Art. 206. Accordo bonario per i servizi e le forniture
1. Le disposizioni di cui all'articolo 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
Relazione
Art. 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) l'articolo detta disposizioni in materia di accordo bonario per i servizi e le forniture adattando le disposizioni previste per l'accordo bonari...
Art. 206 detta disposizioni in materia di accordo bonario per i servizi e le forniture adattando le disposizioni previste per l'accordo bonario in materia di affidamento di lavori pubblici, in quanto ...
RISERVE DELL’IMPRESA - OBBLIGO DI DEPOSITO CAUZIONALE IN CASO DI AUMENTO DEL CONTRATTO - SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE LR PUGLIA
CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA 2021
La Prima Sezione Civile di questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, della l. reg. Puglia n. 13 del 2001 nella parte in cui dispone che “Qualora a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’impresa sui documenti contabili, l’importo economico del’opera variasse in aumento rispetto all’importo contrattuale, l’impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a favore dell’amministrazione pari allo 0,5 per cento dell’importo del maggior costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per l’amministrazione per il collaudo dell’opera. Tale deposito deve essere effettuato in valuta presso la Tesoreria dell’Ente o polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con riportata la causale entro quindici giorni dall’apposizione delle riserve. Decorso tale termine senza il deposito delle somme suddette l’impresa decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da tale deposito verrà detratta la somma corrisposta al collaudatore ed il saldo verrà restituito all’impresa in uno con il saldo dei lavori” in relazione all’art. 117, comma 2, lett. l) Cost., che stabilisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, si deve ritenere che, in presenza di una siffatta specifica attribuzione statutaria, la regione è tenuta ad esercitare la propria competenza legislativa primaria «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali [ ... ], nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali» e, nel dettare la disciplina dei contratti di appalto riconducibili alla suindicata locuzione, è tenuta ad osservare le disposizioni di principio contenute nel d.leg. n. 163 del 2006 (ndr ora leggasi D. Lgs 50/2016).
LIMITI ALLA LIQUIDABILITA DEGLI EXTRALAVORI NON AUTORIZZATI
CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA 2020
In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali eventualmente effettuati dall'appaltatore extracontratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342 comma 2 della legge n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano stati riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente, comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.
Pertanto, non vale a giustificare il pagamento di lavori non previsti in contratto l'eventuale emanazione di un ordine scritto del direttore dei lavori su parere conforme dell'Amministrazione committente, essendo necessario che detto ordine di servizio indichi gli estremi della (preventiva) specifica approvazione dei lavori da parte della committente, adottata nelle forme di legge.
SETTORE SPECIALI - CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA - DEROGA NORMATIVA - INAMMISSIBILE
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017
La disciplina delle gare pubbliche nei cc.dd. ‘settori speciali’ di rilevanza comunitaria attraverso disposizioni – anche procedurali - di minore intensità viene usualmente giustificata con riferimento alle caratteristiche di fatto di tali settori, vale a dire: i) dal fatto che gli operatori di tali settori sono notevolmente influenzati dai soggetti pubblici, vertendosi normalmente di attività corrispondenti a servizi pubblici; ii) dal fatto che gli ambiti in cui essi operano sono caratterizzati da un grado di concorrenzialità meno accentuato di quello dei cc.dd. ‘settori ordinari’.
Ma una tale attenuazione del rigore del procedimento dev’essere coerente – proprio per quella caratteristica situazione di fatto cui occorre fare fronte – con la garanzia di un maggior livello di concorrenzialità; non già con un ulteriore abbassamento in sicurezza dei concorrenti e in trasparenza della procedura; sicché risulterà ingiustificata se, contro questa logica, viene estesa sino a derogare in toto alle ordinarie disposizioni di garanzia del miglior livello qualitativo dei concorrenti: le peculiarità dei cc.dd. ‘settori speciali’ non giustificano tale tipi di attenuazione di garanzie.
Riconducendo questi principi alle peculiarità del caso in esame, non troverebbe giustificazione l’ammettere per i ‘settori speciali’ una deroga totale alle disposizioni ordinarie in tema di identificazione delle soglie di anomalia. Si attribuirebbe un sostanziale arbitrio in capo agli enti aggiudicatori circa il riferirsi a regole precostituite dalla legge (come quelle dell’art. 86, commi 1 e 2) od esternate con il bando, con l’effetto di un’alterazione arbitraria delle condizioni di base della buona concorrenza nel mercato costituito dalla singola gara (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, sent. 11 maggio 1998, n. 226).
L’esigenza della miglior qualificazione, e dunque della miglior esecuzione (che caratterizza i contratti dei ‘settori speciali’ non meno di quelli dei settori ordinari) è tanto più rilevante quando – come nel caso in esame – l’appalto abbia ad oggetto interventi idonei ad incidere in modo rilevante sul bene primario della sicurezza dei viaggiatori del servizio pubblico ferroviario.