Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;

b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.lgs. 192/2012 in vigore dal 30/11/2012
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

FONDO SALVA OPERE - LIMITI

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2019

Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere».

CHIARIMENTI SUL CALCOLO DELL'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

MEF CIRCOLARE 2015

Indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89