Articolo 162. Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il sistema è reso pubblico con un avviso di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione H, indicando le finalità e le modalità per conoscere le disposizioni relative al funzionamento. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un’altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

2. Quando è indetta una gara con un avviso di cui al comma 1, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea secondo le modalità di cui all’articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a) se il periodo di efficacia è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di qualificazione;

b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 163.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Testo Previgente

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 162, relativo agli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, rappresenta una riproduzione della disciplina unionale con riferimento: -> al contenuto dell’avviso s...

Commento

NOVITA’ DEL CORRETTIVO • Viene introdotta una disposizione già contenuta nell’articolo 134 del D. Lgs. n. 50 del 2016, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 77 della Direttiva 2014/25/U...
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