Art. 7. Nullità

1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.

5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione e' nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità e' dichiarata d'ufficio dal giudice.

articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera g) del d.lgs. 192/2012 in vigore dal 30/11/2012
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Giurisprudenza e Prassi

LIMITI DEROGATORI ALLA CORRESPONSIONE DEI DOVUTI PAGAMENTI

AVCP PARERE 2011

Nel caso portato all’attenzione del supremo consesso, è stata ritenuta iniqua la clausola del Bando di gara che prevedeva il pagamento del corrispettivo a 60 giorni dal ricevimento della fattura, anziché ai 30 giorni previsti dall’art.4 del D.lgs.231/2002.

La congruità del termine di pagamento stabilito va valutata sulla base della corretta prassi commerciale, della natura dei beni o servizi, della condizione dei contraenti e dei rapporti commerciali tra i medesimi e un accordo sulla data di pagamento sarebbe nullo, a mente dell’art.7 del D.lgs.231/2002, se, avuto riguardo alle citate condizioni, risultasse gravemente iniquo ai danni del creditore perché non giustificato da ragioni oggettive.

Sulla disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi si è, inoltre, espressa anche questa Autorità (vd. Determinazione n. 4 del 7 luglio 2010) che, nel ribadire il carattere imperativo delle norme contenute nel D.lgs.231/2002, ha sostenuto come debbano ritenersi inique le clausole di un bando di gara con cui la stazione appaltante stabilisca unilateralmente un termine di pagamento ed una decorrenza degli interessi moratori difformi da quelli stabiliti dall’art.4 del suddetto decreto, nonché un saggio di interesse diverso da quello previsto dall’art.5.

In tale contesto veniva inoltre specificato che “in via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare quelle condizioni oggettive specificamente individuate che impediscono alla S.A. di rispettare le condizioni di pagamento imposte dalle norme, purchè le stesse non siano imputabili alla violazione del dovere generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica”.

Tanto premesso, e considerato anche quanto previsto nell’Accordo sui termini di pagamento sottoscritto dalle principali associazioni di categoria e allegato dalla società istante, che parla di pagamenti che debbano avvenire “non più tardi di 90 giorni dalla data della fattura”, la motivazione addotta dalla Stazione Appaltante circa la mancanza di tempistiche precise in ordine alla erogazione dei finanziamenti regionali non appare idonea a giustificare la previsione di un termine di pagamento (365 giorni dalla fattura) del tutto sproporzionato rispetto a quelli indicati nel D.lgs.231/2002 e dalle associazioni di categoria, che finisce per tradursi in un iniquo vantaggio per la Stazione Appaltante.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A S.r.l. - Fornitura di sei autobus - Importo a base d’asta € 1.480.000,00 + iva - S.A.: B S.r.l..

TERMINI DI PAGAMENTO NON DEROGATORI RISPETTO ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Le amministrazioni pubbliche non possono concordare con gli appaltatori, in sede di stipulazione del contratto, accordi derogatori dei termini di pagamento e devono rispettare il quadro normativo di riferimento. Le soluzioni pattizie per la definizione dei tempi di versamento dei corrispettivi delle prestazioni sono gestibili negli appalti tra privati (seppure nei limiti di non iniquità previsti dalla combinazione tra gli articoli 4 e 7 del Dlgs 231/2002), ma non in quelli pubblici, nei quali manca la fase precontrattuale.

Invero i soggetti pubblici non possono essere completamente equiparati, ai fini che interessano, agli operatori privati, e la disposta parziale modifica della clausola che espliciti che, in mancanza di successivo accordo, troveranno applicazione i termini di legge, appare in contrasto sia con la ratio della direttiva comunitaria recepita dal D.Lgs. n. 231/2002 che con i principi di cui al D. Lgs. n. 163/2006, in particolare con quelli fissati dagli artt. 2, 11, 63 e 64 del medesimo D.Lgs., in base ai quali l’intento della P.A. di proporre un accordo in deroga deve essere reso pubblico già con il bando e la lex specialis, e non successivamente, al momento della stipula del contratto, perché possa essere subito consentita alle parti, alle Associazioni di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 231/2002 ed al Giudice la verifica della sua legittimità.

A nulla vale che la clausola, richiamando il D. Lgs. n. 231/2002, rinvii ai parametri previsti dall’art. 7 del D. Lgs. stesso, perché le disposizioni ivi contenute, laddove sono individuate le caratteristiche dell’accordo iniquo, configurano mere prospettazioni di massima (ingiustificato obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore e tempi di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto a quelli concessi) inidonee a consentire “ex ante”, all’atto della emanazione della "lex specialis" della gara, come dovuto in base ai principi fissati dal D.Lgs. n. 163/2006, la equità delle clausole previste.

TERMINI DI PAGAMENTO - STIPULA CONTRATTO

TAR PIEMONTE SENTENZA 2010

In relazione alla specifica clausola relativa alle condizioni di pagamento, i bandi di gara, valutati in ottica strettamente contrattuale funzionale alla disciplina in applicazione, per la loro naturale complessita' ben possano o prefigurare la specifica regolamentazione contrattuale ovvero sollecitare l’offerta del concorrente: l’amministrazione potra' limitarsi a individuare una regolamentazione dei tempi e modi di pagamento (in questo modo costruendo una sorta di condizione generale di contratto cui la controparte partecipando aderisce) ovvero potra', proprio sullo specifico profilo dei tempi e modi di pagamento, ed esattamente come normalmente avviene per il prezzo, invitare il concorrente a formulare, sulla base di individuati e legittimi parametri, un’offerta secondo lo schema dell’invito ad offrire. Il tutto fermo restando che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 64 e dell’allegato IX A del d.lgs. n. 163/2006, l’individuazione delle modalita' di pagamento o dei parametri per determinarli nel contesto della gara costituisce un elemento che il bando deve prendere in espressa considerazione in attuazione della normativa comunitaria.

Tanto premesso la copiosa giurisprudenza citata dalle associazioni ricorrenti pare lasciare ambigua una questione di fondo, poiche' non chiarisce espressamente se l’amministrazione, che sceglie di dettare in sede di gara una predefinita regola relativa ai pagamenti, debba necessariamente limitarsi a riproporre le condizioni di legge ovvero possa derogarvi, sempre in aderenza al disposto del d.lgs. n. 231/2002, preconfigurando una regolamentazione in deroga, non per questo solo illegittima.

Da una punto di vista negoziale è evidente, nel complesso della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002, che non vi sia assoluta incompatibilita' tra la predefinizione unilaterale di clausole contrattuali e la loro strutturazione in deroga ai tempi e modi di pagamento previsti dal d.lgs. n. 231/2002, purche' in aderenza al dettato dell’art. 7 del d.lgs. medesimo. Cio' risulta proprio dell’art. 8 del decreto legislativo qui azionato che, nell’approntare una tutela collettiva avanzata avverso le condizioni generali unilateralmente predisposte (art. 1341 c.c.) in deroga ai parametri di legge, prevede che le stesse possano essere sindacate preventivamente rispetto alla conclusione del contratto, su impulso delle associazioni di categoria. Il sindacato si svolge ex lege in applicazione dei parametri dell’art. 7, cui l’art. 8 rinvia, che altro non sono che quelli che dettano i limiti e i criteri di eventuale deroga in sede di contrattazione bilaterale alla disciplina normativa, sanzionando con la nullita' la violazione di tali limiti e criteri qualora iniquo. Il combinato disposto normativo ha senso solo se si ammette che anche la condizione generale di contratto puo' astrattamente contenere una legittima deroga ai parametri legali, salva la sua sindacabilita' preventiva alla luce dell’art. 7 della legge. Le associazioni di categoria potranno, quindi, sollecitare un sindacato preventivo di equita' della clausola predisposta, in aderenza ai parametri di legge.

PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CLAUSOLE BANDO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

La clausola del bando che prevede il pagamento del corrispettivo solo dopo 60 giorni dal ricevimento dalla fattura si pone in violazione dell’art. 4 del Dlgs. n. 231/2002, il quale stabilisce la decorrenza degli interessi moratori, che evidentemente presuppongono l’avvenuta scadenza del termine, una volta decorsi trenta giorni dal ricevimento della fattura. Altrettanto gravemente iniqua, in chiara violazione sempre dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, sia la clausola che prevede la decorrenza degli interessi moratori solo dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine, mentre essi devono decorrere dal giorno successivo alla suddetta scadenza;

Si pone, infine, in violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 la clausola che stabilisce il saggio d’interesse unicamente nella misura del tasso della Banca centrale europea, senza applicazione della maggiorazione, prevista nella menzionata disposizione normativa, di sette punti percentuali.

CONTROVERSIE SULLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO INSERITE NEI BANDI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Sia in base all’art. 244 del decreto legislativo n. 163/2006 (che ha sostituito l’art. 6 comma 1 della legge n. 205/2000), sia in base all’art. 7 della legge n. 205/2000, che ha sostituito l’art. 33 del decreto legislativo n. 80/1998, le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, ed in particolare in materia di pubblici servizi, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che conosce quindi di posizioni di diritto e di interesse (Cass. SS: UU 12 maggio 2008 n. 11656). Esula da questa giurisdizione solo la cognizione delle controversie nascenti dal contratto ormai stipulato (Consiglio di Stato Ad: Pl.n.9/ 2008). Nel caso in esame l’oggetto della contestazione sono le condizioni generali di contratto inserite nei bandi o nei capitolati o nelle lettere d’invito: in atti cioè che afferiscono alla fase della procedura di gara. Su tali atti quindi la giurisdizione è del giudice amministrativo, anche nel caso in cui, con normative specifiche di settore, si individuino, come in questo caso, posizioni di diritto soggettivo.

Come gia' rilevato dal TAR Piemonte sez. II n. 3292/2007 (che ha pure ritenuto la giurisdizione) nella fattispecie non puo' parlarsi di accordo, in quanto l’Amministrazione impone autoritativamente le condizioni relative ai termini di pagamento ed alle conseguenze del ritardo, talchè cade il presupposto del convergere di due volonta' per la formazione delle quali è necessaria l’indagine complessiva di cui all'art. 7 d.lgs. 231/02. In definitiva la grave iniquita' deriva dalla mancanza di qualsiasi giustificazione che renda costantemente e reiteratamente possibili termini di pagamento, decorrenza degli interessi moratori e saggio degli interessi diversi da quelli stabiliti negli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002, la cui applicabilita' alla fattispecie non è posta in discussione, e deriva dalla lettura degli artt. 1 e 2 dello stesso decreto e dalla costante giurisprudenza che ha ritenute applicabili alle pubbliche forniture il decreto L.gvo n. 231/2002 (oltre quelle citate cfr anche Cons. di St. sez. V 30 agosto 2005 n. 3982) (fattispecie relativa ad atti di gara per pubbliche forniture indetti da strutture sanitarie, impugnati nella parte in cui prevedevano termini di pagamento superiori a quelli previsti dall’art 4 o interessi di mora inferiori a quelli previsti dall’art. 5 del citato decreto legislativo n. 231/2002).

CONTROVERSIE SU CONDIZIONI DEL CONTRATTO PREVISTE NEL BANDO - GIURISDIZIONE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Sia in base all’art. 244 del decreto legislativo n. 163/2006 (che ha sostituito l’art. 6 comma 1 della legge n. 205/2000), sia in base all’art. 7 della legge n. 205/2000, che ha sostituito l’art. 33 del decreto legislativo n. 80/1998, le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, ed in particolare in materia di pubblici servizi, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che conosce quindi di posizioni di diritto e di interesse (Cass. SS: UU 12 maggio 2008 n. 11656). Esula da questa giurisdizione solo la cognizione delle controversie nascenti dal contratto ormai stipulato (Consiglio di Stato Ad: Pl.n.9/ 2008). Nel caso in esame l’oggetto della contestazione sono le condizioni generali di contratto inserite nei bandi o nei capitolati o nelle lettere d’invito: in atti cioè che afferiscono alla fase della procedura di gara. Su tali atti quindi la giurisdizione è del giudice amministrativo, anche nel caso in cui, con normative specifiche di settore, si individuino, come in questo caso, posizioni di diritto soggettivo.

Come gia' rilevato dal TAR Piemonte sez. II n. 3292/2007 (che ha pure ritenuto la giurisdizione) nella fattispecie non puo' parlarsi di accordo, in quanto l’Amministrazione impone autoritativamente le condizioni relative ai termini di pagamento ed alle conseguenze del ritardo, talchè cade il presupposto del convergere di due volonta' per la formazione delle quali è necessaria l’indagine complessiva di cui all' art. 7 d.lgs. 231/02. In definitiva la grave iniquita' deriva dalla mancanza di qualsiasi giustificazione che renda costantemente e reiteratamente possibili termini di pagamento, decorrenza degli interessi moratori e saggio degli interessi diversi da quelli stabiliti negli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002, la cui applicabilita' alla fattispecie non è posta in discussione, e deriva dalla lettura degli artt. 1 e 2 dello stesso decreto e dalla costante giurisprudenza che ha ritenute applicabili alle pubbliche forniture il decreto L.gvo n. 231/2002 (oltre quelle citate cfr anche Cons. di St. sez. V 30 agosto 2005 n. 3982) (fattispecie relativa ad atti di gara per pubbliche forniture indetti da strutture sanitarie, impugnati nella parte in cui prevedevano termini di pagamento superiori a quelli previsti dall’art 4 o interessi di mora inferiori a quelli previsti dall’art. 5 del citato decreto legislativo n. 231/2002).

FORNITURE - PROROGA CONTRATTO

TAR VENETO VE SENTENZA 2008

Relativamente alla clausola di rinnovo opzionale del contratto per 24 mesi prevista dalla lex specialis, per un appalto di fornitura, il Collegio rileva in primis che nella specie piu' di un rinnovo in senso stretto si è prevista in realta' una proroga del contratto (spostamento in avanti del termine di scadenza del rapporto) ed in ogni caso tale proroga opzionale è stata inserita nell’oggetto della gara e anche su essa vi è stato il confronto concorrenziale; ne discende che la proroga citata non contrasta con il principio comunitario che vieta alle amministrazioni (in modo diretto o indiretto) di attribuire, senza procedura di gara, un appalto di servizi e forniture.

D’altra parte è lo stesso codice e contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) che implicitamente (ma univocamente) ammette il rinnovo del contratto laddove all’art. 29, comma 1°, prevede che “che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici (…) tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto”.

CLAUSOLE BANDO - PAGAMENTI FATTURE

TAR SICILIA SENTENZA 2007

La mancata accettazione delle clausole concernenti i termini di pagamento delle fatture e che modificano a vantaggio dell'amministrazione gli interessi da corrispondere in caso di ritardo non può costituire motivo per disporre l'esclusione dalla gara; dette clausole difformi da quelle legalmente imposte dal d.lg. n. 231 del 2002 devono ritenersi nulle per contrasto con norme imperative e come tali non possono comportare effetti sull'ammissione alla gara. Inoltre, la mancata accettazione di dette clausole, nulle di diritto, da parte del soggetto che partecipa alla gara, non implica la presentazione di un'offerta diversa o condizionata, ma assume l'esclusiva valenza di segnalare la loro non conformità a legge impedendo la formazione dell'accordo su clausole imposte autoritativamente che si appalesano ingiustificate ed immotivate e contrarie alla corretta prassi commerciale (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 maggio 2006 , n. 3410). Deriva quindi che le questioni relative alla asserita nullità/invalidità (ope legis) della disposizione del capitolato speciale con cui sono stati regolamentati i rapporti tra le parti nella fase attuativa del contratto, devono essere conosciute dal giudice avente giurisdizione sul medesimo rapporto.

Infatti, la giurisprudenza consolidata delle SS.UU. Corte di Cassazione, in qualità di giudice della giurisdizione, ha chiarito che al giudice amministrativo sono devolute solo le controversie che hanno ad oggetto la fase pubblicistica degli appalti pubblici e non già quelle relative alla fase successiva di esecuzione del contratto, per la quale resta ferma la competenza giurisdizionale del giudice ordinario.

In senso conforme alle suesposte conclusioni perviene anche C.G.A. secondo cui “Non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo bensì di quello ordinario la cognizione delle controversie inerenti a diritti e obblighi scaturenti dal contratto di appalto (…), ed in particolare scaturenti dalla fase esecutiva e cioè la spettanza o meno degli interessi di mora in relazione a ritardi nei pagamenti” (Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 30 novembre 2005 , n. 804). Tali principi, condivisi dal Collegio, trovano applicazione nel caso di specie e postulano l’inammissibilità del ricorso in esame in cui non si fa questione della legittimità della procedura di gara ma della asserita nullità/invalidità della clausola del disciplinare mercè la quale è accordato alla P.A. un termine maggiore per il pagamento delle debenze dovute, incidendo di tal guisa sul diritto agli interessi moratori da corrispondere al fornitore. (cfr. anche Tribunale Bari, sez. II, 11 gennaio 2007 , n. 51 secondo cui “La domanda di pagamento degli interessi moratori e della penale - a seguito del dedotto ritardo nel versamento del corrispettivo da parte dell'appaltante - attiene alla fase esecutiva del rapporto d’appalto, con la conseguenza che deve essere il giudice ordinario a valutare se la pretesa è conforme alla disciplina legale e negoziale”).

NOTA DI DISSENSO SULLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO

TAR EMILIA BO SENTENZA 2007

E’ illegittima l’esclusione di una ditta dalla gara, in ragione della "nota di dissenso", con la quale, la societa' precisava l'impossibilita' di accettare i termini di pagamento proposti all'art. 16 del Capitolato speciale (tasso di interesse da applicare dal 91° giorno dal ricevimento della fattura), stante la natura imperativa delle disposizioni previste sia dall'art. 50 legge 833/1978, sia dall'art. 7 D. Lgs. 231/2002, e formulava una proposta coerente con il predetto art. 7.

Nel caso in esame, la ditta, dopo aver esposto le ragioni della ritenuta nullita' dell'art. 16 del capitolato, ha chiarito come l'accettazione della normativa di gara - manifestata con la sottoscrizione della lettera d'invito e del capitolato e con la presentazione dell'offerta - non implicasse affatto anche la tacita accettazione di clausole contrattuali contra legem contenute nel c.s.; cosi' facendo la societa' ricorrente, oltre ad aver implicitamente sollecitato l'amministrazione indicente a riconsiderare in via di autotutela la legittimita' della disposizione censurata, ha semplicemente portato a conoscenza della S.A. il suo intendimento di contestare in futuro (ossia, nella fase esecutiva del rapporto ipoteticamente aggiudicatole) la reale efficacia vincolante di una previsione contrattuale in contrasto con l'art. 9 del D.Lgs. 9.10.2002, n. 131 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). In altri termini, con la nota in questione, la societa' si è soltanto premurata di chiarire, ancor prima dell'apertura delle offerte, il senso e la portata giuridica della sottoscrizione della lettera d'invito e del capitolato, escludendo, in particolare, che a tale adempimento fosse da ascriversi il significato giuridico, obiettivamente esorbitante rispetto alle finalita' tipiche della lex specialis di una gara, di un onere di rinuncia preventiva ad un'eventuale azione di nullita' parziale del contratto successivamente stipulato dall'aggiudicataria.

In questa precisazione il Collegio non intravede alcuna violazione della normativa di gara e tantomeno la formulazione di un'offerta condizionata, non potendosi revocare in dubbio, da un lato, che in linea generale gli effetti promananti da un qualunque contratto siano unicamente quelli consentiti dall'ordinamento (e, tra questi, certamente non vi rientrano quelli vietati da una norma imperativa; si vedano gli artt. 1374 e 1418 c.c. e, per il particolare settore delle forniture, anche l'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002) e che, dall'altro lato, sia il diritto interno sia quello sovranazionale assicurino a qualunque interessato la piena giustiziabilita' di tutti gli atti delle procedure amministrative per l'aggiudicazione di appalti pubblici, quale diretto precipitato dell'inviolabilita' della difesa. Ai fini del giudizio in ordine alla legittimita' dell'esclusione disposta dalla S.A. non è dunque necessario scrutinare l'effettiva fondatezza delle critiche rivolte dalla ditta all'art. 16 del capitolato, ne' occorre sindacare - a prescindere dal pregiudiziale profilo dell'insussistenza in materia di giurisdizione amministrativa - la validita' della predetta clausola, laddove successivamente recepita nel contratto di fornitura: le relative censure possono infatti considerarsi assorbite dal rilievo che l'amministrazione sanitaria appellata, adottando la misura espulsiva, non soltanto ha impedito la valutazione di un'offerta formalmente rispettosa della disciplina di gara, ma vieppiu' ha di fatto "sanzionato" la societa' ricorrente per aver semplicemente chiarito come l'assolvimento degli oneri di partecipazione alla procedura non potesse interpretarsi nel senso di una rinuncia preventiva, da parte delle imprese concorrenti, al futuro esercizio del loro diritto di difesa. In realta', la societa', nella seconda parte della nota di dissenso, avrebbe formulato una proposta, avente ad oggetto condizioni di pagamento differenti da quelle stabilite dall'art. 16 del capitolato (circa il termine di decorrenza e la conseguente misura degli interessi moratori).

Cosi' facendo la societa', lungi dal presentare un'offerta condizionata, ha soltanto mostrato una disponibilita' preventiva a concludere, se del caso e nella successiva fase esecutiva del rapporto, un diverso patto in deroga a quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 della citata normativa contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali.

In effetti il D.Lgs. n. 231/2002, pur essendosi premurato di tutelare la posizione (presuntivamente "debole") dei fornitori della pubblica amministrazione, nondimeno ha lasciato aperti taluni spazi per una libera contrattazione delle parti in ordine ad aspetti disciplinati dalla legge soltanto in via dispositiva. La "proposta" formulata dalla ditta va quindi coerentemente collocata in questa prospettiva ne' rileva che la specifica offerta "migliorativa" non fosse in concreto valutabile dalla S.A. nell'ambito della specifica procedura automatica.

Invece, sicuramente contrasta con lo spirito del D.Lgs. n. 231/2002 l'esclusione di un'impresa dalla partecipazione ad una gara per l'aggiudicazione di forniture, disposta a fronte della mera contestazione della corrispondenza di alcune clausole contrattuali del capitolato di appalto a previsioni imperative (almeno da stimarsi tali in assenza dei suddetti accordi derogatori); in effetti, una tale condotta dell'amministrazione integra, a ben vedere, proprio uno di quei "comportamenti abusivi" della parte contrattualmente piu' forte che il Legislatore ha inteso contrastare attraverso l'introduzione di un "diritto diseguale", mirante a stabilire un equilibrio giuridico antitetico rispetto al reale potere di fatto dei paciscenti.

ESCLUSIONE PER CONTESTAZIONE CLAUSOLE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

Contrasta con lo spirito del D. Lgs. n. 231/2002 l’esclusione di un’impresa dalla partecipazione ad una gara per l’aggiudicazione di forniture, disposta a fronte della mera contestazione della corrispondenza di alcune clausole contrattuali del capitolato di appalto a previsioni imperative (almeno da stimarsi tali in assenza dei suddetti accordi derogatori); in effetti, una tale condotta dell’amministrazione integra, a ben vedere, proprio uno di quei “comportamenti abusivi” della parte contrattualmente più forte che il Legislatore ha inteso contrastare attraverso l’introduzione di un “diritto diseguale”, mirante a stabilire un equilibrio giuridico antitetico rispetto al reale potere di fatto dei paciscenti.

INTERESSI MORATORI: Interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, ...
TRANSAZIONI COMMERCIALI: I contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;