Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 é comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui é consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato é attribuito.
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