Art. 170 Relazione previsionale e programmatica

1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

3. Per la parte spesa la relazione é redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

4. Per ciascun programma é data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed é data specifica motivazione delle scelte adottate.

5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo 201.

8. Con il regolamento di cui all'articolo 160 é approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.

9. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.

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Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO ESTERNO INCARICO DI PROGETTAZIONE

PCM PARERE 2008

OGGETTO: art. 3, comma 55, legge n. 244 del 2007 - legge finanziaria 2008 – incarichi per collaborazioni.

COMMENTO: Rilevato che la programmazione degli affidamenti ad esterni si inserisce nel quadro degli strumenti ordinari di programmazione, si ritiene che la programmazione debba riguardare tutte le collaborazioni esterne. In proposito, l’art. 170 del d.lgs. n. 267 del 2000, che disciplina la relazione previsionale e programmatica, al comma 4 stabilisce che per ciascun programma “è data specificazione delle finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.”. In buona sostanza, il principio della programmazione delle risorse umane contenuto nella normativa generale sull’ordinamento e sull’attività degli enti locali, è stato ribadito e reso esplicito per le collaborazioni dall’art. 3, comma 55, della l. n. 244 del 2007, il quale, congiuntamente al citato art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, comporta che le collaborazioni possano essere attivate solo in presenza di una utilitas istituzionale e di inerenza alle ordinarie attività oggetto di programmazione e pianificazione finanziaria.