Art. 53. Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui é consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
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