Art. 202 Ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali é ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.

2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

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