Art. 203. Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del presente codice. DM INTERNO del 21-3-2017 n. 263 in vigore dal 7-4-2018

2. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Relazione

L'articolo 204 (Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari) prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell...

Commento

L’art. 203, al comma 1, demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l’individuazione delle proce...
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Giurisprudenza e Prassi

SISMA 2016 - TERZE LINEE GUIDA ANTIMAFIA (203.1)

CIPE DELIBERA 2018

Terze linee guida antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016».