Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;

b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.lgs. 192/2012 in vigore dal 30/11/2012
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Giurisprudenza e Prassi

FONDO SALVA OPERE - LIMITI

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2019

Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere».