione alla gara. (..) Parimenti, il fatto che la decadenza dall’aggiudicazione non sia stata ancora iscritta nel Casellario Informatico dell’ANAC ai sensi dell’art. 213 comma 10 del Dlgs. 50/2016 non comporta né l’irrilevanza né l’inutilizzabilità dell’informazione. La pubblicità del Casellario Informatico non è costitutiva, e non è neppure vincolante per quanto riguarda le modalità con cui il fatto viene descritto. Se un grave illecito professionale, o comunque un episodio della vita professionale, viene inserito nel Casellario Informatico, le stazioni appaltanti non possono ignorarlo, ma sono autonome nel valutarne la rilevanza nelle gare di loro competenza. In mancanza di iscrizione, le stazioni appaltanti possono procurarsi con altri mezzi le informazioni sulla vita professionale dei concorrenti, o effettuare approfondimenti su segnalazioni provenienti da terzi. L’interesse pubblico alla trasparenza delle gare e all’espulsione dal mercato degli imprenditori inaffidabili consente che a un controllo centralizzato presso l’ANAC si affianchi un controllo decentrato presso le singole stazioni appaltanti. (…) L’unico effetto che la mancata iscrizione nel Casellario Informatico può produrre consiste nella tutela del buon nome dell’imprenditore nei giudizi che riguardano gravi illeciti professionali, o le conseguenze derivanti dalla falsità delle dichiarazioni relative ai suddetti illeciti. Poiché si tratta di circostanze non ancora rese pubbliche nella comunità delle stazioni appaltanti e dei soggetti economici interessati alle gare, può essere accolta la domanda di oscuramento dei dati identificativi dell’imprenditore nelle sentenze e negli altri provvedimenti giurisdizionali. Peraltro, questo non interferisce con il potere dell’ANAC (ove estranea al giudizio) di gestire il Casellario Informatico secondo le finalità stabilite dall’art. 213 comma 10 del Dlgs. 50/2016.

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLO SCHEMA DI LINEE GUIDA SUL CONFLITTO DI INTERESSE (213.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Parere sullo Schema di Linee guida aventi ad oggetto "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", in attuazione dell'art. 213, c. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

POTERE SANZIONATORIO DELL'ANAC - MODIFICHE AL REGOLAMENTO (213.13)

ANAC DELIBERA 2019

Modifica del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, ora disciplinato dall'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, con integrazione degli articoli 7 e 8 del citato regolamento.

L’AFFIDAMENTO DEL CD. “SERVIZIO LUCE” E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – INDICAZIONI OPERATIVE

ANAC COMUNICATO 2019

Indicazioni operative per l’affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l’efficientamento e l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.

CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (66 – 67 – 213.2)

CONSIGLIO DI STATO PARERE 2019

OGGETTO: Autorità Nazionale Anticorruzione.

Schema di Linee guida recanti: “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”

ANAC - LINEE GUIDA SULLA DISCIPLINA DELLE CLAUSOLE SOCIALI (3.1.PPP - 50 - 213.2)

ANAC DELIBERA 2019

Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali».

CENTRI DI COSTO DELLE STAZIONI APPALTANTI (213.13)

ANAC COMUNICATO 2019

Contratti pubblici: istruzioni operative per la bonifica/chiusura dei centri di costo delle stazioni appaltanti.

SEGNALAZIONI ILLECITI DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO

COMUNICATO 2019

Pubblicazione in forma open source del codice sorgente e della documentazione della piattaforma per l’invio delle segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell’identità del segnalante (c.d. whistleblowing).

USO OBBLIGATORIO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - OSSERVAZIONI (40 - 52 - 213)

ANAC ATTO DI SEGNALAZIONE 2018

Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici di cui agli artt. 40 e 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ATTIVITA' CONSULTIVA ANAC - RICHIESTE DI PARERE

ANAC DELIBERA 2018

Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'articolo 211 del decreto stesso.

BANDO-TIPO N. 3 - CHIARIMENTI

ANAC CHIARIMENTO 2018

Chiarimenti bando tipo n. 3 - Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

ANAC - SEGNALAZIONI REATI O IRREGOLARITA' - ESERCIZIO POTERE SANZIONATORIO

ANAC DELIBERA 2018

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing).

LINEE GUIDA DELL’ANAC - ‘NON VINCOLANTI’ – STRUMENTO DI REGOLAZIONE FLESSIBILE E NON VINCOLANTE (213.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

Non può essere accolto il motivo con cui si è lamentata in parte qua la discrasia fra la legge di gara e le prescrizioni di cui alle linee guida dell’ANAC n. 2 del 21 settembre 2016 (in tema di ‘Offerta economicamente più vantaggiosà).

Al riguardo ci si limita ad osservare che, trattandosi pacificamente di linee guida ‘non vincolantì (le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2 dell’articolo 213 del nuovo ‘Codice dei contrattì), esse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara.

Il testo in questione, quindi, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggia soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, in quanto tale volto all’incremento “dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti”.

Il testo in parola risulta ricognitivo di princìpi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che caratterizza le scelte dell’amministrazione in punto di individuazione degli elementi di valutazione delle offerte.

Sulla base di orientamenti più che consolidati, tuttavia, deve affermarsi che tali scelte non possano essere censurate in giudizio se non in caso di palesi profili di irragionevolezza e abnormità (nel caso di specie non ravvisabili).

BANDO-TIPO 1 - CHIARIMENTI (213.2)

ANAC BANDO-TIPO 2018

OGGETTO: Bando-tipo n. 1 - Disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - Chiarimento.

BANDO-TIPO N. 3 SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (213.2)

ANAC BANDO-TIPO 2018

Bando tipo n. 3

Servizi di architettura e ingegneria



L’Autorità, con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 depositata l’1 agosto 2018, ha approvato il Bando-tipo n. 3, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Il disciplinare si conforma al Bando-tipo n. 1 (servizi e forniture in generale) nei limiti di compatibilità con la specificità dei servizi di architettura e ingegneria.

Il disciplinare è corredato di una nota illustrativa che, a differenza di quella a corredo del Bando tipo n. 1, illustra unicamente i punti salienti della disciplina dei servizi di architettura e ingegneria, nonché di una relazione AIR che motiva le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli stakeholders.

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono invitati a segnalare eventuali problemi e criticità che si dovessero verificare nell’utilizzo del bando-tipo inviando un’apposita comunicazione all’indirizzo mail vir@anticorruzione.it.

L’Autorità terrà conto di tali segnalazioni per l’aggiornamento del bando-tipo o per eventuali integrazioni che riterrà necessarie nella fase di vigenza dello stesso.

CASELLARIO INFORMATICO - ISCRIZIONE - VALUTAZIONE ANAC - AMBITO DI ESTENSIONE (213.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

L'iscrizione al casellario informatico postula da parte dell'ANAC una valutazione in concreto della rilevanza dell'omissione di segnalazione di condanne penali.

REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (211.2 - 213.3.A,B,C)

ANAC DELIBERA 2018

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE ANAC (213.2)

ANAC DELIBERA 2018

Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR).

REGOLAMENTO GESTIONE CASELLARIO INFORMATICO (213.10)

ANAC DELIBERA 2018

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

RATING DI LEGALITA' - REGOLAMENTO ATTUATIVO (213.7)

AGCM DELIBERA 2018

Regolamento attuativo in materia di rating di legalità.

ANNOTAZIONI CASELLARIO – NO EFFETTO IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTE – VALUTAZIONE RIMESSA ALLA P.A.(213)

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2018

Le annotazioni di illeciti professionali nel Casellario Informatico ex art. 213 comma 10 del Dlgs. 50/2016 non hanno effetto automaticamente escludente, ma sono rimesse alle valutazioni delle singole stazioni appaltanti, che ne possono stabilire la gravità con riguardo al livello di affidabilità richiesto nelle gare di rispettiva competenza. Su questa frontiera si colloca anche l’interpretazione dell’ANAC esposta nelle Linee Guida n. 6.

La tecnica di redazione delle annotazioni assume notevole importanza, in quanto orienta le valutazioni delle stazioni appaltanti. Sotto questo profilo, incombe alle imprese interessate l’onere di chiedere che gli episodi annotati siano cancellati o ridimensionati, in modo da prevenire contestazioni in sede di gara. Tuttavia, la dimostrazione della correttezza professionale può comunque essere fornita nell’interlocuzione con le singole stazioni appaltanti, quando siano chiesti chiarimenti sugli episodi annotati.

Nello specifico, l’annotazione, oltre a contenere l’avvertimento circa l’assenza di automatici effetti escludenti, precisa correttamente che il recesso deciso dalla stazione appaltante dipende da una scelta autonoma, e dunque non deve essere messo in relazione con l’episodio segnalato. Pertanto, non si è realizzata la fattispecie tipica descritta nell’art. 80 comma 5-c del Dlgs. 50/2016 (ossia una carenza nell’esecuzione che abbia causato la risoluzione anticipata del contratto, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero all’origine di una condanna risarcitoria).

Rimane però la possibilità di qualificare l’episodio tra i gravi illeciti professionali sulla base di una valutazione discrezionale della stazione appaltante, che qui coincide con l’amministrazione segnalante. Il Comune dispone quindi di una perfetta conoscenza della situazione di fatto, e su questa deve basare le sue argomentazioni, senza potersi limitare a un semplice rinvio all’annotazione, che finirebbe per produrre una motivazione circolare.

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI (213.5)

ANAC REGOLAMENTO 2018

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI

ELENCO SOGGETTI AGGREGATORI

ANAC DELIBERA 2018

Elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA DEI CONTRATTI DI SERVIZI DI PULIZIA SOPRASOGLIA COMUNITARIA CON OEPV (213.2)

ANAC BANDO-TIPO 2018

L’Autorità, con delibera n. 2 del 10 gennaio 2018, ha approvato il Bando-tipo n. 2, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Il disciplinare si conforma al Bando Tipo n. 1 (servizi e forniture in generale) nei limiti di compatibilità con la specificità dei servizi di pulizia.

Il disciplinare è corredato di una nota illustrativa che, a differenza di quella a corredo del Bando tipo n. 1, illustra unicamente i punti salienti della disciplina dei servizi di pulizia, nonché da una relazione AIR che motiva le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli stakeholders.

Gli allegati al Disciplinare nn. 1, 2 e 3 contengono, rispettivamente, esempi di schede di rilevazione dei fabbisogni delle stazioni appaltanti, proposte di possibili criteri di valutazione dell’offerta tecnica e uno schema di presentazione della medesima da fornire agli operatori economici.

Il Disciplinare-tipo sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono invitati a segnalare eventuali problemi e criticità che si dovessero verificare nell’utilizzo del bando-tipo inviando un’apposita comunicazione all’indirizzo mail vir@anticorruzione.it.

L’Autorità terrà conto di tali segnalazioni per l’aggiornamento del bando-tipo o per eventuali integrazioni che riterrà necessarie nella fase di vigenza dello stesso.

Il Bando-tipo acquista efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (213.2)

ANAC BANDO-TIPO 2017

L’Autorità, con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Il Disciplinare è corredato di una nota illustrativa che espone le scelte effettuate sui singoli istituti nonché da una relazione AIR che motiva le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli stakeholders.

Il Bando-tipo acquista efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presente lavoro – alla luce del nuovo Codice – adotta il Bando tipo generale servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, così perseguendo l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti (art. 213). Si tratta, invero, dello schema di Disciplinare di gara, che presenta aspetti di complessità maggiore rispetto al mero Bando di gara e, dunque, esigenze di orientamento e standardizzazione più avvertite dalle stazioni appaltanti. Il lavoro di redazione dello schema di Disciplinare avviene, infatti, all’esito della considerazione degli orientamenti più consolidati e aggiornati dell’opera interpretativa dell’ANAC e del Consiglio di Stato, nonché dello scambio di informazioni e delle migliori pratiche constatate presso le amministrazioni aggiudicatrici.

Nel caso in cui la Stazione appaltante voglia prevedere un Bando che prevede l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il Disciplinare può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura in cui sia compatibile. Il Disciplinare in parola non è vincolante per gli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali. Tuttaviagli stessi sono invitati dall'ANAC ad utilizzare le parti dello schema proposto, in quanto compatibili con la disciplina dei suddetti settori, al fine di ottenere una maggiore standardizzazione dei bandi di gara. Il modello è obbligatorio per le amministrazioni aggiudicatrici che operano nei settori speciali quando affidano servizi e forniture non connesse con le attività di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice, in quanto la disciplina di riferimento, in tal caso, resta quella dedicata dal Codice ai settori ordinari.

SI evidenzia infine che il Disciplinare non si applica alle procedure per l’affidamento dei servizi sociali ai sensi dell’art. 142 co. 5 bis del Codice.

SEGNALAZIONE ALL’ANAC PER ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO - ATTO PRODROMICO NON IMPUGNABILE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

La giurisprudenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 12/06/2012, n. 3428) ha evidenziato come la segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, al fine dell'inserimento di un'annotazione nel casellario informatico delle imprese, si configura come atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile, poiché esso non è dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale dell'Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo, stante peraltro che l'impresa concorrente potrebbe ritenere non pregiudizievole dei propri interessi l'esclusione dalla specifica gara ma lesivi gli effetti connessi all'annotazione nel casellario informatico, non ricorrendone i presupposti di legge. Peraltro, va altresì ricordato come la segnalazione del provvedimento di esclusione all'Autorità di vigilanza e la conseguente annotazione costituiscano atti dovuti (cfr. ex multis sez. VI, 23/05/2012, n. 3002).

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ ANAC DEL 2016

ANAC COMUNICATO 2017

Relazione sull’attività Anac del 2016

On line la presentazione del Presidente Cantone e la Relazione annuale

REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA COLLABORATIVA

ANAC REGOLAMENTO 2017

Regolamento sull’esercizio dell’attività di Vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici

DLGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI - COMUNICATI DEL PRESIDENTE ANAC - MERI PARERI PRIVI DI QUALSIVOGLIA EFFICACIA VINCOLANTE (213.2)

TAR UMBRIA ORDINANZA 2017

Come noto, il Codice degli appalti pubblici approvato con D.lgs. 50 del 2016 ha previsto per la relativa attuazione, in completa rottura rispetto al sistema precedente, non più un’unica fonte regolamentare avente forma e sostanza di regolamento governativo bensì una pluralità di atti, di natura eterogenea, tra cui per quello che qui interessa, le linee guida approvate dall’ANAC.

Tali linee guida, costituendo una novità assoluta nella contrattualistica pubblica, si distinguono in vincolanti (vedi ad es. art. 31 comma 5, D.lgs. 50/2016) e non vincolanti, quest’ultime invero molto più frequenti e assimilabili - secondo una tesi - alla categoria di stampo internazionalistico della c.d. “soft law”(Consiglio di Stato parere n. 1767 del 2 agosto 2016) oppure - seconda altra opzione - alle circolari intersoggettive interpretative con rilevanza esterna, operando il Codice appalti un rinvio formale alle linee guida (es. art. 36 comma 7, D.lgs. 50/2016).

Senza dover affrontare tale tematica, per quel che qui rileva va invece senz’altro affermata la natura di meri pareri dei comunicati del Presidente dell’ANAC, privi di qualsivoglia efficacia vincolante per le stazioni appaltanti, trattandosi di meri opinamenti inerenti l’interpretazione della normativa in tema di appalti pubblici.

Infatti, per quanto a norma dell’art. 213 del D.lgs. 50 del 2016 il novero dei poteri e compiti di vigilanza affidati all’ANAC sia invero penetrante ed esteso, a presidio della più ampia legalità nell’attività contrattuale delle stazioni appaltanti e della prevenzione della corruzione, non può ammettersi nel vigente quadro costituzionale, in tal delicato settore, un generale vincolante potere interpretativo con effetto erga omnes affidato ad organo monocratico di Autorità Amministrativa Indipendente, i cui comunicati ermeneutici - per quanto autorevoli - possono senz’altro essere disattesi.

Diversamente dalle linee guida, per la cui formazione è previsto un percorso procedimentalizzato e partecipato (vedi art. 213 comma 2 D.lgs. 50 del 2016) - nel solco d’altronde degli stessi principi affermati dalla giurisprudenza in tema di esercizio di poteri di tipo normativo o regolatorio da parte di Autorità Indipendenti (Consiglio di Stato sez. atti normativi, 6 febbraio 2006; T.A.R. Lombardia Milano, 4 febbraio 2006, n. 246) - i comunicati del Presidente dell’ANAC sono dunque pareri atipici e privi di efficacia vincolante per la stazione appaltante e gli operatori economici.

REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (211.2 - 213.3.a,b,c)

ANAC REGOLAMENTO 2017

Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

ATTO DI SEGNALAZIONE AL GOVERNO E AL PARLAMENTO - PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 77 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

ANAC DELIBERA 2016

Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento - Proposta di modifica dell’art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

LINEE GUIDA RELATIVE AL RUP, OEPV E SERVIZI ATTINENTI ALLA ARCHITETTURA E INGEGNERIA

CONSIGLIO DI STATO PARERE 2016

Autorita' nazionale anticorruzione. Linee guida relative a Responsabile Unico del Procedimento - Offerta Economicamente Più Vantaggiosa - Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria.

FUNZIONE CONSULTIVA ANAC - PARERI DI PRECONTENZIOSO (3.1 - 211 - 213)

ANAC PROVVEDIMENTO 2016

Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso.

FAQ SUL D.LGS. 50/2016 NEL PERIODO TRANSITORIO (37 - 38 - 47 - 84 - 213 - 216)

ANAC COMUNICATO 2016

Oggetto: Questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio.

POTERE SANZIONATORIO ANAC - REGOLAMENTO UNICO (213.13)

AVCP REGOLAMENTO 2014

Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 14/11/2017 - INSERIMENTO DATI (COD. QUESITO 91) (21.3 - 213.8 - 213.9)

Buonasera, se un lavoro inserito nella programmazione triennale del 2017-2019 sarà realizzato con un cronoprogramma di anni tre, ed a oggi è in fase di realizzazione deve essere inserito anche nella programmazione 2018-2020 o vanno inseriti esclusivamente i lavori di nuova programmazione.


QUESITO del 25/08/2016 - ART. 213, COMMA 9 – AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (213.9)

1. Quali modalità devono essere seguite per l’inserimento dei dati relativi alle procedure di affidamento svolte ai sensi del nuovo Codice nel sistema AVCpass e nel sistema per l’acquisizione del CIG?


QUESITO del 25/08/2016 - ART. 213, COMMA 9 – AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (213.9)

2. Come devono essere assolti gli obblighi di comunicazione all’ANAC fino all’adozione degli atti dell’Autorità con cui sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio medesimo?


ENTI AGGIUDICATORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e) del Codice: ai sensi del presente punto 2.3;
ENTI AGGIUDICATORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e) del Codice: ai sensi del presente punto 2.3;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
SETTORI ORDINARI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. gg) del Codice: i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II...
SETTORI SPECIALI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. hh) del Codice: i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codic...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
CONTRATTI SECRETATI: I contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza oppure i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentar...
SOCIETÀ IN HOUSE: Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, cosiddetta "società in house", non ...
RATING DI IMPRESA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. llll) del Codice: i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;
RATING DI IMPRESA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. llll) del Codice: i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;