Articolo 202. Cessione di immobili in cambio di opere.

1. Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall’ANAC, può prevedere:

a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all’operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprietà di beni immobili dell’ente concedente, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell’avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;

b) il trasferimento della proprietà in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 202 disciplina la cessione di immobili in cambio di opere. In particolare viene disposto che il bando di gara può prevedere: a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e s...

Commento

NOVITA’ • La disciplina viene ridotta e semplificata, eliminando previsioni sovrabbondanti. • Il bando di gara può essere redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti ...
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Giurisprudenza e Prassi

CORRISPETTIVO APPALTO - PUO' CONSISTERE NEL TRASFERIMENTO DI UN BENE IMMOBILE SOLO NEL CASO DI PATENARIATO PUBBLICO PRIVATO (202)

ANAC PARERE 2024

Un Comune non può assegnare la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano pagando l’appaltatore in parte in denaro e in parte in beni immobili, trasferendogli la proprietà di un immobile comunale. Il nuovo Codice non lo prevede più per i contratti d’appalto, ma solo all’interno del partenariato pubblico-privato.

Il legislatore, con la previsione dell’art. 202 del d.lgs. 36/2023 (in continuità con il previgente Codice) ha voluto limitare il ricorso allo schema negoziale in esame, esclusivamente nell’ambito dei contratti di PPP e non prevederlo più (come nel d.lgs. 163/2006) anche nell’ambito dei contratti d’appalto.

Pertanto, non può che ribadirsi che nel nuovo Codice, la sostituzione del corrispettivo dell’affidatario in tutto o in parte mediante trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, deve ritenersi limitata ai contratti di partenariato pubblico privato nei termini sopra indicati, con esclusione del contratto d’appalto