Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente é riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) é stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento é stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero é stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
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Giurisprudenza e Prassi

DIVIETO DI CONTRARRE CON LA P.A. - MISURE CAUTELARI

AVCP PARERE 2008

Ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. 231/2001, il divieto a contrattare con la PA puo' essere oggetto di una misura cautelare, nelle ipotesi in cui sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell’ente e vi siano fondati motivi per presumere la sussistenza di un pericolo concreto della commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui procede.

Relativamente all’applicazione delle misure interdittive cautelari previste dal decreto medesimo, si è pronunciato il Consiglio di Stato, in sede consultiva, Adunanza Generale, sezione III, con il parere dell’11 gennaio 2005, che ha definito la portata della misura, nonche' la nozione di pubblica amministrazione cui la norma si riferisce.

Per i profili che a tal fine rilevano, e dunque, con particolare riferimento all’ambito oggettivo, il Consiglio di Stato ha precisato che la misura cautelare è preordinata a prevenire il rischio di commissione di illeciti della stessa indole e, conseguentemente, che il divieto di contrattare non puo' che riguardare la futura attivita' negoziale che il soggetto intenda porre in essere dopo l’adozione del provvedimento interdittivo. Tuttavia, il Consiglio di Stato non si è specificamente pronunciato sull’operativita' della misura cautelare anche ai contratti che abbiano ad oggetto principale un’attivita' diversa da quella di cui alla misura interdittiva.

Cio' nonostante, in ragione della ratio della misura interdittiva in questione, sembra possibile sostenere l’impossibilita' di estendere il divieto di contrattare relativo ad una determinata attivita' anche a contratti che non hanno ad oggetto quella attivita'.

Infatti, come riportato nella Relazione al d.lgs. n. 231/2001, “la sanzione interdittiva non deve ispirarsi ad un criterio applicativo generalizzato ed indiscriminato” e “le sanzioni, per quanto possibile devono colpire il ramo di attivita' in cui si è sprigionato l’illecito, in omaggio ad un principio di economicita' e di proporzione”.

OGGETTO: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dall’ANAS S.p.A. - Affidamento unitario a contraente generale di realizzazione con qualsiasi mezzo di un’opera conforme ai requisiti specificati dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. f) della Legge n. 443/2001 e dell’articolo 176 del D. Lgs. n. 163/2006 - classifica gara ASR 17/07 e classifica gara ASR 18/07.