Art. 9. Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
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Giurisprudenza e Prassi

OMESSA DICHIARAZIONE - MODULI PA INCOMPLETI

AVCP PARERE 2010

Non puo' non tenersi in debito conto che l’omessa puntuale riproduzione nel modello “A” della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i – richiesta, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara – oggettivamente imputabile alla stazione appaltante, costituisce un comportamento equivoco della stessa in grado di trarre in errore i concorrenti. Tale equivocita' del proprio comportamento è stata, peraltro, riconosciuta dallo stesso Comune, che ha riferito di aver ritenuto ragionevole non penalizzare le cinque imprese partecipanti che si sono attenute al suddetto modello, ammettendole alla gara prima con riserva (verbale n. 1 del 9 marzo 2010) e poi sciogliendo positivamente la riserva stessa (verbale n. 2 del 11 marzo 2010), nel rispetto del principio della massima partecipazione e concorrenza. Si ritiene, pertanto, che la stazione appaltante, nel caso di specie, abbia giustamente reputato, in conformita' al costante insegnamento della giurisprudenza e sulla base del principio di correttezza dell’azione amministrativa, come correlato alla clausola generale di buona fede, che non era possibile traslare a carico del soggetto partecipante alla gara le conseguenze della propria condotta colposa, “attesa la duplice necessita' di tutelare sia l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l'interesse pubblico al piu' ampio possibile confronto concorrenziale, al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto piu' vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per l’Amministrazione”(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3384 del 21 giugno 2007, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5064 del 17 ottobre 2008, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1186 del 12 marzo 2007). Per cui, stante l’errore commesso nella redazione degli atti di gara, il conflitto tra gli opposti interessi è stato correttamente risolto dando applicazione e prevalenza ai principi di tutela dell’affidamento e della piu' ampia partecipazione alla gara, potendosi ricorrere in tal caso all’integrazione documentale.

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dall’impresa M.G.S.r.l. e dal Comune di N. – Lavori di sistemazione dei percorsi turistici per il collegamento veicolare e pedonale ai diversi siti di interesse storico, artistico e paesaggistico della citta' di N. – S.A.: Comune di N. – Importo a base d’asta: € 1.175.892,15.