Art. 10 Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui é in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

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Giurisprudenza e Prassi

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Ai sensi dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e, più puntualmente, dell’art. 17 del regolamento comunale sugli appalti la presidenza della Commissione di gara spetta al ”dirigente di ruolo di livello apicale dell’unità organizzativa prevalentemente competente nella materia oggetto di gara”. Nella specie, a presiedere la Commissione è stato chiamato il dirigente apicale della struttura che si occupa dei servizi oggetto della gara.

L’attribuzione al segretario generale, il cui status di dirigente è indiscutibile, di compiti di gestione e non solo di consulenza, di assistenza giuridica e di supporto agli organi di governo dell’Ente trova fondamento nel comma 4 dell’art. 97 del T.U. per il quale detto funzionario di vertice “sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività..”.

La possibilità d’affidare al segretario generale compiti di amministrazione c.d attiva è anche prevista dall’art. 61 dello Statuto dell’Ente ed alcuna norma dell’ordinamento vieta che un funzionario sia chiamato occasionalmente a svolgere incarichi non strettamente inerenti alla propria sfera di competenze e funzioni.

Infatti secondo un costante indirizzo giurisprudenziale non comporta la violazione dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 la circostanza che sia chiamato a presiedere la Commissione di gara il dirigente che ha provveduto a predisporre il bando di gara e che, esauriti i compiti affidati alla Commissione stessa, è organo competente ad approvare le operazioni di gara, di disporre l’aggiudicazione definitiva e di stipulare il contratto.

E’ legittima quindi la nomina del segretario generale, quale presidente della Commissione.

DIRITTO ESTRAZIONE COPIA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2002

I partecipanti ad una procedura concorsuale sono titolari del diritto di accesso ai relativi atti, in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione della tutela di una posizione (quella di partecipante ad una pubblica gara) avente rilevanza giuridica. L’amministrazione è tenuta all'esibizione dei documenti richiesti ed all'eventuale estrazione di copia degli stessi.