Art. 21 Revisione delle circoscrizioni provinciali

1. (COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, COME MODIFICATA DAL D.L. 5 GENNAIO 2010, N. 2, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42).

2. (COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, COME MODIFICATA DAL D.L. 5 GENNAIO 2010, N. 2, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42).

3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi e fermo quanto stabilito al comma 3-bis:

(alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 188 del 2012)

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

(lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera c), decreto-legge n. 188 del 2012)

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.
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