Art. 167 Ammortamento dei beni

1. É data facoltà agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229.

2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento é effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed é possibile la sua applicazione al bilancio in conformità all'articolo 187.

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