Articolo 222. Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

2. L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al primo periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo e i contratti-tipo sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell’ANAC e dallo stesso scaricabili con modalità tale da garantirne l’autenticità.

3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’ANAC:

a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice; nell’ambito dell’attività di vigilanza nei settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in tutti gli altri casi previsti dal codice può irrogare per le violazioni accertate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo il proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l’eventuale recidiva sono valutate ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 63;

b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici;

c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;

d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;

e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazione annuale sull'attività svolta, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;

f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 140;

h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a sostenere le medesime nella predisposizione degli atti, nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto; il persistente mancato rispetto, da parte delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di intesa, delle indicazioni dell’ANAC, qualora non adeguatamente motivato, è valutato ai fini della qualificazione delle medesime stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 63;

i) per favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, elabora con appositi atti di indirizzo, fatte salve le normative di settore, costi standard dei lavori e prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione; si avvale a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, secondo le condizioni di maggiore efficienza, ed eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;

l) esercita le funzioni di cui all’articolo 63 in relazione alla qualificazione delle stazioni appaltanti;

m) esercita le funzioni di cui all’articolo 23 e contribuisce al coordinamento della digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici da parte della Cabina di regia.

4. L’ANAC gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l’ANAC può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l’ANAC trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

7. L’ANAC collabora con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del rating di legalità delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione della reputazione dell’impresa di cui all'articolo 109.

8. Per le finalità di cui al comma 2, l’ANAC utilizza la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23.

9. Al fine di consentire l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dagli articoli 23, comma 5, e 28, comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente invia senza indugio i dati, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con proprio provvedimento. L’inadempimento dell’obbligo è sanzionato ai sensi del comma 13. Per un periodo transitorio pari a un anno, decorrente dalla data in cui il codice acquista efficacia, il RUP non è soggetto alle sanzioni irrogabili per la violazione degli obblighi informativi previsti nei confronti della Banca nazionale dei contratti pubblici nell’ipotesi in cui, entro sessanta giorni dalla comunicazione all’amministrazione di appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi con contestuale autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all’adempimento degli stessi.

10. È istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall’ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 94. L’ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle rilevanti per l’attribuzione della reputazione dell’impresa di cui all'articolo 109, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l’ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettere e) e f).

11. Presso l’ANAC opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 214.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa, e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. Nei confronti dei soggetti che, a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’ANAC, forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri o che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, l’ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 10.000, fatta salva l'eventuale sanzione penale. Con propri atti l’ANAC disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo restano nella disponibilità dell’ANAC nei limiti del 50 per cento e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le restanti somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le sanzioni sono pubblicate nel sito istituzionale dell’ANAC specificando l’importo e i destinatari.

15. Presso l’ANAC, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori.

16. Per garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l’ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'articolo 222 dispone il riordino e la revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), riconsiderando i poteri regolatori dell’Autorità, previsti dall’articolo 21...

Commento

NOVITA’ • L’art. 222 dispone il riordino e la revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione, in particolare non è più previsto il potere dell’ANAC di adottare le linee guida, potr...
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Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI DELL'ILLECITO PROFESSIONALE - IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE COMPORTA L'ESCLUSIONE (98 -101.1)

ANAC PARERE 2024

L'apprezzamento circa l'affidabilità del singolo operatore economico nell'ambito delle gare pubbliche è rimessa - al di fuori dei casi di esclusione automatica previsti dalla legge - alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione committente. Anche le eventuali omissioni dichiarative non determinano alcun automatismo espulsivo, ma l'esclusione può essere comminata solo se e nella misura in cui siano anche reputate rilevanti - sia nell'omissione in sé, che, necessariamente, rispetto al fatto omesso - da parte della stazione appaltante. Quanto disciplinato ora dall'art. 95 d.lgs. 36/2023 in tema di cause di esclusione non automatica e tipizzazione delle diverse fattispecie, in particolare, con riferimento alla ipotesi del grave illecito professionale normato al successivo art. 98 del suddetto Codice, laddove viene comminata l'esclusione del concorrente al ricorrere delle tre condizioni previste al comma 2 (elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6) e il grave illecito possa desumersi al verificarsi almeno di uno tra gli elementi ivi elencati al comma 3. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa (comma 4). Inoltre, le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3 (comma 5).

Nel caso in esame la stazione appaltante in presenza di diverse segnalazioni e/o annotazioni contestate a carico dell'operatore OMISSIS ] S.r.l. ha richiesto chiarimenti e approfondimenti sulle specifiche situazioni dichiarate ed emerse, mentre l'impresa non ha fornito tempestivo ed esaustivo riscontro, nonostante diversi solleciti, non consentendo alla stazione appaltante di poter concludere, quindi, nell'ambito della propria discrezionalità, un compiuto e informato processo valutativo, dovendo, in ragione di ciò, disporre l'esclusione del concorrente inadempiente. È legittima infatti l'esclusione disposta a carico del concorrente che non abbia adempiuto nel termine previsto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 101, d.lgs. 36/2023 per il soccorso istruttorio.

CASELLARIO INFORMATICO - INFORMATIVA PREFETTIZIA A CARATTERE INTERDITTIVO - VA SEMPRE ANNOTATA (222.10)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2024

Nella presente pronuncia i Giudici ribadiscono che il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oggi ai sensi dell’articolo 222, comma 10 del d.lgs. 36 del 2023, individua, tra i provvedimenti interdittivi oggetto di annotazione, quelli che comportano il divieto di contratte con la pubblica amministrazione. Il Tar, precisa, in merito, che “il casellario informatico rappresenta, dunque la fonte attraverso la quale acquisire gli elementi notiziali strumentali alla individuazione, in capo ad un operatore economico, della sussistenza ed immanenza dei requisiti per la partecipazione alle pubbliche gare; orbene, va escluso, ad avviso del Collegio, che la determinazione in materia rimessa ad ANAC rivesta, con riferimento alle informative a carattere interdittivo, carattere di discrezionalità avendo tale misura pleno jure connotazione interdittiva ( cfr T.a.r Brescia, Sez.I, n. 1062/18). “Escluso che sia compito dell’ANAC quello di poter sindacare nei suoi contenuti e nelle sue conclusioni l’informativa prefettizia pervenuta dall’Organo che è per legge competente a svolgere le necessarie indagini e verifiche “antimafia”, a tal punto che “riesce difficile anche ipotizzare situazioni nella quali possa essere assunta dall’Autorità una scelta diversa dall’annotazione, ritenendo non “utili” o non “rilevanti” notizie fortemente allarmanti circa la pericolosità del soggetto imprenditore ed al rischio che lo stesso possa introdursi o permanere nel mondo dei pubblici affidamenti, senza che le stazioni appaltanti siano messe in condizione di conoscere e ponderare il rischio in corso” ( cfr T.a.r. Lazio, sez. III, n. 4049/2015)”.

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (83 - 222)

ANAC DELIBERA 2024

Approvazione Domanda di partecipazione tipoProcedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

ANNOTAZIONI E REGOLAMENTO ANAC - PROCEDURA PER LA CANCELLAZIONE

TAR LAZIO SENTENZA 2024

Affinché il giudizio impugnatorio, in cui rientra quello con il quale un operatore economico chiede la cancellazione di un’iscrizione a proprio carico nel casellario dei contratti pubblici, possa corrispondere alle esigenze di speditezza, funzionali ad assicurare la ragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 2 c.p.a., è necessario che la vicenda procedimentale portata all’attenzione del giudice sia unica sul piano sostanziale.

In giurisprudenza è stato affermato che “nel processo amministrativo vale la regola che il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento, id est appuntarsi su un determinato rapporto nascente dall’esercizio di una (normativamente) specifica funzione amministrativa, a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione tale da giustificare un unico processo, costituendo essi manifestazioni provvedimentali collegate ad un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere pubblicistico, idoneo a far emergere la consistenza e la lesione di un unitario interesse soggettivo, storicamente connotato come contrapposto a quel determinato esercizio del potere” (Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4914).

Tale condizione non può che dipendere dall’appartenenza di tutti i rivoli in cui si sviluppa il confronto tra interesse pubblico e privato alla comune matrice fattuale, di guisa che il collante che unisce le singole manifestazioni del potere amministrativo e attrae il loro sindacato all’interno dello stesso processo è rinvenibile nell’identità del concreto bene della vita che il ricorrente aspira ad ottenere o trattenere. Quando manca, invece, l’omogeneità o lo stretto intreccio dei presupposti fattuali alla base dei diversi provvedimenti, il simultaneus processus determina un aggravamento dell’istruttoria, a causa della dispersione dell’attività di accertamento in molteplici direzioni non sempre convergenti.

Nel caso di specie, i profili di contatto tra le due fattispecie sottoposte al vaglio del Collegio si esauriscono nella riconducibilità delle presunte negligenze in cui è incorsa la ricorrente, sfociate in altrettante ipotesi di rottura del rapporto fiduciario con la stazione appaltante, nella categoria degli illeciti professionali e nell’analoga potenzialità lesiva degli effetti dell’annotazione, ma le due iscrizioni mantengono una propria autonomia sul piano provvedimentale, traendo origine da avvenimenti che coinvolgono soggetti diversi, nei quali le condotte contestate non sono sovrapponibili e che accedono, pertanto, alla valutazione di utilità, sulla quale si fonda ciascun provvedimento di annotazione, con tutte le proprie peculiarità e sfumature.

La parziale contiguità delle questioni di diritto dalle quali dipende la soluzione delle due controversie – il richiamato giudizio di utilità – e il fatto che la ricorrente abbia acquisito conoscenza delle due iscrizioni nello stesso momento disvelano un legame troppo debole per integrare la connessione oggettiva richiesta ai fini del loro esame contestuale (vds. Cons. Stato, Sez. II, 25 luglio 2022, n. 6544, secondo il quale “Nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi - motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 20/7/2021, n. 600; Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569)”, nonché Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2023, n. 9584, secondo il quale dalle ipotesi di connessione che consentono il ricorso cumulativo “è da escludere sia la connessione oggettiva c.d. impropria (che si ha quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni: arg. ex art. 103 c.p.c.), sia la connessione soggettiva, che si verifica in caso di comunanza delle parti (cfr., nel senso dell’insufficienza della connessione soggettiva tra le parti, Cons. Stato, III, 15 luglio 2019, n. 492)”).

In conclusione, considerato che i due provvedimenti di annotazione non appaiono avvinti da vincoli di presupposizione né logica né giuridica idonei a ridondare nella connessione oggettiva tracciata dalle coordinate ermeneutiche sopra indicate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 35, co.1, lett. b), c.p.a..

ANAC - ANNOTAZIONI NON INTERDITTIVE NEL CASELLARIO - CONSEGUENZE (222.10)

TAR LAZIO RM ORDINANZA 2024

Ritenuto che – in disparte le criticità che appaiono caratterizzare la disciplina di cui all’art. 11 del “Regolamento per la gestione del casellario informatico … ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. 31 marzo 2023”, n. 36, adottato con delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023 (specie sotto il lamentato profilo dell’inidoneità del procedimento a garantire agli operatori economici un contraddittorio pieno ed effettivo in ordine all’an e al quid dell’annotazione) – appare fornita di sufficiente fumus boni iuris la censura spiegata nell’atto introduttivo con cui la ricorrente ha lamentato che l’Autorità, nella vicenda oggetto del presente giudizio, avrebbe dovuto applicare l’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e il relativo “Regolamento per la gestione del casellario informatico … ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, di cui alla delibera ANAC n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del consiglio del 29 luglio 2020, avuto riguardo al fatto che questo Tribunale ha già notato che «la previsione transitoria di cui all’art. 225, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 (secondo cui, in relazione a molteplici attività inerenti i contratti pubblici, ivi compreso il controllo sugli stessi in fase di esecuzione, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all’art. 213 commi 8, 9 e 10, d.lgs. n. 50/2016) appare deporre per l’integrale operatività fino alla fine [del 2023] di tutta la disciplina relativa alla gestione del casellario informatico ex all’art. 213 comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (e ciò a prescindere dalla questione relativa all’interpretazione della disposizione transitoria di cui all’art. 24 del nuovo Regolamento sul casellario che richiede di essere approfondita nella fase di merito, anche alla luce della previsione di cui all’art. 226, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 36/2023)» (cfr. Tar Lazio, I-quater, ord. 11 dicembre 2023, n. 8127);

Ritenuto, infine, che appare priva pregio l’eccezione con cui l’Autorità ha sostenuto che «anche se l’Anac avesse comunicato l’avvio del “procedimento” di annotazione [quest’ultima] avrebbe avuto il medesimo contenuto», tenuto conto che – anche nelle ipotesi di doverosità dell’annotazione – la partecipazione dell’operatore economico al procedimento è sempre determinante quantomeno per la definizione del contenuto della stessa (tenuto conto del dovere di completezza espositiva che grava su ANAC, cfr. ex multis Tar Lazio, I-quater, 24 ottobre 2022, n. 13626);

Ritenuto – conseguentemente – di poter accogliere la domanda cautelare spiegata da parte ricorrente e di poter conseguentemente sospendere il provvedimento di annotazione gravato, ordinando all’Autorità resistente di procedere all’oscuramento della stessa annotazione dal casellario.

CONTRIBUTO OBBLIGATORIO IN GARA VIGENTE DAL 1° GENNAIO 2024

ANAC DELIBERA 2023

Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024. (Delibera n. 610).

FAQ BANDO TIPO ANAC

ANAC FAQ 2023

FAQ BANDO TIPO ANAC

APPROVAZIONE BANDO TIPO N. 1/2023 (83.3)

ANAC BANDO-TIPO 2023

Pubblicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il nuovo Bando tipo n. 1/2023, lo schema di disciplinare per la procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

In attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (articolo 222, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023) l’Anac ha proceduto con la massima tempestività all’adozione di uno schema aggiornato di bando tipo per agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo codice. Si è ritenuto, infatti, che l’applicazione delle nuove disposizioni potesse ingenerare difficoltà interpretative e applicative diffuse, con il rischio del rallentamento delle procedure e dell’adozione di comportamenti difformi da parte delle stazioni appaltanti.

REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA COLLABORATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (222.3)

ANAC REGOLAMENTO 2023

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.

REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (222.3)

ANAC DELIBERA 2023

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

REGOLAMENTO SUL POTERE SANZIONATORIO DELL'ANAC (222)

ANAC REGOLAMENTO 2023

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CASELLARIO INFORMATICO (222.10)

ANAC REGOLAMENTO 2023

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.