Allegato II.7 Caratteristiche relative alla pubblicazione.
(Articolo 84, comma 1)
1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi:
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128, 161, 162, 163 e 164 del codice devono essere trasmessi dalle stazioni e dagli enti concedenti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 del codice, e pubblicati conformemente alle seguenti regole:
a) i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128 e 161, 162, 163 e 164 del codice sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea o dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti qualora si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi degli articoli 81 e 161, comma 1, del codice. Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro sito istituzionale come specificato al punto 2, lettera b);
b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea conferma alla stazione appaltante o all’ente concedente la pubblicazione di cui all'articolo 84 del codice.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive:
a) salvo se altrimenti disposto dall'articolo 88 del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano integralmente i documenti di gara sul proprio sito istituzionale;
b) il sito istituzionale può contenere: avvisi di pre-informazione di cui all’articolo 81 del codice, ovvero periodici, di cui all'articolo 161, comma 1, del codice, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica). Il sito istituzionale può includere altresì avvisi di pre-informazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma degli articoli 84 e 164 del codice.
3. Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica:
il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: http://simap.eu.int.
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Giurisprudenza e Prassi
APPALTO A CORPO: LA RICHIESTA DI SERVIZI AGGIUNTIVI NON LO TRASFORMA IN APPALTO A MISURA
TAR SICILIA CT SENTENZA 2025
Per questo collegio occorre stabilire se sia compatibile con l’appalto “a corpo”, nell’ambito del quale sia espressamente prevista la possibilità per la committente di richiedere prestazioni aggiuntive o interventi straordinari, la clausola della lex specialis che impone alle ditte concorrenti di allegare all’offerta economica, a pena di inammissibilità, “la stima dei costi delle migliorie proposte con valorizzazione dei prezzi unitari dichiarazione sui costi delle migliorie proposte con valorizzazione dei prezzi unitari”.
Secondo un orientamento che il Collegio condivide, negli appalti da aggiudicarsi a corpo “il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta. Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale. Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, d lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: "per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti" (cfr., in relazione all’analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15). In definitiva, pertanto, come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica (Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5161; Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963)” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 682 del 22 gennaio 2024).
Tale orientamento è stato confermato anche sotto la vigenza del nuovo codice degli appalti: cfr. T.a.r. per la Campania, sez. I, sentenza n. 6402 del 22 novembre 2024 che, con riferimento ad un appalto il cui prezzo è stabilito a corpo, ha ritenuto nulla la clausola del Disciplinare che imponeva, a pena di esclusione, che l’offerta economica fosse corredata, tra l’altro, del “computo Metrico migliorie estimativo, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate solo le opere previste nelle migliorie proposte, con i relativi prezzi ed analisi”. Il Tar Napoli ha ritenuto, in particolare, che tale clausola, “stabilendo di fatto un’ipotesi di esclusione non prevista dalla legge, contrasta(sse) con il principio consolidato secondo cui negli appalti con prezzo a corpo il prezzo contrattuale è unicamente quello che coincide con l’offerta economica, da cui sono estranei sia i computi metrici estimativi, sia le analisi dei prezzi”.
È stato, altresì, chiarito che “negli appalti aggiudicati «a corpo», e non in quelli a misura, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale, di talché le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto da stipulare. È, infatti, nell’appalto a misura che l’indicazione dei singoli prezzi delle lavorazioni nel computo metrico estimativo nell’offerta economica è funzionale a consentire l’analisi dei prezzi offerti» (T.a.r. per la Campania, sez. I, 21 ottobre 2022, n. 6527).
Ritiene il Collegio che la previsione secondo cui il committente può richiedere all’appaltatore servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato, non muti i termini della questione, trattandosi di prestazioni eventuali (complementari a quelli in appalto) che non determinano la trasformazione dell’appalto “a corpo” in appalto “a misura”, per il quale, pertanto, alla luce del condivisibile orientamento sopra richiamato, elemento essenziale della proposta economica è e resta il solo importo finale offerto.