Art. 3. Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non é più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi é stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui é stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.
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