Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

articolo introdotto dal DLgs 109/2012 in vigore dal 09-08-2012
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