Art. 1. Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
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Giurisprudenza e Prassi

ANAC – ATTIVITA’ DI VIGILANZA - DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI

ANAC DELIBERA 2019

Rinvio alla data del 1 marzo 2020 dell’avvio dell’attività di vigilanza da parte dell’ANAC sull’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - dati reddituali e patrimoniali - con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti.

Sospensione dell’efficacia della delibera ANAC n. 586/2019, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013, ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa fino alla definizione nel merito del giudizio promosso da due dirigenti sanitari titolari di struttura complessa (ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 7579 del 21 novembre 2019).