Articolo 146. Gas ed energia termica.

1. L’affidamento di contratti inerenti ai settori del gas e dell’energia termica è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:

a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

b) di alimentazione di tali reti con gas o energia termica, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all’ingrosso o al dettaglio.

2. L’alimentazione, con gas o energia termica, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico, da parte di un’impresa pubblica o di un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non è considerata un’attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di gas o di energia termica è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal comma 1 o dagli articoli da 147 a 149;

b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde, al massimo, al 20 per cento del fatturato dell’ente, considerando la media dell’ultimo triennio, comprensivo dell’anno in corso.

3. Sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 146 riprende, senza sostanziali modifiche, il contenuto dell’articolo 115 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale recepiva l’articolo 8 della direttiva 2014/25/UE. In p...

Commento

NOVITA’ • Viene inserita al comma 3 dell’art. 146 la previsione dell’articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale si riferisce ad esclusioni specifiche del settore ...
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