Art. 84 (Rimborso delle spese di viaggio)

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, é dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute . nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese é effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

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Giurisprudenza e Prassi

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Ai sensi dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e, più puntualmente, dell’art. 17 del regolamento comunale sugli appalti la presidenza della Commissione di gara spetta al ”dirigente di ruolo di livello apicale dell’unità organizzativa prevalentemente competente nella materia oggetto di gara”. Nella specie, a presiedere la Commissione è stato chiamato il dirigente apicale della struttura che si occupa dei servizi oggetto della gara.

L’attribuzione al segretario generale, il cui status di dirigente è indiscutibile, di compiti di gestione e non solo di consulenza, di assistenza giuridica e di supporto agli organi di governo dell’Ente trova fondamento nel comma 4 dell’art. 97 del T.U. per il quale detto funzionario di vertice “sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività..”.

La possibilità d’affidare al segretario generale compiti di amministrazione c.d attiva è anche prevista dall’art. 61 dello Statuto dell’Ente ed alcuna norma dell’ordinamento vieta che un funzionario sia chiamato occasionalmente a svolgere incarichi non strettamente inerenti alla propria sfera di competenze e funzioni.

Infatti secondo un costante indirizzo giurisprudenziale non comporta la violazione dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 la circostanza che sia chiamato a presiedere la Commissione di gara il dirigente che ha provveduto a predisporre il bando di gara e che, esauriti i compiti affidati alla Commissione stessa, è organo competente ad approvare le operazioni di gara, di disporre l’aggiudicazione definitiva e di stipulare il contratto.

E’ legittima quindi la nomina del segretario generale, quale presidente della Commissione.