Art. 110 Incarichi a contratto

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui é prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore , o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato é risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione é risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

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Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2008

L'art. 7, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, le province e comuni possono conferire incarichi individuali ad esperti di "provata competenza" per "esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio"; l'articolo 110, comma 6, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inoltre stabilisce che le province e i comuni possono inserire, nei propri regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disposizioni che prevedano, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'.

Da tali norme si ricava che non esiste un incondizionato diritto di scelta, da esercitare volta per volta da parte dell'organo politico o della stazione appaltante, sulla scelta tra personale interno o consulenti esterni, ma sussisterebbe un potere-dovere di scelta del soggetto esterno solo se la "via interna" fosse preclusa e, come nel caso in esame, cio' fosse provato da non univoche risultanze istruttorie a cui non potrebbe ovviamente sopperire l’organo politico-Giunta, attingendo alla "scienza propria", stante la carenza in capo a se' medesima di idonea professionalita' tecnica.

Da queste valutazioni la sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia traeva spunto per attestare la non presenza di colpa grave in capo all’Amministrazione, nonche' per sottolineare la bonta' della scelta operata dalla Giunta comunale in merito all’utilizzo delle prestazioni offerte da un professionista esterno per una consulenza tecnica nell’ambito di un appalto di lavori.