Art. 48 Competenze delle giunte

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. É, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

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Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO – ESPERIENZA PREGRESSA CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA – AMMESSA

ANAC DELIBERA 2021

Ai sensi degli artt. 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta alla Giunta comunale definire le direttive per l'affidamento in concessione della gestione di un impianto sportivo comunale, mentre rientra nella competenza dei Dirigenti attuare tale programmazione, adottando la determina di indizione della gara e gli atti di gara. Una volta che la Giunta comunale ha impartito le direttive di indirizzo del rapporto concessorio, non e tuttavia necessaria l'adozione di una nuova deliberazione laddove, in sede di esercizio dei poteri di autotutela, il Dirigente proceda alla modifica della delibera di indizione della gara, del bando e del disciplinare, in relazione ad alcuni sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica (che rientrano tra i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di indirizzo).

In una procedura avente ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione di un impianto sportivo, la previsione di requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione dell'offerta e ammissibile a condizione che il punteggio assegnato per l'attività pregressa svolta dai concorrenti non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo per l'offerta tecnica, che deve valorizzare, in modo preponderante, gli aspetti progettuali di gestione dell'impianto oggetto della gara.

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TAR EMILIA PR SENTENZA 2014

L’Amministrazione, preso atto dei limiti di spesa imposti dalla “legge di stabilita' 2013” (L. n. 228/2012), pur manifestando “l’intendimento …, non appena ridefinito il quadro delle risorse dell’Ente ed accertata l’esatta quantificazione del contributo che il Comune potra' erogare al nuovo gestore, [di] affidare, nelle forme di legge, a societa'/associazioni sportive locali la gestione degli impianti sportivi”, nelle more decideva di procedere ad una proroga della convenzione in vigore “per un periodo massimo di tre mesi e senza oneri a carico dell’Ente” precisando che detta gestione provvisoria sarebbe stata regolata dalla Convenzione gia' approvata con la citata delibera n. 40/2009.

Il provvedimento impugnato non rientra in alcuna delle ipotesi specificate all’art. 42 (competenze del Consiglio) ne' in quelle di cui all’art. 107 (competenze della Dirigenza) con la conseguenza che non puo' che rientrare nella competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 267/2000.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

È legittima la scelta del Comune di assumere in proprio gli oneri disciplinati dall’art. 14 comma 8 del D. Lgs. 164/2000 (indennizzo al precedente gestore), in quanto non ostacolata dal dato normativo, e giustificata sia dalla ricaduta positiva sul margine di profitto dei concorrenti che favorisce la piu' ampia partecipazione, sia, soprattutto, dalla cogente esigenza di attivare tempestivamente le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei nuovi aggiudicatari, procedure altrimenti paralizzate, con chiara violazione del disposto normativo al riguardo, dal contenzioso insorto con i gestori uscenti e dalla conseguente impossibilita' di accollare ai vincitori delle gare un onere economico non definito.

La scelta, in seno al combinato disposto del bando di gara e della lettera di invito, nel senso di imporre l’ammortamento accelerato in 12 anni, non incorre in un giudizio negativo sul piano della ragionevolezza e della congruita'. Il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 14, comma 7, del decreto Letta qualifica come meramente eventuale la sussistenza di un valore residuo degli ammortamenti riferiti agli investimenti effettuati dal distributore uscente che determina la consolidazione del relativo onere economico a carico del nuovo gestore. Il legislatore non ha quindi posto una regola puntuale, preferendo rimettere ogni apprezzamento sul punto nell’ambito delle autonome scelte imprenditoriali del concessionario ma anche nella sfera di esercizio della potesta' di indirizzo e di regolazione dell’Ente concedente. a norma non vieta, in sostanza, all’ente locale di introdurre prescrizioni sui contenuti dell’offerta relativi all’ammortamento e consente agli offerenti di modulare l’ammortamento degli investimenti secondo le proprie strategie tecnico-economiche.

AFFIDAMENTO ESTERNO INCARICO DI PROGETTAZIONE - COMPENSO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Il Consiglio di Stato ha chiarito che un Comune che abbia conferito ad un progettista esterno l’incarico di responsabile dell’Ufficio Tecnico, non puo' affidargli incarichi di progettazione compensati sulla base della tariffa professionale.

I giudici ricordano che, in base all’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti possono affidare gli incarichi di cui si tratta a propri dipendenti ovvero a professionisti esterni, con disciplina diversa quanto ai meccanismi di affidamento e quanto alla remunerazione. Infatti, i rapporti con professionisti esterni vengono instaurati secondo procedimenti da pubblicizzare adeguatamente ed ai quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso della qualificazione necessaria; la remunerazione è stabilita in base alle tariffe professionali vigenti, ed è oggetto di confronto concorrenziale.

Nel caso di specie, invece, il Comune ha affidato ad un professionista interno (anche se a termine) alla propria struttura un incarico professionale che poi ha retribuito secondo il regime proprio dei rapporti con i professionisti esterni. Il Comune ha quindi confuso i due regimi, affidando contratti di rilevanza esterna con la liberta' di scelta che gli è propria nell’ambito delle decisioni interne.

Giustamente quindi l’Authority ha affermato che l’affidamento di incarichi di progettazione e direzione nei confronti del professionista deve avvenire nel rispetto della normativa sull’affidamento degli incarichi a dipendenti dell’ente e gli stessi devono essere retribuiti secondo il sistema normativo proprio dei dipendenti. Il Comune, invece, ha affidato gli incarichi in questione utilizzando l’ampia sfera di discrezionalita' riconosciuta dall’art. 17 quando intenda avvalersi dei propri dipendenti, ed anzi nemmeno afferma di avere esplicitato le valutazioni richieste dall’art. 17; gli incarichi in parola sono stati poi pagati sulla base della tariffa professionale, senza impostare alcun raffronto fra professionisti.