Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.
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Giurisprudenza e Prassi

DIVIETO DI CONTRARRE CON LA P.A. - MISURE CAUTELARI

AVCP PARERE 2008

Ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. 231/2001, il divieto a contrattare con la PA puo' essere oggetto di una misura cautelare, nelle ipotesi in cui sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell’ente e vi siano fondati motivi per presumere la sussistenza di un pericolo concreto della commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui procede.

Relativamente all’applicazione delle misure interdittive cautelari previste dal decreto medesimo, si è pronunciato il Consiglio di Stato, in sede consultiva, Adunanza Generale, sezione III, con il parere dell’11 gennaio 2005, che ha definito la portata della misura, nonche' la nozione di pubblica amministrazione cui la norma si riferisce.

Per i profili che a tal fine rilevano, e dunque, con particolare riferimento all’ambito oggettivo, il Consiglio di Stato ha precisato che la misura cautelare è preordinata a prevenire il rischio di commissione di illeciti della stessa indole e, conseguentemente, che il divieto di contrattare non puo' che riguardare la futura attivita' negoziale che il soggetto intenda porre in essere dopo l’adozione del provvedimento interdittivo. Tuttavia, il Consiglio di Stato non si è specificamente pronunciato sull’operativita' della misura cautelare anche ai contratti che abbiano ad oggetto principale un’attivita' diversa da quella di cui alla misura interdittiva.

Cio' nonostante, in ragione della ratio della misura interdittiva in questione, sembra possibile sostenere l’impossibilita' di estendere il divieto di contrattare relativo ad una determinata attivita' anche a contratti che non hanno ad oggetto quella attivita'.

Infatti, come riportato nella Relazione al d.lgs. n. 231/2001, “la sanzione interdittiva non deve ispirarsi ad un criterio applicativo generalizzato ed indiscriminato” e “le sanzioni, per quanto possibile devono colpire il ramo di attivita' in cui si è sprigionato l’illecito, in omaggio ad un principio di economicita' e di proporzione”.

OGGETTO: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dall’ANAS S.p.A. - Affidamento unitario a contraente generale di realizzazione con qualsiasi mezzo di un’opera conforme ai requisiti specificati dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. f) della Legge n. 443/2001 e dell’articolo 176 del D. Lgs. n. 163/2006 - classifica gara ASR 17/07 e classifica gara ASR 18/07.