Articolo 160. Comunicazione delle specifiche tecniche.

1. Su richiesta degli operatori economici interessati all’affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti mettono a disposizione le specifiche tecniche previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili in forma digitale in maniera gratuita, illimitata e diretta.

2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella digitale qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via digitale a determinati documenti di gara oppure per tutelare la riservatezza delle informazioni che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti trasmettono.

3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, in forma digitale, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'articolo 160, relativo alla comunicazione delle specifiche tecniche, è interamente riproduttivo della disciplina unionale, relativa alle modalità di messa a disposizione delle specifiche ...

Commento

NOVITA’ • È stato espunto dal testo ogni riferimento alle informazioni messe a disposizione degli Stati membri per il tramite della Cabina di regia, non risultando la relativa disciplina aderente all...
Condividi questo contenuto: