Allegato V.3 Modalità di formazione della Cabina di regia.

(Articolo 221, comma 1)

 

Articolo 1.

Composizione.

1. La Cabina di regia di cui all’articolo 221 del codice è composta da:

a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto 2016;

d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy;

f) un rappresentante del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

g) un rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione;

h) un rappresentante del Ministro del turismo;

i) un rappresentante del Ministro della cultura;

l) un rappresentante dell’Autorità nazionale anticorruzione;

m) tre rappresentanti della Conferenza unificata lettera modificata dal DL 124/2023 in vigore dal 20/9/2023;

n) un rappresentante del Ministro dell’istruzione e del merito.

2. In caso di assenza o impedimento, ciascun componente indica un suo delegato.

 

Articolo 2.

Modalità di funzionamento.

1. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. All'esito delle riunioni della Cabina di regia viene redatto apposito verbale. Tale verbale è approvato nel corso della riunione successiva.

3. Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia i rappresentanti del sistema degli enti territoriali nonché i rappresentanti delle associazioni di categoria.

4. Sono invitati permanenti alle riunioni di cui al comma 1 fino a tre rappresentanti scelti, dal Presidente della Cabina di regia, anche tra membri della società civile provenienti dalle aree territoriali.

5. La Cabina di regia, all'atto del suo insediamento, definisce le ulteriori modalità del proprio funzionamento.

6. Ciascun componente della Cabina di regia si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui viene a conoscenza, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle riunioni della Cabina di regia.

 

Articolo 3.

Sede.

1. La Cabina di regia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convocate riunioni di lavoro presso altre sedi.

 

Articolo 4.

Funzioni di segreteria e di supporto.

1. Una struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge funzioni di segreteria e assicura il necessario supporto tecnico.

2. Per la disponibilità di informazioni e dati utili alle proprie valutazioni la Cabina di regia può richiedere la collaborazione della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

 

Articolo 5

Oneri.

1. Ai componenti della Cabina di regia, o ai rispettivi delegati, non è riconosciuto alcun compenso.

2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.

3. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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