Allegato II.2-bis Modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi
(articolo 60, comma 4-ter)
{Allegato introdotto dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024}
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente allegato disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.
Articolo 2.
Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.
2. Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.
Articolo 3
Attivazione delle clausole di revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.
SEZIONE II - REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI
Articolo 4
Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori
1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.
2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
3. Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il progettista:
a) scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.
b) determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; è fatta salva la possibilità di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori;
c) calcola l'indice sintetico del progetto, di seguito Is, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, secondo la seguente formula:
Is = | i=n | × ITOLi |
∑ pi | ||
i=1 |
(dove pi è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione).
4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l'elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.
Articolo 5
Verifica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.
3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice.
4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.
5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all'alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell'esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.
6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.
7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
8. Resta ferma la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.
Articolo 6
Accordi quadro
1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l'indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
a) l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
b) l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
c) il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
d) l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4.
Articolo 7
Varianti in corso d'opera
1. Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), è rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b);
b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell'indice sintetico è modificata con l'integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).
2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.
Articolo 8
Subappalto
1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis.
2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.
Articolo 9
Appalto integrato
1. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44 del codice, l'indice sintetico di cui all'articolo 4 è individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara.
2. L'indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo.
SEZIONE III - REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE
Articolo 10
Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:
a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti “per il mercato interno;
c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici “business to business”(BtoB) per settore economico ATECO;
d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.
2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.
Articolo 11
Individuazione degli indici revisionali rilevanti
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell'attività oggetto dell'appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).
2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'appalto, individuano l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:
a) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.1., è individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;
b) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.2., è individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;
c) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.3., è individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;
d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all'indice o agli indici ISTAT.
3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di più indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.
4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione di cui all'articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l'adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.
Articolo 12
Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
2. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.
Articolo 13
Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio
1. In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell'appalto;
b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;
c) ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera
a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l'articolo 12, comma 1;
d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;
e) nell'ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l'applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l'indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.
3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l'articolo 12.
Articolo 14
Subappalto
1. Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13.
SEZIONE IV - DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI
Articolo 15
Copertura economica e finanziaria
1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7.
3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del codice.
4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.
Articolo 16
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:
a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;
b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.
2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici [Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria].
TABELLA A
(articolo 4, commi 2 e 3)
1. La Tabella A.1. reca l’elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell’indice sintetico revisionale di cui all’articolo 4.
TABELLA A.1. | |
CODICE TOL | DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) |
TOL.1 | Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali |
TOL.2 | Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali |
TOL.3 | Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico |
TOL.4 | Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde |
TOL.5 | Pavimentazioni in conglomerato bituminoso |
TOL.6 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio |
TOL.7 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato |
TOL.8 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno |
TOL.9 | Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale |
TOL.10 | Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato |
TOL.11 | Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature |
TOL.12 | Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo |
TOL.13 | Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica |
TOL.14 | Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione |
TOL.15 | Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori |
TOL.16 | Impianti di potabilizzazione e depurazione |
TOL.17 | Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni |
TOL.18 | Armamento ferroviario |
TOL.19 | Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche |
TOL.20 | Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero |
2. Nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del Codice, per ciascuna TOL, l’indice di riferimento di base è elaborato:
a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;
b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.
3. I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.
4. La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all'interno di ciascuna di esse.
TABELLA A.2. | ||||
REVISIONE PREZZI - TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) DECLARATORIE | ||||
N. | CODICE T.O.L. SPECIALI ZZATE | CODICE T.O.L. GENERA LI | DESCRIZION E BREVE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZION I (T.O.L.) | DESCRIZIONE ESTESA TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) |
1 | T.O.L.1 | Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali | Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali non soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli ospedali, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (esclusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma. Sono da escludere: Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. | |
2 | T.O.L.2 | Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali | Riguarda la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, gli ospedali, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (esclusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma. Sono da escludere: Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. | |
3 | T.O.L.3 | Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del Patrimonio culturale e di interesse storico | Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse da eseguirsi sia in aree dichiarate di interesse culturale sia in aree non dichiarate, condotti secondo normativa vigente. Per scavi archeologici si intendono anche quelli preparatori alla nuova costruzione, alla ristrutturazione, al restauro ed alla manutenzione da progettarsi, eseguirsi ed effettuarsi da imprese in possesso dei requisiti e della manodopera specializzata, secondo normativa vigente. Sono altresì inclusi gli scavi archeologici subacquei. Riguarda interventi relativi alla conservazione, alla diagnostica, al monitoraggio, alla manutenzione e al restauro di beni culturali di qualsiasi genere e materiale in tutti i tipi di contesto - museale, archeologico, di cantiere e/o laboratorio - effettuati da imprese qualificate e mano d'opera specializzata secondo la normativa vigente. Include la lavorazione di beni culturali mobili, superfici decorate e materiali storicizzati di beni architettonici ed archeologici, di beni demoetnoantropologici e di qualsiasi altro bene di interesse culturale appartenente a soggetti pubblici e privati, come stabilito dal Dlgs 42/2004. | |
4 | T.O.L.4 | Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde | Riguarda lo scavo e i movimenti terra di qualsiasi genere, trincee e rilevati, ripristino, modifica e bonifica di volumi di terra, realizzati qualunque sia la natura del terreno da scavare, ripristinare e bonificare, i campionamenti di terreni e le analisi chimiche, le demolizioni in genere, compreso lo smontaggio di impianti, la demolizione completa di edifici e il taglio di strutture in cemento armato, le attività di raccolta dei materiali di risulta ed il loro conferimento, la realizzazione delle cunette, caditoie, canalette in terra o in calcestruzzo direttamente relazionate con i movimenti terra, la realizzazione del verde urbano, compresi gli arredi urbani e le opere a verde quali la realizzazione di tappeti erbosi, inerbimenti, la messa a dimora di piante arbustive o alberi, la piantagione di essenze arboree e la manutenzione del verde in generale, compresi i geotessuti, le geogriglie, le terre rinforzate, i materiali in grado di aumentare la capacità portante del rilevato, dune antirumore, la stabilizzazione a calce e/o cemento, il misto stabilizzato, il misto cementato e le trincee drenanti. | |
5 | T.O.L.5 | Pavimentazioni in conglomerato bituminoso | Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Include in via esemplificativa e non esaustiva: : le pavimentazioni stradali, di piazzali e marciapiedi, le impermeabilizzazioni a base di materiali bituminosi di impalcati, la segnaletica orizzontale. Sono da escludere: -e pavimentazioni in calcestruzzo, strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. | |
6 | T.O.L.6 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio | Riguarda la produzione in stabilimenti industriali, il montaggio in situ e più in generale la nuova costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in acciaio, compresi gli edifici in carpenteria pesante e leggera, ponti, viadotti e profilati, lavorazioni e trattamenti protettivi delle strutture in acciaio, i dispositivi strutturali quali, in via esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi tipologia di giunti di dilatazione, di apparecchi di appoggio, di dispositivi di ancoraggio e di ritegni antisismici, compresi elementi quali rotaie, paraurti ferroviari, dispositivi di sicurezza stradale in acciaio (barriere di sicurezza e fonoassorbenti, attenuatori, terminali, chiusure varchi), segnaletica stradale verticale, tralicci e pali, recinzioni, lamiere per copertura chiusini, canalette, passerelle portacavi, canali di gronda, portali stradali e ferroviari, reti paramassi, scale, tubi in acciaio di qualsiasi tipologia e applicazione. Comprende inoltre le coperture particolari quali per esempio le tensostrutture e le coperture geodetiche. Sono esclusi gli acciai d'armatura del calcestruzzo e i consolidamenti strutturali in galleria i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. di riferimento. | |
7 | T.O.L.7 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato | Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in cemento armato normale o precompresso, gettato in opera o prefabbricato, in elevazione o in fondazione, comprese le casseforme, l'acciaio di armatura e le reti d'acciaio elettrosaldate, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, pavimentazioni in calcestruzzo, cunicoli, pozzetti, cordoli, tubi prefabbricati, traverse ferroviarie, barriere stradali tipo New Jersey ed altri profili redirettivi in calcestruzzo anche per gallerie stradali, blocchi di fondazione per pali, apparecchi di appoggio in gomma, pannelli di calcestruzzo prefabbricato, canalette ecc. Riguarda altresì la realizzazione di opere atte a migliorare la capacità resistente e la duttilità delle strutture in cemento armato o in muratura mediante l'applicazione di materiali compositi fibrorinforzati (FRP) al fine di consentire un incremento dei carichi agenti e/o il miglioramento sismico. Comprende l'esecuzione di rinforzi di travi, pilastri, setti, solai, volte, mediante placcaggi o fasciature di materiali compositi a matrice polimerica (FRP). Sono escluse le fondazioni speciali profonde e i rivestimenti in galleria, i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. Specializzate. | |
8 | T.O.L.8 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno | Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati interamente o nella maggior parte in legno, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, strutture portanti, tamponature, infissi, rivestimenti, pareti, coperture, la impermeabilizzazione o copertura con tegole o similari, scale, pavimenti, pannellature, ecc. Si includono anche la eventuale verniciatura e/o protezione esterna o interna del legno. | |
9 | T.O.L.9 | Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale | Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo tradizionale e la manutenzione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle opere d'arte in sotterraneo, qualsiasi sia il loro grado di importanza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti primari e definitivi, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, le centine e le opere di finitura. Sono esclusi: gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate. | |
10 | T.O.L.10 | Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato | Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo meccanizzato. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, opere di finitura, ecc. Sono esclusi gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate. | |
11 | T.O.L.11 | Acquedotti, Gasdotti, Opere di irrigazione e fognature | Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete, gli acquedotti, le fognature, i gasdotti, gli oleodotti, le torri piezometriche, la rete di distribuzione all’utente finale, che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: la fornitura e la posa in opera delle tubazioni e dei manufatti idraulici in materiale plastico e di tutte le componenti accessorie, gli impianti elettromeccanici di sollevamento, realizzate all'aperto e/o in galleria. Sono da escludere: gli impianti (per ambienti interni) elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, elettronici e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l’eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. | |
12 | T.O.L.12 | Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo | Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su “acqua” ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, compresa la pulizia o bonifica idraulica. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: scavi in alveo, scavi per l'apertura di nuovi canali, formazione di rilevati arginali, realizzazione di scogliere e relativi strati di base e a protezione delle fondazioni, le perforazioni, le iniezioni di miscele di acqua e cemento e le tubazioni in resina per interventi di consolidamento, la fornitura e la posa in opera di gabbioni metallici, le lavorazioni finalizzate alla difesa e/o bonifica del mare e dei fiumi. Sono da escludere: gli impianti elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, telefonici, elettronici e di sollevamento, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra diversi da quelli esplicitamente inclusi, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l’eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. | |
13 | T.O.L.13 | Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione, per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica | Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la la produzione, distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, gli impianti fotovoltaici, gli impianti eolici, geotermici e gli impianti di cogenerazione; la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici; la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le turbine, i generatori, i pannelli fotovoltaici, le centrali e le cabine di trasformazione, i conduttori e cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci, pali o interrati, le canalizzazioni, i sistemi di controllo e automazione, i quadri, gli switch, i trasformatori, gli isolatori, gli scaricatori di tensione, le unità di alimentazione, sezionamento e misura/diagnostica, gli interruttori, i raddrizzatori, le sospensioni, gli apparecchi di appoggio in gomma, i morsetti, gli impianti di messa a terra, gli apparecchi di illuminazione stradale, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato prefabbricato o gettato in opera (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le fondazioni profonde, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle relative T.O.L. Specializzate. | |
14 | T.O.L.14 | Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione | Riguarda la fornitura, l’installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme di impianti elettrici, tecnologici, antintrusione, antincendio (esclusa la parte idraulica), telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, per fabbricati e per la sicurezza in galleria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le cabine, gli armadi, i quadri elettrici, i cavi, le centraline di controllo a distanza, i rilevatori gas, le videocamere, gli apparecchi illuminanti da interno, i gruppi di continuità, ecc. Sono da escludere: gli impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato e in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate. | |
15 | T.O.L.15 | Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori | Riguarda la fornitura, l’installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti meccanici, idrosanitari, del gas, antincendio (solo la parte idraulica), termici e per il condizionamento del clima, pneumatici e di sollevamento e trasporto, per fabbricati e per la sicurezza in galleria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, le caldaie, i condizionatori, i sistemi di ventilazione dell'aria, i filtri, i sanitari, le cassette di scarico, gli idranti, gli ascensori, le scale mobili, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate. | |
16 | T.O.L.16 | Impianti di potabilizzazione e depurazione | Riguarda la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione e depurazione. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, i filtri, la ghiaia e sabbia, le centrifughe, le coclee, i ventilatori, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, i movimenti terra, le demolizioni, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle oltre T.O.L. Specializzate. | |
17 | T.O.L.17 | Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni. | Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di telecomunicazioni e gli impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario, aeroportuale, compreso il rilevamento e l’elaborazione delle informazioni. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le tecnologie hardware e software di elaborazione dei dati per il controllo a distanza, i sistemi di radiotrasmissione dei dati, i quadri, gli apparecchi di segnalazione luminosa, i pannelli a messaggio variabile, i sistemi di automazione e manovra elettrica, i sistemi di alimentazione, i sistemi di monitoraggio e diagnostica, i cavi elettrici e di trasmissione dati, le canalizzazioni. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. | |
18 | T.O.L.18 | Armamento ferroviario | Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: la nuova costruzione, il rinnovo, il risanamento e la demolizione di binari; la posa e la rimozione del ballast, di traverse, rotaie, giunti, scambi, paraurti, ecc.; il taglio, la molatura e la saldatura di rotaie e scambi, il livellamento del ballast, ecc. Sono da escludere: la fornitura e lo smaltimento di ballast, di strutture e i manufatti in acciaio (Es: rotaie, scambi, paraurti, ecc.), e in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (Es: travese in c.a.p., muretti paraballast, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni di opere civili, la raccolta di terreni di risulta e residui di demolizioni ed il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. | |
19 | T.O.L.19 | Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche | Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti e l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ. Comprende in via esemplificativa e non esaustiva: l’esecuzione di pali, micropali, palancolate e diaframmi di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni e dei piani di posa dei rilevati. Sono compresi inoltre, i monitoraggi geotecnici e strutturali e tutte le relative attrezzature, sondaggi geognostici, scavi esplorativi e prelievi di aggregati. | |
20 | T.O.L.20 | Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero | Riguarda lo smaltimento o recupero a discarica di qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso o non pericoloso, prodotto ed autorizzato in ogni singolo progetto, costituito, in via esemplificativa e non esaustiva, da terre da scavi o perforazioni a cielo aperto, da scavi o perforazioni nel sottosuolo, da pietrisco di massicciate ferroviarie e dalle operazioni di demolizione, per i quali è particolarmente difficile determinare la specifica tipologia e quantità. |
TABELLA B
(articolo 5, comma 4)
1. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è, calcolato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula:
se ((ISpx- ISmo) / ISmo) > 0,03 allora
SALrpx = SALcpx *0,9 *[((ISpx- ISmo) / ISmo) – 0,03].
Altrimenti se ((ISpx- ISmo) / ISmo) < - 0,03 allora
SALrpx = SALcpx *0,9 *[((ISpx- ISmo) / ISmo) + 0,03]
2. Nella formula di cui al punto 1:
a) SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
b) SALcpx è il SAL relativo all'importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
c) ISpx è il valore più aggiornato dell'indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
e) ISmo è il valore dell'indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
3. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base - e posto uguale a 100 – il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
4. Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente ((ISpx- ISmo) / ISmo), risultante dalla formula è arrotondato alla quarta cifra decimale. L'arrotondamento viene operato per eccesso all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
5. L'importo revisionale – in aumento o diminuzione- è riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte eccedente il 3% dell'intera variazione intervenuta.
6. Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:
a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;
b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL più aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL.
7. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
TABELLA C
(articolo 5, comma 4)
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è calcolato previa determinazione dell'indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:
a) ciascuna voce del computo metrico estimativo è attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai sensi della lettera a), in base all'incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull'importo dei lavori. Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
c) è determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l'importo complessivo dei lavori dell'appalto, compresi costi della sicurezza;
d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, è calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;
e) il calcolo dell'indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori è effettuato secondo la formula di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all'importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo è effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;
f) il calcolo dell'importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, è effettuato mediante le seguenti formule:
Se ((ISpx- ISmo) / ISmo) ≥ 0,03 e ((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo- 0,03) ≥ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx *0,9 * [((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo) - 0,03]
Se ((ISpx- ISmo) / ISmo) ≤ - 0,03 e ((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo+ 0,03) ≤ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx *0,9 * [((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo) + 0,03]
Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL. Nelle formule di cui sopra:
• SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
• SALcpx è il SAL relativo all'importo maturato [L'importo maturato è comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute] nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
• ISpx è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
• ISmo è il valore dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
• ISSALpx è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
• ISSALmo è il valore dell'indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. In caso di applicazione della presente metodologia, l'indice sintetico di cui all'articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, è funzionale esclusivamente alla verifica dell'attivazione dell'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 5.
3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
TABELLA D
(articolo 11)
1.Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici. Il Common Procurement Vocabulary è un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 è in vigore dal 17.09.2008. Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.
2.Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, le stazioni appaltanti indicano un'associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o più indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.
3. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di più indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.
4. L'elenco dei CPV è suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:
TABELLA D | TIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONE | RAZIONALE | PONDERAZIONE |
D.1. CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT | Univoca | È presente un indice Istat che rappresenta in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV | No |
Univoca (scelta su diverse opzioni di indici) | Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato. Si richiede di selezionare un solo indice ritenuto maggiormente rappresentativo | No | |
D.2. CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT | Media ponderata di diversi indici | Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato anche in ragione dell’eterogeneità del contratto. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto rispetto agli indici ritenuti maggiormente rappresentativi | Si |
D.3. CPV Con associazione ad uno o più indici ISTAT in cui è necessaria una ponderazione | Media ponderata di diversi indici | Sono presenti diversi indici che concorrono alla migliore rappresentazione della dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione di alcuni o tutti gli indici individuati che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto | Si |
5. La stazione appaltante, al fine di applicare l’istituto della revisione dei prezzi:
a) stabilisce l’oggetto dell’appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l’oggetto specifico dell’appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;
b) individua l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato [Qualora l’oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riporta nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento];
c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati nell’associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.
6. Ai fini dell’operatività della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell’indice o la media ponderata degli indici selezionati nell’associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0).
7. La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:
Vt | It-Io | * 100 |
Io |
dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l’indice utilizzato.
Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:
Vt = w1 × Vt(1) +w2 × Vt(2) + ⋯ + wi × Vt(i)
dove ð‘‰t(1), ð‘‰t (2),…, ð‘‰t (ð‘–) sono le variazioni degli indici individuati e ð‘¤1 , ð‘¤2 , ð‘¤i i rispettivi pesi [La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%.].
Ai fini dell’applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l’oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensità di manodopera l’indice composto scelto dalla stazione appaltante potrà tenere conto dell’indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell’indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell’incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.
8. Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l’effettiva disponibilità attraverso consultazione del portale ISTAT.
9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
10. Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l’elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.
ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA | ||
CPV | DESCRIZIONE CPV | TABELLA |
03100000- 2 | Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura | D1 |
03200000- 3 | Cereali, patate, verdura, frutta e noci | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
03210000- 6 | Cereali e patate | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
03211000- 3 | Cereali | D1 |
03212000- 0 | Patate e ortaggi secchi | D1 |
03220000- 9 | Verdura, frutta e noci | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
03221000- 6 | Ortaggi | D1 |
03222000- 3 | Frutta e frutta con guscio | D1 |
03300000- 2 | Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
03310000- 5 | Pesce, crostacei e prodotti acquatici | D1 |
03320000- 8 | Bovini, bestiame e animali piccoli | D1 |
03330000- 3 | Prodotti di animali di allevamento | D1 |
09100000- 0 | Combustibili | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
09110000- 3 | Combustibili solidi | D1 |
09120000- 6 | Combustibili gassosi | D1 |
09130000- 9 | Petrolio e distillati | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
09131000- 6 | Cherosene avio | D1 |
09132000- 3 | Benzina | D1 |
09133000- 0 | Gas di petrolio liquefatto (GPL) | D1 |
09134000- 7 | Gasoli | D1 |
09135000- 4 | Oli combustibili | D1 |
09200000- 1 | Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli | D1 |
09300000- 2 | Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
09310000- 5 | Elettricità | D1 |
09320000- 8 | Vapore, acqua calda e prodotti affini | D1 |
09330000- 1 | Energia solare | D1 |
14200000- 3 | Sabbia e argilla | D1 |
14300000- 4 | Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali | D1 |
14400000- 5 | Sale e cloruro di sodio puro | D1 |
14500000- 6 | Prodotti affini delle miniere e delle cave | D1 |
14600000- 7 | Minerali metalliferi e leghe | D1 |
14700000- 8 | Metalli di base | D1 |
14800000- 9 | Prodotti vari di minerali non metallici | D1 |
15100000- 9 | Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne | D1 |
15200000- 0 | Pesci preparati e conserve di pesce | D1 |
15300000- 1 | Frutta, verdura e prodotti affini | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
15310000- 4 | Patate e prodotti a base di patate | D1 |
15320000- 7 | Succhi di frutta e di verdura | D1 |
15330000- 0 | Frutta e verdura trasformata | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
15331000- 7 | Verdura trasformata | D1 |
15332000- 4 | Frutta e noci trasformate | D1 |
15400000- 2 | Oli e grassi animali o vegetali | D1 |
15500000- 3 | Prodotti lattiero-caseari | D1 |
15600000- 4 | Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei | D1 |
15700000- 5 | Mangimi per bestiame | D1 |
15800000- 6 | Prodotti alimentari vari | D1 |
15900000- 7 | Bevande, tabacco e prodotti affini | D1 |
16100000- 6 | Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo | D1 |
16300000- 8 | Macchinari per la raccolta delle messi | D1 |
16400000- 9 | Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura | D1 |
16500000- 0 | Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo | D1 |
16600000- 1 | Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura | D1 |
16700000- 2 | Trattori | D1 |
16800000- 3 | Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura | D1 |
18100000- 0 | Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori | D1 |
18200000- 1 | Indumenti esterni | D1 |
18300000- 2 | Indumenti | D1 |
18400000- 3 | Indumenti speciali ed accessori | D1 |
18500000- 4 | Gioielli, orologi e articoli affini | D1 |
18600000- 5 | Pellicce e articoli di pelliccia | D1 |
18800000- 7 | Calzature | D1 |
18900000- 8 | Bagagli, selleria, sacchi e borse | D1 |
19100000- 7 | Cuoio | D1 |
19200000- 8 | Tessuti e articoli connessi | D1 |
19400000- 0 | Filati e filo tessile | D1 |
19500000- 1 | Materiali di gomma e plastica | D1 |
19600000- 2 | Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica | D1 |
19700000- 3 | Gomma e fibre sintetiche | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
19710000- 6 | Gomma sintetica | D1 |
19720000- 9 | Fibre sintetiche | D1 |
19730000- 2 | Fibre artificiali | D1 |
22100000- 1 | Libri, opuscoli e pieghevoli | D2 |
22200000- 2 | Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali | D1 |
22300000- 3 | Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati | D1 |
22400000- 4 | Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manuali | D1 |
22500000- 5 | Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa | D1 |
22600000- 6 | Inchiostri | D1 |
22800000- 8 | Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone | D1 |
22900000- 9 | Stampati di vario tipo | D1 |
24100000- 5 | Gas | D1 |
24200000- 6 | Coloranti e pigmenti | D1 |
24300000- 7 | Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
24310000- 0 | Sostanze chimiche di base inorganiche | D1 |
24320000- 3 | Prodotti chimici di base organici | D1 |
24400000- 8 | Fertilizzanti e composti azotati | D1 |
24500000- 9 | Materie plastiche in forme primarie | D1 |
24600000- 0 | Esplosivi | D1 |
24900000- 3 | Prodotti chimici fini e vari | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
24910000- 6 | Colle | D1 |
24920000- 9 | Oli essenziali | D1 |
30100000- 0 | Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili | D1 |
30120000- 6 | Fotocopiatrici e stampanti offset | D1 |
30125000- 1 | "Parti e accessori per fotocopiatrici [NB: include cartucce e toner]" | D1 |
30190000- 7 | Macchinari, attrezzature e forniture varie | D1 |
30197000- 6 | Attrezzatura minuta per uffici | D1 |
30197630- 1 | Carta da stampa | D2 |
30199000- 0 | Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta | D1 |
30200000- 1 | Apparecchiature informatiche e forniture | D1 |
31100000- 7 | Motori, generatori e trasformatori elettrici | D1 |
31200000- 8 | Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica | D1 |
31300000- 9 | Fili e cavi isolati | D1 |
31400000- 0 | Accumulatori, pile e batterie primarie | D1 |
31500000- 1 | Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche | D1 |
31600000- 2 | Attrezzature e apparecchiature elettriche | D1 |
31700000- 3 | Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico | D1 |
32200000- 5 | Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione | D1 |
32250000- 0 | Telefoni portatili | D1 |
32300000- 6 | Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine | D1 |
32320000- 2 | Apparecchiature audiovisive e televisive | D1 |
32323000- 3 | Schermi video | D1 |
32323500- 8 | Sistema di videosorveglianza | D2 |
32324000- 0 | Televisori | D1 |
32330000- 5 | Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini | D1 |
32333200- 8 | Videocamere | D1 |
32340000- 8 | Microfoni e altoparlanti | D1 |
32350000- 1 | Parti di apparecchiature audio e video | D1 |
32400000- 7 | Network | D1 |
32500000- 8 | Materiali per telecomunicazioni | D1 |
32521000- 1 | Cavi per telecomunicazioni | D1 |
32552100- 8 | Apparecchi telefonici | D1 |
32561000- 3 | Connessioni a fibre ottiche | D1 |
32562000- 0 | Cavi a fibre ottiche | D1 |
32572000- 3 | Cavi per comunicazioni | D1 |
33100000- 1 | Apparecchiature mediche | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
33110000- 4 | Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario | D1 |
33120000- 7 | Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione | D1 |
33130000- 0 | Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità | D1 |
33140000- 3 | Materiali medici | D1 |
33150000- 6 | Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica | D1 |
33160000- 9 | Tecnica operatoria | D1 |
33170000- 2 | Anestesia e rianimazione | D1 |
33180000- 5 | Sostegno funzionale | D1 |
33190000- 8 | Dispositivi e prodotti medici vari | D1 |
33700000- 7 | Prodotti per la cura personale | D1 |
33710000- 0 | Profumi, articoli di toletta e preservativi | D1 |
33720000- 3 | Rasoi e set per manicure o pedicure | D1 |
33730000- 6 | Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici | D1 |
33740000- 9 | Prodotti per la cura delle mani e delle unghie | D1 |
33750000- 2 | Prodotti per la cura dei neonati | D1 |
33751000- 9 | Pannolini monouso | D1 |
33760000- 5 | Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli | D1 |
33770000- 8 | Salviette igieniche di carta | D1 |
33790000- 4 | Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico | D1 |
33900000- 9 | Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio | D1 |
34100000- 8 | Veicoli a motore | D1 |
34200000- 9 | Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi | D1 |
34300000- 0 | Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli | D1 |
34400000- 1 | Motocicli, biciclette e sidecar | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
34410000- 4 | Motocicli | D1 |
34420000- 7 | Motoscooter e cicli con motori ausiliari | D1 |
34430000- 0 | Biciclette | D1 |
34500000- 2 | Navi e imbarcazioni | D1 |
34900000- 6 | Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
34920000- 2 | Attrezzature stradali | D2 |
34930000- 5 | Attrezzature marittime | D2 |
34940000- 8 | Attrezzature ferroviarie | D2 |
34950000- 1 | Strutture portanti | D2 |
34960000- 4 | Apparecchiature aeroportuali | D2 |
34970000- 7 | Attrezzature di monitoraggio del traffico | D2 |
34980000- 0 | Biglietti di trasporto | D1 |
34990000- 3 | Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione | D2 |
34992000- 7 | Cartelli stradali e cartelli stradali luminosi | D2 |
34993000- 4 | Illuminazione stradale | D1 |
35100000- 5 | Apparecchiature di emergenza e di sicurezza | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
35110000- 8 | Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
35111000- 5 | Attrezzature di lotta antincendio | D1 |
35112000- 2 | Attrezzature di salvataggio e di emergenza | D1 |
35113000- 9 | Attrezzature per la sicurezza | D1 |
35120000- 1 | Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza | D1 |
35800000- 2 | Attrezzature individuali e di supporto | D1 |
37300000- 1 | Strumenti musicali e loro parti | D1 |
37400000- 2 | Articoli ed attrezzature sportive | D1 |
37500000- 3 | Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera | D1 |
37800000- 6 | Articoli per lavori di artigianato e artistici | D1 |
38100000- 6 | Strumenti per la navigazione e la meteorologia | D1 |
38200000- 7 | Strumenti geologici e geofisici | D1 |
38300000- 8 | Strumenti di misurazione | D1 |
38400000- 9 | Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche | D1 |
38500000- 0 | Apparecchi di prova e controllo | D1 |
38600000- 1 | Strumenti ottici | D1 |
38700000- 2 | Registratori di presenza e simili; parchimetri | D1 |
38800000- 3 | Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza | D1 |
38900000- 4 | Strumenti vari di valutazione o prova | D1 |
39100000- 3 | Mobili | D1 |
39200000- 4 | Arredamento | D1 |
39300000- 5 | Attrezzature varie | D2 |
39500000- 7 | Articoli tessili | D2 |
39700000- 9 | Apparecchi domestici | D2 |
39800000- 0 | Prodotti per pulire e lucidare | D2 |
41100000- 0 | Acqua naturale | D2 |
42100000- 0 | Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica | D1 |
42200000- 8 | Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti | D1 |
42300000- 9 | Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio | D1 |
42400000- 0 | Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti | D1 |
42500000- 1 | Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione | D1 |
42600000- 2 | Macchine utensili | D1 |
42700000- 3 | Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia | D1 |
42800000- 4 | Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone | D1 |
42900000- 5 | Macchinari vari per usi generali e specifici | D2 |
43100000- 4 | Macchine per l'industria mineraria | D1 |
43200000- 5 | Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti | D1 |
43300000- 6 | Macchinari e attrezzature per costruzione | D1 |
43400000- 7 | Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia | D1 |
43500000- 8 | Veicoli cingolati | D1 |
43600000- 9 | Parti di macchine per miniere, cave e cantieri | D1 |
43700000- 0 | Macchinari per la metallurgia e loro parti | D1 |
43800000- 1 | Impianti per officine | D1 |
44100000- 1 | Materiali per costruzione e articoli connessi | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
44110000- 4 | Materiali per costruzione | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
44111000- 1 | Materiali da costruzione | D2 |
44112000- 8 | Strutture varie di costruzioni | D2 |
44113000- 5 | Materiali per costruzione stradale | D2 |
44114000- 2 | Calcestruzzo | D2 |
44115000- 9 | Impianti per edifici | D2 |
44130000- 0 | Condotte fognarie | D1 |
44140000- 3 | Prodotti connessi ai materiali da costruzione | D1 |
44160000- 9 | Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi | D1 |
44170000- 2 | Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione | D1 |
44190000- 8 | Materiali da costruzione vari | D2 |
44200000- 2 | Prodotti strutturali | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
44210000- 5 | Strutture e parti di strutture | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
44211000- 2 | Edifici prefabbricati | D2 |
44212000- 9 | Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricati | D2 |
44220000- 8 | Falegnameria per costruzioni | D1 |
44230000- 1 | Carpenteria per costruzioni | D1 |
44300000- 3 | Cavi, fili metallici e prodotti affini | D1 |
44400000- 4 | Prodotti fabbricati vari e articoli affini | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
44410000- 7 | Articoli per il bagno e la cucina | D1 |
44420000- 0 | Prodotti utilizzati nella costruzione | D1 |
44430000- 3 | Protezioni blindate | D2 |
44440000- 6 | Cuscinetti | D1 |
44460000- 2 | Puntelli e travi per miniera | D2 |
44470000- 5 | Prodotti in ghisa | D2 |
44480000- 8 | Attrezzature varie di protezione antincendio | D2 |
44500000- 5 | Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
44510000- 8 | Utensili | D1 |
44520000- 1 | Serrature, chiavi e cerniere | D1 |
44530000- 4 | Elementi di fissaggio | D1 |
44540000- 7 | Catene | D1 |
44550000- 0 | Molle | D1 |
44600000- 6 | Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale | D1 |
44800000- 8 | Pitture, vernici e mastici | D1 |
44900000- 9 | Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia | D1 |
45500000- 2 | "Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore. | D2 |
48100000- 9 | Pacchetti software specifici per l'industria | D2 |
48200000- 0 | Pacchetti software per reti, Internet e intranet | D2 |
48300000- 1 | Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttività | D2 |
48400000- 2 | Pacchetti software per transazioni commerciali e personali | D2 |
48500000- 3 | Pacchetti software di comunicazione e multimedia | D2 |
48600000- 4 | Pacchetti software operativi e base dati | D2 |
48700000- 5 | Utilities per pacchetti software | D2 |
48800000- 6 | Sistemi e server di informazione | D2 |
48820000- 2 | Server | D1 |
48900000- 7 | Pacchetti software e sistemi informatici vari | D2 |
50100000- 6 | Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse | D1 |
50200000- 7 | Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
50210000- 0 | Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature | D1 |
50220000- 3 | Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature | D1 |
50230000- 6 | Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
50232000- 0 | Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori | D3 |
50240000- 9 | Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature | D2 |
50300000- 8 | Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
50310000- 1 | Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio | D3 |
50312000- 5 | Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica | D3 |
50320000- 4 | Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali | D3 |
50330000- 7 | Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni | D3 |
50331000- 4 | Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioni | D3 |
50332000- 1 | Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni | D3 |
50333000- 8 | Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunicazioni | D3 |
50334000- 5 | Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafiche | D3 |
50334140- 8 | Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici | D3 |
50340000- 0 | Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche | D3 |
50400000- 9 | Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione | D1 |
50413200- 5 | Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio | D1 |
50500000- 0 | Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari | D1 |
50610000- 4 | Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza | D1 |
50700000- 2 | Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
50710000- 5 | Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
50711000- 2 | Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici | D2 |
50712000- 9 | Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici | D2 |
50720000- 8 | Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali | D2 |
50730000- 1 | Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento | D2 |
50740000- 4 | Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili | D3 |
50750000- 7 | Servizi di manutenzione di ascensori | D3 |
50760000- 0 | Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici | D1 |
50800000- 3 | Servizi di riparazione e manutenzione vari | Si vedano CPV di maggior dettaglio |
50820000- 9 | Servizi di riparazione di articoli in cuoio | D2 |
50830000- 2 | Servizi di riparazione di indumenti e tessuti | D2 |
50850000- 8 | Servizi di riparazione e manutenzione di mobili | D3 |
50860000- 1 | Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali | D3 |
51100000- 3 | Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche | D1 |
51200000- 4 | Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione | D1 |
51300000- 5 |