Art. 210 Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/03/2011 - RINEGOZIAZIONE CONTRATTO EX LEGGE 89/2014

L'art. 210, comma 1, del D.L.vo 267/2000 prevede la possibilità per gli enti locali di rinnovare il contratto di tesoreria dell'ente, normalmente affidato ad una banca, con il medesimo soggetto. La Provincia di Varese ha affidato il servizio attuale di tesoreria mediante gara ad evidenza pubblica richiamando detta specifica normativa e sino al 31.12.2011. Si richiede cortese conferma o meno di parere già dato in precedenza (quesito n. 3210 del 20.10.2009) al fine di applicare detta norma speciale e procedere all'unico rinnovo della convenzione con il medesimo soggetto. Si riporta di seguito parere precedente.Con i migliori saluti. supportogiuridico@itaca.o Per r9 CC 12/11/200915:40 Quesito n° 3210 del 20/10/2009. L'art. 210, comma 1, del D.L.vo 267/2000 prevede la possibilità per gli enti locali di rinnovare il contratto di tesoreria dell'ente, normalmente affidato ad una banca, con il medesimo soggetto. La Provincia ha affidato il servizio attuale di tesoreria mediante gara ad evidenza pubblica richiamando detta specifica normativa. Si richiede cortese parere al fine di applicare detta norma speciale che da una possibilità di rinnovo non prevista dal codice degli appalti (D.L.vo 163/2006). Risposta: Il rinnovo dei contratti pubblici è ammissibile unicamente entro limiti precisi ed solo alla presenza di determinate condizioni, ossia: per quanto attiene alla gara (e dunque alle esigenze di tutel della concorrenza), occorre che il rinnovo, il quale civilisticamente configura una opzione di cui all'art. 1331 cod. civ., sia stato previsto dalla documentazione di gara e che, in applicazione del principio di cui all'art. 29, comma 1 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., il relativo importo sia stato conteggiato all'interno della base d'asta; per quanto concerne, invece, il concreto esercizio dell'opzione di rinnovo, si applicano i principi generali in materia di agire amministrativo